Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N , E C 1 E A 9 P N 9 1 O I - I 1 Z D 1 A - E R 1 T C 2 S I 02 66 2 / 01 . I D L G PUBBLICA ITALIANA E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . T N T E T S S I R CORTE SU DEMA DI CASSAZIONE E A Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Condominio SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21953/98 Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere- Cron. 5512 Dott. Rafaele CORONA Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 27/11/00 - Consigliere Dott. ER GOLDONI CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 1 0 SENTENZA sul ricorso proposto da: OC US, BO MB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P BORSIERI 26, presso lo studio dell'avvocato BARGIACCHI SIRO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE CARUSO MARCO, GERECITANO PAOLA;
Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE - intimati per diritti 13000 123 FER 2001 avverso la sentenza n. 178/97 del Giudice di pace di IL CANCELLIRA CIVITAVECCHIA, depositata il 31/10/97; $2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1925 udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele -1- CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FRAZZINI che ha concluso per Generale Dott. Orazio in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 31 gennaio 1997, ST CC e ER RL : convennero, davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia, MA CA e Paola TA. Esposero che l'attrice aveva alienato ai convenuti un appartamento al piano terra dell'immobile sito in Ladispoli, via Bari 20, soggetto al re- gime del condominio, cui era stata assegnata la quota di 200 millesimi. Per il riscaldamento centralizzato, durante la stagione invernale 1992-93, essi attori avevano acquistato il gasolio per complessive lire 2.585.800, ma i convenuti non avevano pagato la quota afferente al loro appartamento. Domandarono la condanna in solido di MA CA e di Paola TA al pagamento di lire 517.160. MA CA e Paola TA si costituirono risposero di aver stipulato con gli attori, in data 30 dicembre 1991 con la forma scritta, un accordo con cui venivano stabilite le modalità di accensione dell'impianto di riscaldamento per la durata giornaliera di sei ore. I co- niugi AR e RL non avevano adempiuto e avevano acceso l'impianto solo per due ore giornaliere e, talora, per nessuna. Siffatta si- tuazione aveva determinato l'inagibilità dell'immobile, per cui erano sta- ti costretti a non abitarvi e poi a venderlo. Chiesero il rigetto della do- manda e, per i fatti esposti, la risoluzione del contratto e la condanna de- gli attori al risarcimento dei danni. Istruita la causa, il Giudice di pace di Civitavecchia, con sentenza 29 - 31 ottobre 1997, respinse la domanda degli attori, dichiarò la risolu- zione del contratto 30 dicembre 1991 e di quello collegato 26 gennaio 1992; - condannò gli attori al risarcimento del danno pari a lire 1.482.840 ed alla rifusione delle spese. Si legge nella sentenza che le prove escusse avevano dimostrato che l'appartamento dei convenuti era freddo anche nelle ore in cui il riscal- damento doveva essere acceso;
che, pertanto, il contratto 30 dicembre 1991 e quello successivo 26 gennaio 1992, concernenti l'orario di accen- sione, non erano stati adempiuti dai coniugi RL, i quali governavano il funzionamento dell'impianto. La domanda doveva essere respinta, i contratti risolti e gli attori condannati alla restituzione delle somme ri- cevute per un servizio che non avevano prestato. Ricorrono per cassazione ST CC e ER RL. Non svolgono attività difensiva gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso, i ricorrenti deducono falsa applica- zione di norme di diritto, perché il giudice di pace: a) aveva ritenuto ap- plicabile l'art. 1453 cod. civ., mentre nella specie le prestazioni non erano collegate ad alcun vincolo di corrispettività, con conseguente impossibi- lità della risoluzione;
b) non aveva considerato che l'appartamento era stato venduto a terzi, ragion per cui i fatti diretti a disciplinare il miglior utilizzo dei beni comuni dovevano essere discusse con il nuovo condomi- no;
c) aveva pronunciato ultra petita, perché non era stata chiesta la riso- luzione del contratto 26 gennaio 1992; d) ha liquidato somme esorbitanti. Deducono, altresì: e) omessa motivazione su un punto essenziale della controversia, perché il giudice di pace non aveva tenuto presente che - avendo gli attori pagato per l'intero stabile l'importo di lire 2.585.800 - es- . sendo i convenuti titolari di 200 millesimi, essi avrebbero dovuto pagare lire 517.160. 2.- Il ricorso deve essere rigettato.
