Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11474 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA A1474/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente- R.G.N. 5849/00 Cron. 29082 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere- Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO FALERMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RE IE IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e2002 * 2460 difende unitamente all'avvocato ALDO GNECCHI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 10/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 17/01/00 R.G.N. 2085/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17. 1.00, ha ritenuto che il geometra IE TT PR, iscritto all'albo professionale senza esercizio della professione in via continuativa, non fosse tenuto ad iscriversi alla Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza dei GeometriLliberi Professionisti ed ha quindi confermato la decisione del Pretore che aveva annullato l'iscrizione a ruolo, effettuata dalla Cassa, nei confronti del predetto geometra, di un complessivo credito contributivo di lire 13. 720. 876, somma relativa al periodo 1991-1995. La decisionc del Tribunale risulta fondata su duc distinte ed autonomc ratio decidendi. Con la prima di esse il Tribunale sostiene che anche a voler seguire la tesi della Cassa secondo cui la legge n.236/90 - che, espressamente, aveva esonerato dall'obbligo di iscrizione alla stessa i geometri non esercenti in via continuativa l'attività professionale - era entrata in vigore il 1.1.92 (e non il 29.8.90), doveva ritenersi, per ragioni interpretative sistematiche che anche nella vigenza delle leggi n.583/77 e n. 773/82 , in assenza di un reddito continuativo, non sussistesse siffatto obbligo. Con la seconda di esse il Tribunale ritiene che l'obbligo predetto sia venuto meno con l'entrata in vigore della 1. 236/90 avvenuta il 29 agosto del 1990, atteso che l'art. 8 comma 6, su cui la cassa fondava la sua tesi di vigenza dell'obbligo di iscrizione sino al 31.12.91, ha come destinataria esclusivamente la stessa ed è diretto a consentire ad i essa di provvedere, entro tale data, alla revisione degli elenchi degli iscritti in base al nuovo criterio della sussistenza di un'attività continuativa. La Cassa chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui resiste il geom.PR con controricorso;
la Cassa ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 22 comma primo 1.773/82, nonché insufficienza di motivazione. Con talc censura essa imputa al Tribunale di aver fatto ricorso, per sostenere la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa in assenza di un reddito continuativo, anche nel regime anteriore alle modifiche introdotte dalla l.n. 236/90, ad argomenti sistematici del tutto ingiustificati a fronte della irrefutabilità di dati normativi che sancivano l'iscrizione alla cassa indipendentemente dalla esistenza di un reddito continuativo. Con la seconda censura la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.8 comma 6 della 1.236/90 nonché illogicità della motivazione e sostiene che l'interpretazione del Tribunale ha prodotto l'effetto di porre finc, al momento di entrata in vigore della 1.236/90, ad un obbligo assicurativo del quale, proprio la norma in questione, al comma 7, sancisce la prosecuzione sino al termine di esercizio della facoltà di conservazione del rapporto assicurativo, nonostante l'assenza di attività professionale con carattere di professionalità. 2 Inoltre, l'aver inteso il sesto comma della norma in esame diretto a regolare csclusivamente l'attività della Cassa, operando il differimento del termine in ordinc alla vigenza del nuovo testo dell'art.22 1.773/82, non contraddice la tesi sostenuta da essa ricorrente della ultrattività del vecchio regime (basato sull' irrilevanza della insussistenza di un'attività continuativa ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione) sino al 1.1.92. E' infatti da escludere che la Cassa possa accertare ,con un provvedimento meramente ricognitivo, il venir meno del rapporto di appartenenza del soggetto all'Ente in un momento anteriore a quello in cui tale evento, non ancora verificatosi, potrebbe solo eventualmente verificarsi. È opportuno esaminare prioritariamente, in maniera congiunta, entrambi i profili della censura testè esaminata per la loro connessione ed interdipendenza, che contrariamente a quanto assume il controricorrente censurano la seconda delle ratio decidendi che sorreggono la decisione. Essi sono per le seguenti ragioni infondati.
1- Il testo dell'art.22 1.773/82, nella parte che nella presente sede rileva, è stato sostituito dall'art. 1 comma 14 della 1.236/90 che ha disposto che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2- L'art. 8 comma 6 della legge stessa dispone che le norme di cui alla'art.22 commi primo e secondo, nel testo sostituito dall'art.1 comma quattordicesimo della 3 presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'art. 7 della presente legge (1.1.92).
3- La controversia, come risulta dalla sentenza impugnata, è incentrata, in relazione all'interpretazione di quest'ultima norma, proprio sull'obbligo di iscrizione alla Cassa del geom. PR che, evidentemente, alla stessa iscritto non era in quanto non esercente con continuità la professione- una volta entrata in vigore, il 29.8.90, la l.n. 236/90. 4- La sentenza del Tribunale, nella ratio decidendi in esame, afferma che l' obbligo di iscrizione, nonostante l'assenza di attività professionale continuativa, non poteva protrarsi sino al 31.12.91, come sostiene la Cassa, per effetto del comma 6 dell'art.8 della legge stessa che , evidentemente, prevede tale termine per dar modo alla Cassa di procedere a revisione degli iscritti in relazione al nuovo criterio che subordina l'iscrizione all'esistenza di un'attività continuativa.
5- Entrambi i profili di censura, immutando i termini della questione, fanno riferimento, per sostenere la protrazione dell'obbligo di iscrizione anche senza attività continuativa sino alla data predetta, al predetto art.8 sostenendo che esso non consente l'effetto immediato di far cessarc il rapporto assicurativo avendo, invece, la funzione di consentire alla Cassa di sottoporre a revisione rapporti in atto che potrebbero permanere, nonostante il difetto di attività continuativa, per effetto di prosecuzione volontaria. 4 6- Il rilievo è del tutto fuor di posto non avendo mai asserito il Tribunale, come si è detto, che l'entrata in vigore della 1. 236/90 producesse un'immediata cd automatica risoluzione di tutti i rapporti assicurativi per i quali fosse inesistente il requisito dell'attività svolta con continuità; esso ha, invece affermato che in assenza di tale requisito non poteva sorgere, sin dalla data indi entrata in vigore della 1.236/90,l'obbligo di iscrizione alla cassa riguardando la data del 1.1.92 solo il termine entro il quale la Cassa poteva procedere alla revisione degli elenchi degli iscritti alla stregua del nuovo criterio richiesto dal testo novellato dell'art.22 1.773/82. 7- Il Tribunale ha, in ogni caso, correttamente interpretato talc norma riconoscendo ad essa funzione transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo regime, come risulta evidente dalla stessa formulazione letterale del comma 6 dell'art. 8, senza alcuna possibilità di ritardare l'entrata in vigore della norma esonerativa dell'obbligo di iscrizione alla Cassa in assenza di attività professionale continuativa, come nel caso del geom. PR per il quale, per effetto del nuovo testo dell'art. 22 1.773/82,l'obbligo di iscrizione non è mai sorto.
8- L'infodatezza della censura rivolta alla ratio decidendi testè esaminata esonera la Corte dall'esame di quella rivolta alla prima delle predette ratio. Il ricorso va, pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 13,50- Oltre € 3.000,00 per onorari. % Roma 29 maggio 2002 Il Consigliere cs. Il Presidente incenzo Miles byгам IL CANCELLEhe Usposilah 51060 200 гамс A S S I 3 A D 3 T , 5 0 , O 1 . A L . S L N E T O P R B S 3 A I I 7 ' - L D N 8 L G - A E 1 O T D 1 S A I O D S E P N E G , E M I S G O E I R A T L A D S I E O G A T T E L T N R L I E E R S I D E D O 9