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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49703 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli e da RI GI nato a [...] il [...] Nel procedimento a carico di RI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 30 settembre 2022 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI SE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza resa il 17 Marzo 2022 dal Tribunale di Napoli nord, che aveva dichiarato la responsabilità di RG TT in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro il patrimonio e di estorsioni tentate e consumate aventi ad oggetto il cd "cavallo di ritorno" (capo A), nonché in ordine a diversi reati fine di furto, tentata estorsione ed estorsione consumata, ha assolto RG TT dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 49703 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 11/10/2023 reato associativo, perché il fatto non sussiste, e dai reati di furto contestati ai capi Q, R, S, T ed U per non aver commesso il fatto, confermando la responsabilità per un solo reato di furto contestato al capo B e per i residui reati di estorsione consumata e tentata contestati ai capi C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e Pi e rideterminando la pena, in anni tre mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa. Avverso detta pronunzia propongono ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello e l'imputato. 2.11 Procuratore generale presso la Corte di Appello deduce: vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio poiché la Corte è incorsa nel vizio di travisamento della prova, ritenendo non sussistenti elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, la cui valutazione avrebbe ribaltato l'esito della processo portando alla conferma della condanna del prevenuto. La Corte d'appello ha infatti escluso la sussistenza del reato associativo sulla base del mero dato temporale, in ragione della breve tempistica nel corso della quale si sono consumate le diverse azioni delittuose;
ha ritenuto irrilevanti i contatti telefonici intercorsi tra TT e i correi negli orari in cui venivano posti in essere i furti delle autovetture, ritenendoli motivati verosimilmente da ragioni amicali;
ha ritenuto insufficiente la geolocalizzazione del telefono dell'imputato nelle zone dove erano in corso le operazioni furtive e ha assolto l'imputato da tutti i furti, ad eccezione del reato realizzato ai danni di Capasso AR e contestato al capo B della rubrica. Nel contempo ha affermato la responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte estorsive perché il predetto ha ammesso di avere effettuato le telefonate minatorie, senza considerare che attraverso le stesse l'imputato ha fornito un contributo essenziale all'associazione e ha manifestato la sua consapevolezza di partecipare ad un sodalizio organizzato e diretto all'attuazione di un più vasto programma illecito, per la commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio. La sentenza inoltre incorre nel vizio di manifesta illogicità laddove ritiene provato che l'imputato abbia realizzato le telefonate estorsive in danno delle persone offese, realizzate poche ore dopo la consumazione dei furti o al più il giorno successivo, e non considera che le stesse sono espressione della partecipazione dell'imputato ad un -accordo stabile;
inoltre ha omesso di considerare che i correi per il reperimento dei veicoli impiegati per la commissione dei furti si rivolgono ad un medesimo canale di approvvigionamento e noleggiano auto con apposita documentazione falsificata, in modo da non consentire di risalire a loro tramite la titolarità delle vetture. Nè è logico ritenere che le telefonate intercorse nell'immediatezza dei furti e/o contestualmente agli stessi, fossero frutto di rapporti amicali, considerato che si tratta di una pluralità di soggetti accomunati dalla provenienza geografica e dalla tipologia dei precedenti penali vantati. La Corte inoltre non ha considerato che l'utenza telefonica del TT oltre a essere in contatto telefonico con quella degli altri correi era geolocalizzata in luoghi adiacenti a quello in cui venivano commessi i furti , a riprova della sua cosciente 2 partecipazione anche ai delitti per i quali è stato assolto, considerato che l'accordo preventivo alla commissione di un delitto, tra l'autore materiale e colui che garantisce assistenza nella fase successiva, integra un contributo concorsuale nel reato presupposto. 3.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso anche RG TT deducendo: 3.1 violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché è carente la prova che TT abbia coartato e limitato la sfera volitiva della persona offesa. 