Sentenza 7 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7717 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
| Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 77117 Oggetto Lavoro Composta dagli ill.mi Sig.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 3942/99 Rel. Consigliere Cron. 17745 Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 26/03/01 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CO SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 3000 11 7 GIU 2001 AS CA, AS NA, AS RI ANNUNCIATA, IL CANCELLIERE FONTANA IVANO, CAVAZZUTI STEFANIA, CAVAZZUTI GIAN LUCA, quali eredi di IN AL, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANARDI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1400 -1- Centrale dell'Istituto, 1'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 102/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 20/02/98 R.G.N. 343/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DI LULLO%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per per quanto di ragione, del secondo l'accoglimento, motivo. -2- Svolgimento del processo Il Pretore del lavoro di Modena rigettava la domanda proposta da attuale ricorrente, diretta ad ottenere l'integrazione al minimo sulla pensione indiretta di cui erano titolare e la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondere l'importo maturato al 30 settembre 1983 (cd cristallizzazione). no La parte soccombent interponeva gravame, cui resisteva l'INPS. Il Tribunale di Modena accoglieva la domanda di condanna, maggiorando il credito della rivalutazione e degli interessi fino al 31 dicembre 1991, e, successivamente, della rivalutazione detratti gli interessi, "oltre interessi"; dichiarava estinto il giudizio con riguardo alla domanda di “cristallizzazione"; e compensava le spese. La stessa parte ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha presentato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., lamentacche il Tribunale abbia applicato le disposizioni contenute nei citati commi, pur essendo le stesse in contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost., e sollevano pertanto questione di legittimità costituzionale delle norme di cui a detti commi. Il motivo deve essere rigettato siccome manifestamente infondato, alla stregua della copiosa giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte sent. 2 gennaio 2001 n. 29 e 19 giugno 1999 n. 6171). Poiché l'art. 36, comma quinto, legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le 3 questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nelia fattispecie in esame, avente ad oggetto la cd. cristallizzazione, si configura una di tali questioni, con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio. E' quindi corretta la relativa declaratoria pronunciata dal tribunale nella sentenza impugnata. D'altra parte, la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della Corte Costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria. E la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di cristallizzazione impedisce l'esame di costituzionalità delle altre norme denunciate con il ricorso sotto i richiamati profili. Con il secondo motivo, An ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione pv dell'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412, lamenta che il Tribunale non abbia maggiorato il credito di rivalutazione ed interessi in cumulo fra loro, posto che, come hanno affermato le Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 5895 del 1996, le somme spettanti per periodi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 continuano a produrre interessi e rivalutazione anche successivamente al divieto di cumulo di cui a detta legge. Il motivo, concernente il capo della sentenza relativo ad interessi e rivalutazione, limitatamente al loro cumulo, è fondato e va quindi accolto. Conformemente a copiosa, non contrastata giurisprudenza in materia (v. per tutte sent. 30 maggio 1995 n. 6109), devesi affermare che l'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la regola della non 4 cumulabilità di interessi legali e rivalutazione, non è applicabile alle fattispecie costitutive della responsabilità dell'Istituto debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, non essendosi limitato a disciplinare gli effetti del ritardo, ma avendo modificato la natura ed il regime giuridico del credito previdenziale, come confermato, in particolare, dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 394 del 1992, n. 196 del 1993 e n. 207 del 1994, nonché dal disposto dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724. Questo, invero, innovando la disciplina dei crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza e dichiarando ad essi applicabile il sesto comma del citato art. 16, ne limita espressamente l'operatività ai crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata sul punto interessi e rivalutazione, per quanto di ragione. Ricorrendone le condizioni, la Corte può altresì decidere la causa nel merito e, quindi, dichiarare che sui ratei di integrazione al minimo sono dovuti interessi e rivalutazione in cumulo tra loro anche oltre la data del 31 dicembre 1991. In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara che sui ratei di integrazione al minimo sono dovuti interessi e rivalutazione in cumulo tra loro anche oltre la data de 31 dicembre 1991. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Shelle Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001 IL CANCELLIERE Il consigliereestensore Depositato in Cancelleria oggi 7 GIU. 2001 Il Presidente Λ L CANCELLIERE L 5