2.1 Il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma prevede che "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni". Rispetto alla normativa previgente, la disposizione contempla due innovazioni di considerevole rilievo: l'ambito del giudizio di equità non si estende a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, ma viene limitato a quelle, il cui valore non eccede i due milioni di lire;
nella nuova formulazione è venuto meno il richiamo ai principi generali della materia, alla cui osservanza il conciliatore era tenuto. Di considerevole rilevanza appare proprio il mancato richiamo ai principi regolatori della materia, in quanto denota il chiaro intendimen- to legislativo di circoscrivere l'ambito delle impugnazioni delle sentenze dichiarate espressamente non appellabili (art. 339 comma 3 cod. proc. civ., secondo cui sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pro- nunziate secondo equità). Il che significa che, per le cause di circoscritto valore economico, il legislatore ha voluto fissare un limite assai rigoroso alle impugnazioni. Tenuto contro del mancato richiamo ai principi rego- latori della materia, il ricorso contro il giudice di pace per violazione o falsa applicazione di norme di diritto si può ammettere per violazione delle norme costituzionali, delle norme comunitarie in quanto sovraor- dinate, e delle regole processuali. $ Con una recente pronunzia (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n° 716), la Suprema Corte ha affermato che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non dove procede- re alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltnato all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudi- care facendo immediata applicazione di una equità “formativa o sostitu- tiva" (e non della cosidetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Segue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace in controver- sie del valore sopra indicato (sentenze da ritenersi sempre pronunziate secondo equità anche quando il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispon- denza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle - norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360 cit. n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della moti- vazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi f dell'art. 360 n° 3 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza o di fal- sa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. renda la norma insospettabile di illegittimità co- stituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.
2.3 Ciò posto, devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ri- corso contrassegnati dalle lettere a) e b) e d) perché, trattandosi di causa di valore inferiore ai due milioni - e, come tale, decisa secondo equità, a norma dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. – nessuno di essi prospetta la violazione delle norme costituzionali, di norme comunitarie di rango su- periore o di regole processuali.
2.4 Devono essere rigettati, invece, i motivi contrassegnati dalle let- tere c) ed e) siccome infondati.
3.5 Non è fondato il motivo, contrassegnato dalla lettera c), con- cernente la ultrapetizione, per avere il giudice di pace, in difetto di e- spresse domande, pronunciato la risoluzione del contratto 26 gennaio 1992. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto per il giudice di at- tribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cass., Sez. III, 3 febbraio 1999, n. 919). Il vizio di ultra o di extrapetizione ricorre, pertan- to, quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alte- ri qualcuno degli elementi obbiettivi dell'azione (petitum o causa peten- di), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente e formalmente proposta con una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel pro- cesso un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fon- damento della domanda, e di un nuovo tema di indagini (Cass., Sez. III, 12 gennaio 1999, n. 258). Nella specie, nell'istanza di risoluzione del primo contratto con- cernente la disciplina dell'orario del riscaldamento si comprende, in modo implicito, anche la richiesta di risoluzione del secondo contratto, perché i coniugi CC e RL, evidentemente, intendevano conse- guire la risoluzione da ogni rapporto relativo al riscaldamento, che le controparti non avevano rispettato.
2.5 Deve ritenersi inammissibile, infine, l'ultimo motivo contras- segnato dalla lettera e), concernente la contraddittorietà della motiva- zione. La sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass., Sez. II, 9 marzo 1999, n. 1991). Il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace pronun- ziata secondo equità, rilevante per il ricorso per cassazione, infatti, è circoscritto, come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell'art. 113 cod. proc. civ., anteriormente alla legge 21 novembre 1991, n° 374, all'inesistenza o all'apparenza di essa, ovvero al contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile la qualificazione giuridica data al rapporto (Cass., Sez. II, 3 febbraio 1999, n. 881). Nella specie, invero, non si ravvisa un caso di inesistenza di moti- vazione, ovvero di motivazione apparente, oppure di contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ragione della decisione.
3. Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso. Roma, 27 novembre 2000. Il consigliere est. Il Presidente Dott. Rafaele Corona Dott. Franco P лепти IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.3 FEB. 2001 4 O L 7 ) 3 L . IL CANCELLIERE C1 E O N B C , E 1 A 9 E P 9 I N 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 . E . T T T S N I T E ( R S E A