3.2 Vizio della motivazione poiché la Corte non chiarisce quali siano le prove a sostegno della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai capi B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P. 3.3 Vizio di motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte non ha reso alcuna motivazione in merito all'istanza di effettuare tale giudizio in favore dell'imputato, e a carico del TT non avrebbe dovuto essere operato alcun aumento per la recidiva, poiché è intercorso un significativo lasso di tempo rispetto alla precedente condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ricorso TT Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è assolutamente generico, tanto che non si comprende a quali condotte illecite e a quali affermazioni della sentenza si riferisca la pretesa violazione di legge. Anche a volere riferire la censura a tutti i reati estorsivi, il motivo è comunque manifestamente infondato poiché secondo giurisprudenza consolidata e risalente si configura il delitto di estorsione anche nell'ipotesi in cui taluno, essendo a conoscenza del furto di una cosa, usi siffatta conoscenza come mezzo di pressione morale sull'animo del derubato, richiedendogli l'esborso di danaro per farlo rientrare in possesso della refurtiva;
in tal caso infatti la costrizione richiesta per l'integrazione del suddetto delitto è determinata dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta , - di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si tradurrebbe nella perdita definitiva del bene sottrattogli (fattispecie in tema di tentativo). ( V mass n 179445; ( V mass n 178732; ( V mass n 163147; ( V mass n 156655; ( V mass n 156648; ( Conf mass n 178341; ( Conf mass n 174454; ( Conf mass n 155866).* (Sez. 2, Sentenza n. 10491 del 27/04/1988 Ud. (dep. 25/07/1989 ) Rv. 181892 - 01) Tale giurisprudenza è rimasta nel tempo immutata e anche di recente si è affermato che il delitto di estorsione ricorre anche quando si chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, 3 a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione;
e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale dal ladro. (Sez. 2, Sentenza n. 12326 del 11/10/2000 Ud. (dep. 29/11/2000 ) Rv. 217425 - 01) 1.2 Il secondo motivo è aspecifico poiché non espone le ragioni per cui l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti contestati ai capi B, C,D, E, F, G,H,I, L, M, N, O e P sarebbe er viziatkda motivazione manifestamente illogica 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha respinto l'istanza difensiva di modificare il giudizio ex art. 69 cod.pen., ritenendo corretto e congruo il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva contestata all'imputato e qualificata dal GUP come reiterata e specifica, con motivazione conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza in tema (v.pag.76). Il ricorrente con il gravame aveva contestato la sussistenza dei presupposti della recidiva, osservando che le condanne precedenti erano risalenti nel tempo e quindi non tali da poter giustificare un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato in relazione all'odierno addebito. Ma detta censura era generica perché neppure indicava il lasso temporale tra l'ultimo precedente penale e i fatti dell'odierno giudizio e si limitava ad affermare che nel caso di specie la contestata recidiva "non focalizza affatto una scelta di vita criminale tale da far ritenere che il soggetto tragga dal delitto il suo sostentamento", elemento questo che non costituisce presupposto della recidiva. Il motivo di ricorso in ordine alla recidiva è altrettanto generico poiché non indica l'arco temporale intercorso dall'ultima condanna definitiva riportata dall'imputato e non allega il certificato penale, nè svolge specifiche censure rispetto alla affermazione del primo giudice, sotto il profilo della maggiore pericolosità dell'imputato in ragione dei suoi precedenti penali. E' noto , peraltro, che le attenuanti generiche non possono che essere riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, sicchè, non ricorrendo ragioni per escludere quest'ultima aggravante, la censura in merito al-giudizio ex art. 69 cgr.-cl.pen. deve ritenersi manifestamente infondata. Questa Corte non può peraltro esimersi dall'osservare che la pena applicata dalla Corte territoriale è molto contenuta e gli aumenti per la continuazione sono stati determinati in misura inferiore a quanto previsto dall'art. 81 quarto comma cod.pen. , che in presenza della recidiva reiterata dispone che l'aumento per la continuazione non sia inferiore ad un terzo della pena stabilità per il reato più grave. L'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato comporta il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati estorsivi e la condanna del 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che, in relazione al grado di colpa nella proposta impugnazione, si ritiene congruo liquidare in euro 3000. 2.Ricorso Procuratore Generale Il ricorso è fondato . La Corte ha affermato che nel caso concreto è stata dimostrata soltanto la certa partecipazione dell'imputato al furto contestato al capo B in concorso con De OS, LL e AM, mentre non sarebbe stata raggiunta la prova della sua partecipazione agli altri reati di furto, contestati con i medesimi correi, in quanto l'elemento indiziario della geolocalizzazione del suo cellulare, essendo rimasto unico, non può essere ritenuto sufficiente a provare il coinvolgimento del TT negli altri furti a lui contestati. L'assoluzione del TT dai reati di furto contestati, ad eccezione del reato di furto di cui al capo B, a giudizio della corte territoriale, si riverbera anche sulla prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso che la corte ha escluso ritenendo non sussistenti gli elementi strutturali dell'associazione a delinquere, valorizzando la brevità dell'arco temporale in cui si sarebbe realizzato l'accordo criminoso. Questo iter motivazionale non può essere condiviso. 2.1 E' noto che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280414 - 01) Ma va precisato che in sede di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se- la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Sez. 1 - , Sentenza n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021 ) Rv. 280605 - 02 Deve convenirsi con il pubblico ministero che la Corte effettua un travisamento del compendio probatorio per omissione, in quanto nel valutare gli indizi in ordine alla partecipazione dell'imputato nei furti a lui contestati, per non ha considerato un 5 elemento probatorio certo che emerge dalla sentenza e che assume significativa rilevanza indiziaria in ordine al suo coinvolgimento nei furti: la circostanza che sia stato l'imputato ad effettuare con analoghe modalità e secondo una dinamica predeterminata tutte le telefonate dirette alle persone offese dei reati di furto, consumati dai medesimi correi con i quali ha commesso il furto contestato al capo B, al fine di ottenere la consegna di una somma di denaro per la restituzione del veicolo sottratto nelle ore precedenti. La corte inoltre ha effettuato una valutazione parcellizzata delle emergenze processuali, che non consente di apprezzare la valenza significativa dei plurimi elementi indiziari che si confermano reciprocamente. In particolare ha affermato che l'elemento di prova costituito dalla circostanza che il telefono dell'imputato abbia agganciato le celle telefoniche dei Comuni in cui sono stati consumati i furti, in concomitanza con la loro esecuzione,non costituisce elemento certo della sua responsabilità, in quanto la cella ricomprende una zona più ampia rispetto a quello in cui è stato consumato il furto. Così facendo trascura di considerare che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che in concomitanza del furto contestato al capo S il telefono dell'imputato agganciava la cella telefonica del Comune di Arzano;
contestualmente al furto contestato al capo R il telefono del cellulare agganciava la cella che si estende al Comune di Casavatore;
che in coincidenza del furto contestato al capo U l'utenza telefonica nella disponibilità dell'imputato agganciava la cella del Comune di Casoria;
che in coincidenza del furto contestato al capo T l'utenza in uso al TT agganciava la cella telefonica ubicata relativa al Comune di Arzano e che non sono emerse nel corso del giudizio ragioni per cui l'imputato potesse trovarsi in quei luoghi, pur essendo ricompresi nel territorio della città metropolitana di Napoli. Ma soprattutto la corte non considera che in relazione a quei furti, contestati ai capi R,S, T ed U l'imputato ha eseguito, a distanza di poche ore dalla sottrazione, la telefonata per chiedere il riscatto della refurtiva, telefonata che è stata effettuata subito dopo il furto e che presuppone, quantomeno, un diretto contatto e un accordo preventivo tra gli autori del furto e colui che effettua la telefonata per realizzare il cd. cavallo di ritorno. Senza dire che il ruolo dell'imputato., de -si attivava per contattare le vittime del furto e per consentire di realizzare la restituzione previo pagamento di un prezzo, costituisce in effetti un'attività che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, agevolava la commissione del furto rendendo più facile la collocazione della refurtiva e pertanto va rivalutato il suo apporto anche sotto un profilo del concorso morale nel delitto di furto. Inoltre in relazione al furto contestato al capo Q è emerso che l'imputato ha materialmente riconsegnato l'auto rubata alla persona offesa, VA LL, così dimostrando di averne la detenzione. Inoltre in alcune occasioni l'imputato è stato riconosciuto dalle persone offese come il soggetto al quale era stato consegnato il denaro per ottenere la restituzione del veicolo 6 sottratto, a riprova della sua disponibilità a svolgere anche il ruolo di esattore nell'ambito di un'attività criminosa coordinata e organizzata. Infine la Corte ha sminuito la rilevanza indiziaria della accertata frequenza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nelle indagini, in quanto non potrebbe escludersi una frequentazione di tipo amicale. In conclusione la corte ha provveduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, omettendo di prendere in considerazione significativi elementi indiziari che si confermano reciprocamente e che devono essere valutati unitamente a quello offerto dalla geolocalizzazione. 2.2 Quanto al reato associativo giova ricordare che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004 Ud. Rv. 229906 - 01) Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22906 del 08/03/2023 Ud. (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284724 - 01) Inoltre va precisato che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistére nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di -analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie, ( N. 11413 del 1995 Rv. 203642 (Sez. 3 - , Sentenza n. 2039 del 02/02/2018 Ud. (dep. 17/01/2019 ) Rv. 274816 - 01) Nel caso in esame la corte ha sbrigativamente escluso la sussistenza del reato associativo, non confrontandosi con gli elementi valorizzati dal GUP e affermando, in modo apodittico, che "non è emersa la prova di un accordo criminoso avente ad oggetto un programma indeterminato e un minimo di struttura organizzativa", così rendendo una motivazione carente e in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte 7 in ordine agli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie. In particolare la pronunzia assolutoria non ha considerato che nel periodo temporale di circa tre mesi in cui si sono svolte le indagini è emerso il coinvolgimento dell'imputato in 12 episodi estorsivi, che presupponevano altrettanti furti commessi nel territorio metropolitano di Napoli. Proprio l'allarmante reiterazione delle condotte illecite nel breve periodo, commesse secondo modalità prestabilite e sistematiche, presuppone un necessario coordinamento tra i correi e una preventiva distribuzione dei ruoli, e il sicuro coinvolgimento dell'imputato, quantomeno in tutti gli episodi estorsivi contestati, avrebbe dovuto essere valorizzato quale elementb sintomatico di un accordo criminoso stabile tra soggetti, al fine di realizzare secondo modalità preordinate e organizzate una pluralità indeterminata di furti e "cavalli di ritorno". Questa Corte ha infatti osservato che l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 29093 del 24/05/2022 Ud. (dep. 22/07/2022 ) Rv. 283311 - 01) In conclusione alla stregua di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto contestati ai capi Q,R, S,T e U e al reato associativo di cui al capo A , disponendo il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che rivaluterà gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio in relazione ai detti reati, nel rispetto dei criteri e dei principi sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A, Q, R, S, T ed U e rinvia per nuovo giudizio sui detti capi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di TT RG, che condaiitia al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 ottobre 2023 Il Consigliere estensore IA AN a IN Il Presidente El br,a Rosi C7b' 5&I
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI SE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza resa il 17 Marzo 2022 dal Tribunale di Napoli nord, che aveva dichiarato la responsabilità di RG TT in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro il patrimonio e di estorsioni tentate e consumate aventi ad oggetto il cd "cavallo di ritorno" (capo A), nonché in ordine a diversi reati fine di furto, tentata estorsione ed estorsione consumata, ha assolto RG TT dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 49703 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 11/10/2023 reato associativo, perché il fatto non sussiste, e dai reati di furto contestati ai capi Q, R, S, T ed U per non aver commesso il fatto, confermando la responsabilità per un solo reato di furto contestato al capo B e per i residui reati di estorsione consumata e tentata contestati ai capi C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e Pi e rideterminando la pena, in anni tre mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa. Avverso detta pronunzia propongono ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello e l'imputato. 2.11 Procuratore generale presso la Corte di Appello deduce: vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio poiché la Corte è incorsa nel vizio di travisamento della prova, ritenendo non sussistenti elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, la cui valutazione avrebbe ribaltato l'esito della processo portando alla conferma della condanna del prevenuto. La Corte d'appello ha infatti escluso la sussistenza del reato associativo sulla base del mero dato temporale, in ragione della breve tempistica nel corso della quale si sono consumate le diverse azioni delittuose;
ha ritenuto irrilevanti i contatti telefonici intercorsi tra TT e i correi negli orari in cui venivano posti in essere i furti delle autovetture, ritenendoli motivati verosimilmente da ragioni amicali;
ha ritenuto insufficiente la geolocalizzazione del telefono dell'imputato nelle zone dove erano in corso le operazioni furtive e ha assolto l'imputato da tutti i furti, ad eccezione del reato realizzato ai danni di Capasso AR e contestato al capo B della rubrica. Nel contempo ha affermato la responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte estorsive perché il predetto ha ammesso di avere effettuato le telefonate minatorie, senza considerare che attraverso le stesse l'imputato ha fornito un contributo essenziale all'associazione e ha manifestato la sua consapevolezza di partecipare ad un sodalizio organizzato e diretto all'attuazione di un più vasto programma illecito, per la commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio. La sentenza inoltre incorre nel vizio di manifesta illogicità laddove ritiene provato che l'imputato abbia realizzato le telefonate estorsive in danno delle persone offese, realizzate poche ore dopo la consumazione dei furti o al più il giorno successivo, e non considera che le stesse sono espressione della partecipazione dell'imputato ad un -accordo stabile;
inoltre ha omesso di considerare che i correi per il reperimento dei veicoli impiegati per la commissione dei furti si rivolgono ad un medesimo canale di approvvigionamento e noleggiano auto con apposita documentazione falsificata, in modo da non consentire di risalire a loro tramite la titolarità delle vetture. Nè è logico ritenere che le telefonate intercorse nell'immediatezza dei furti e/o contestualmente agli stessi, fossero frutto di rapporti amicali, considerato che si tratta di una pluralità di soggetti accomunati dalla provenienza geografica e dalla tipologia dei precedenti penali vantati. La Corte inoltre non ha considerato che l'utenza telefonica del TT oltre a essere in contatto telefonico con quella degli altri correi era geolocalizzata in luoghi adiacenti a quello in cui venivano commessi i furti , a riprova della sua cosciente 2 partecipazione anche ai delitti per i quali è stato assolto, considerato che l'accordo preventivo alla commissione di un delitto, tra l'autore materiale e colui che garantisce assistenza nella fase successiva, integra un contributo concorsuale nel reato presupposto. 3.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso anche RG TT deducendo: 3.1 violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché è carente la prova che TT abbia coartato e limitato la sfera volitiva della persona offesa. 3.2 Vizio della motivazione poiché la Corte non chiarisce quali siano le prove a sostegno della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai capi B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P. 3.3 Vizio di motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte non ha reso alcuna motivazione in merito all'istanza di effettuare tale giudizio in favore dell'imputato, e a carico del TT non avrebbe dovuto essere operato alcun aumento per la recidiva, poiché è intercorso un significativo lasso di tempo rispetto alla precedente condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ricorso TT Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è assolutamente generico, tanto che non si comprende a quali condotte illecite e a quali affermazioni della sentenza si riferisca la pretesa violazione di legge. Anche a volere riferire la censura a tutti i reati estorsivi, il motivo è comunque manifestamente infondato poiché secondo giurisprudenza consolidata e risalente si configura il delitto di estorsione anche nell'ipotesi in cui taluno, essendo a conoscenza del furto di una cosa, usi siffatta conoscenza come mezzo di pressione morale sull'animo del derubato, richiedendogli l'esborso di danaro per farlo rientrare in possesso della refurtiva;
in tal caso infatti la costrizione richiesta per l'integrazione del suddetto delitto è determinata dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta , - di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si tradurrebbe nella perdita definitiva del bene sottrattogli (fattispecie in tema di tentativo). ( V mass n 179445; ( V mass n 178732; ( V mass n 163147; ( V mass n 156655; ( V mass n 156648; ( Conf mass n 178341; ( Conf mass n 174454; ( Conf mass n 155866).* (Sez. 2, Sentenza n. 10491 del 27/04/1988 Ud. (dep. 25/07/1989 ) Rv. 181892 - 01) Tale giurisprudenza è rimasta nel tempo immutata e anche di recente si è affermato che il delitto di estorsione ricorre anche quando si chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, 3 a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione;
e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale dal ladro. (Sez. 2, Sentenza n. 12326 del 11/10/2000 Ud. (dep. 29/11/2000 ) Rv. 217425 - 01) 1.2 Il secondo motivo è aspecifico poiché non espone le ragioni per cui l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti contestati ai capi B, C,D, E, F, G,H,I, L, M, N, O e P sarebbe er viziatkda motivazione manifestamente illogica 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha respinto l'istanza difensiva di modificare il giudizio ex art. 69 cod.pen., ritenendo corretto e congruo il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva contestata all'imputato e qualificata dal GUP come reiterata e specifica, con motivazione conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza in tema (v.pag.76). Il ricorrente con il gravame aveva contestato la sussistenza dei presupposti della recidiva, osservando che le condanne precedenti erano risalenti nel tempo e quindi non tali da poter giustificare un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato in relazione all'odierno addebito. Ma detta censura era generica perché neppure indicava il lasso temporale tra l'ultimo precedente penale e i fatti dell'odierno giudizio e si limitava ad affermare che nel caso di specie la contestata recidiva "non focalizza affatto una scelta di vita criminale tale da far ritenere che il soggetto tragga dal delitto il suo sostentamento", elemento questo che non costituisce presupposto della recidiva. Il motivo di ricorso in ordine alla recidiva è altrettanto generico poiché non indica l'arco temporale intercorso dall'ultima condanna definitiva riportata dall'imputato e non allega il certificato penale, nè svolge specifiche censure rispetto alla affermazione del primo giudice, sotto il profilo della maggiore pericolosità dell'imputato in ragione dei suoi precedenti penali. E' noto , peraltro, che le attenuanti generiche non possono che essere riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, sicchè, non ricorrendo ragioni per escludere quest'ultima aggravante, la censura in merito al-giudizio ex art. 69 cgr.-cl.pen. deve ritenersi manifestamente infondata. Questa Corte non può peraltro esimersi dall'osservare che la pena applicata dalla Corte territoriale è molto contenuta e gli aumenti per la continuazione sono stati determinati in misura inferiore a quanto previsto dall'art. 81 quarto comma cod.pen. , che in presenza della recidiva reiterata dispone che l'aumento per la continuazione non sia inferiore ad un terzo della pena stabilità per il reato più grave. L'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato comporta il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati estorsivi e la condanna del 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che, in relazione al grado di colpa nella proposta impugnazione, si ritiene congruo liquidare in euro 3000. 2.Ricorso Procuratore Generale Il ricorso è fondato . La Corte ha affermato che nel caso concreto è stata dimostrata soltanto la certa partecipazione dell'imputato al furto contestato al capo B in concorso con De OS, LL e AM, mentre non sarebbe stata raggiunta la prova della sua partecipazione agli altri reati di furto, contestati con i medesimi correi, in quanto l'elemento indiziario della geolocalizzazione del suo cellulare, essendo rimasto unico, non può essere ritenuto sufficiente a provare il coinvolgimento del TT negli altri furti a lui contestati. L'assoluzione del TT dai reati di furto contestati, ad eccezione del reato di furto di cui al capo B, a giudizio della corte territoriale, si riverbera anche sulla prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso che la corte ha escluso ritenendo non sussistenti gli elementi strutturali dell'associazione a delinquere, valorizzando la brevità dell'arco temporale in cui si sarebbe realizzato l'accordo criminoso. Questo iter motivazionale non può essere condiviso. 2.1 E' noto che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280414 - 01) Ma va precisato che in sede di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se- la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Sez. 1 - , Sentenza n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021 ) Rv. 280605 - 02 Deve convenirsi con il pubblico ministero che la Corte effettua un travisamento del compendio probatorio per omissione, in quanto nel valutare gli indizi in ordine alla partecipazione dell'imputato nei furti a lui contestati, per non ha considerato un 5 elemento probatorio certo che emerge dalla sentenza e che assume significativa rilevanza indiziaria in ordine al suo coinvolgimento nei furti: la circostanza che sia stato l'imputato ad effettuare con analoghe modalità e secondo una dinamica predeterminata tutte le telefonate dirette alle persone offese dei reati di furto, consumati dai medesimi correi con i quali ha commesso il furto contestato al capo B, al fine di ottenere la consegna di una somma di denaro per la restituzione del veicolo sottratto nelle ore precedenti. La corte inoltre ha effettuato una valutazione parcellizzata delle emergenze processuali, che non consente di apprezzare la valenza significativa dei plurimi elementi indiziari che si confermano reciprocamente. In particolare ha affermato che l'elemento di prova costituito dalla circostanza che il telefono dell'imputato abbia agganciato le celle telefoniche dei Comuni in cui sono stati consumati i furti, in concomitanza con la loro esecuzione,non costituisce elemento certo della sua responsabilità, in quanto la cella ricomprende una zona più ampia rispetto a quello in cui è stato consumato il furto. Così facendo trascura di considerare che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che in concomitanza del furto contestato al capo S il telefono dell'imputato agganciava la cella telefonica del Comune di Arzano;
contestualmente al furto contestato al capo R il telefono del cellulare agganciava la cella che si estende al Comune di Casavatore;
che in coincidenza del furto contestato al capo U l'utenza telefonica nella disponibilità dell'imputato agganciava la cella del Comune di Casoria;
che in coincidenza del furto contestato al capo T l'utenza in uso al TT agganciava la cella telefonica ubicata relativa al Comune di Arzano e che non sono emerse nel corso del giudizio ragioni per cui l'imputato potesse trovarsi in quei luoghi, pur essendo ricompresi nel territorio della città metropolitana di Napoli. Ma soprattutto la corte non considera che in relazione a quei furti, contestati ai capi R,S, T ed U l'imputato ha eseguito, a distanza di poche ore dalla sottrazione, la telefonata per chiedere il riscatto della refurtiva, telefonata che è stata effettuata subito dopo il furto e che presuppone, quantomeno, un diretto contatto e un accordo preventivo tra gli autori del furto e colui che effettua la telefonata per realizzare il cd. cavallo di ritorno. Senza dire che il ruolo dell'imputato., de -si attivava per contattare le vittime del furto e per consentire di realizzare la restituzione previo pagamento di un prezzo, costituisce in effetti un'attività che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, agevolava la commissione del furto rendendo più facile la collocazione della refurtiva e pertanto va rivalutato il suo apporto anche sotto un profilo del concorso morale nel delitto di furto. Inoltre in relazione al furto contestato al capo Q è emerso che l'imputato ha materialmente riconsegnato l'auto rubata alla persona offesa, VA LL, così dimostrando di averne la detenzione. Inoltre in alcune occasioni l'imputato è stato riconosciuto dalle persone offese come il soggetto al quale era stato consegnato il denaro per ottenere la restituzione del veicolo 6 sottratto, a riprova della sua disponibilità a svolgere anche il ruolo di esattore nell'ambito di un'attività criminosa coordinata e organizzata. Infine la Corte ha sminuito la rilevanza indiziaria della accertata frequenza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nelle indagini, in quanto non potrebbe escludersi una frequentazione di tipo amicale. In conclusione la corte ha provveduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, omettendo di prendere in considerazione significativi elementi indiziari che si confermano reciprocamente e che devono essere valutati unitamente a quello offerto dalla geolocalizzazione. 2.2 Quanto al reato associativo giova ricordare che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004 Ud. Rv. 229906 - 01) Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22906 del 08/03/2023 Ud. (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284724 - 01) Inoltre va precisato che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistére nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di -analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie, ( N. 11413 del 1995 Rv. 203642 (Sez. 3 - , Sentenza n. 2039 del 02/02/2018 Ud. (dep. 17/01/2019 ) Rv. 274816 - 01) Nel caso in esame la corte ha sbrigativamente escluso la sussistenza del reato associativo, non confrontandosi con gli elementi valorizzati dal GUP e affermando, in modo apodittico, che "non è emersa la prova di un accordo criminoso avente ad oggetto un programma indeterminato e un minimo di struttura organizzativa", così rendendo una motivazione carente e in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte 7 in ordine agli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie. In particolare la pronunzia assolutoria non ha considerato che nel periodo temporale di circa tre mesi in cui si sono svolte le indagini è emerso il coinvolgimento dell'imputato in 12 episodi estorsivi, che presupponevano altrettanti furti commessi nel territorio metropolitano di Napoli. Proprio l'allarmante reiterazione delle condotte illecite nel breve periodo, commesse secondo modalità prestabilite e sistematiche, presuppone un necessario coordinamento tra i correi e una preventiva distribuzione dei ruoli, e il sicuro coinvolgimento dell'imputato, quantomeno in tutti gli episodi estorsivi contestati, avrebbe dovuto essere valorizzato quale elementb sintomatico di un accordo criminoso stabile tra soggetti, al fine di realizzare secondo modalità preordinate e organizzate una pluralità indeterminata di furti e "cavalli di ritorno". Questa Corte ha infatti osservato che l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 29093 del 24/05/2022 Ud. (dep. 22/07/2022 ) Rv. 283311 - 01) In conclusione alla stregua di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto contestati ai capi Q,R, S,T e U e al reato associativo di cui al capo A , disponendo il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che rivaluterà gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio in relazione ai detti reati, nel rispetto dei criteri e dei principi sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A, Q, R, S, T ed U e rinvia per nuovo giudizio sui detti capi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di TT RG, che condaiitia al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 ottobre 2023 Il Consigliere estensore IA AN a IN Il Presidente El br,a Rosi C7b' 5&I