Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione; e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale dal ladro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2000, n. 12326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12326 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 11/10/2000
Dott. GIORGIO DI IORIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Consigliere N. 965
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI Consigliere N. 9887/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DE LE EL, nato a [...] dè Passeri, il 12 maggio 1956, avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, in data 22 ottobre 1999.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza dell'8 novembre 1996, il Tribunale di Pescara dichiarò DE LE EL responsabile del reato di furto aggravato di un trattore stradale in pregiudizio di Di IL AM, e - con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - lo condannò alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e di lire 800.000 di multa;
lo assolse invece dal delitto di estorsione ai danni del proprietario del trattore, dal quale il prevenuto aveva ricevuto la somma di lire 10.000.000 di lire a titolo di corrispettivo per la restituzione del mezzo, perché il fatto non sussiste.
Avverso tale provvedimento proposero impugnazione il Pubblico Ministero e l'imputato, e la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 22 ottobre 1999, in accoglimento gravame proposto dal rappresentante della pubblica accusa dichiarò il DE LE responsabile anche del delitto di estorsione e - ritenuta la continuazione tra tale reato e quello di furto - lo condannò alla pena principale di tre anni e sei mesi di reclusione di lire 1.000.000 di multa, nonché a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di furto;
il ricorrente assume che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente soprattutto in ordine alla prova del coinvolgimento diretto del DE LE nell'impossessamento del trattore;
ne' - secondo la tesi difensiva - le dichiarazioni rese dal chiamante in correità AM EP e quelle dei testimoni GI EP, Di IL AM e Di IL NI, sarebbero sufficienti a giustificare il giudizio di responsabilità. b) Erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di estorsione;
ad avviso del ricorrente sarebbe errata la tesi giuridica sostenuta dai giudici della Corte di appello dell'Aquila, secondo i quali l'estorsione sussisterebbe anche se la consegna della somma di lire 10.000.000 in favore del DE LE e da costui richiesta, avvenne alcuni giorni dopo il ritrovamento del mezzo sottratto;
e ciò in quanto, in una fattispecie di tale tipo, difetterebbe la minaccia, che è elemento essenziale del delitto di estorsione. Le censure sono infondate.
Quanto alla prima doglianza si osserva che i giudici del merito hanno dimostrato la responsabilità del DE LE in ordine al delitto di furto a lui attribuito, con argomenti privi di vizi logici che, per ovvi motivi, non è il caso di riportare per intero in questa sede;
mentre il ricorrente - attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata - ha tentato di ottenere una rivalutazione di quelle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
In riferimento alla seconda censura, si osserva che è completamente destituita di fondamento la tesi giuridica sostenuta dal DE LE, secondo cui nella fattispecie non si sarebbe realizzato il delitto di estorsione, dal momento che il versamento della somma di lire 10.000.000, effettuata dalla parte lesa ai ladri, si sarebbe verificato dopo che il trattore rubato era già stato restituito a quest'ultima.
Ed infatti - come in buona sostanza hanno messo in rilievo i giudici della Corte di appello dell'Aquila - è contrario ai canoni della logica più elementare sostenere che un soggetto al quale sia stato prima trafugato un bene e poi richiesta una ingente somma di denaro per ottenerne la restituzione, si determini a pagarla a titolo "grazioso", nelle ipotesi in cui il bene in questione gli sia stato reso dopo raggiunto l'accordo, ma prima dell'effettivo esborso della somma pattuita con i ladri.
Il vero è che - in ipotesi siffatte - la vittima subisce ancora gli effetti della minaccia originaria, la quale ne contiene comunque una implicita, e cioè quella della rappresaglia ove il derubato non adempia all'obbligazione contratta con i malfattori. Ed argomentare in maniera diversa è contrario alle regole più elementari della logica ed ai canoni della conoscenza più comune.
Ora - anche a voler prescindere dal fatto che la Corte condivide in pieno la suddetta massima di esperienza utilizzata dai giudici del secondo grado - sarebbe inibito al giudice di legittimità l'inserimento nel ragionamento probatorio di altra massima ad essa alternativa, considerata la sua evidente non irrazionalità (cfr. sul punto: Cass. pen., sez. I, 11 novembre 1998, Maniscalco, RV 212054;
Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 1995, Lusetti, RV 201355);
e dunque, la censura del ricorrente, da tale angolo visuale, non può trovare accoglimento.
Ma alle stesse conclusioni si giunge - ad avviso di questo Collegio - anche se si segue un iter argomentativo più formale.
A tal fine va evidenziato che per la sussistenza del reato di estorsione occorre anzitutto una violenza o una minaccia, le quali devono avere per effetto il costringimento del soggetto passivo a fare o ad omettere qualche cosa;
ed è, inoltre, necessario che l'atto di disposizione della vittima procuri all'agente un ingiusto profitto con altrui danno.
Ebbene, nel caso concreto, come risulta dal provvedimento impugnato, sussistono tutti i su indicati requisiti.
Quello della minaccia è costituito dal fatto che dopo il furto venne richiesto al derubato di pagare la somma di lire 10.000.000, in cambio della restituzione del trattore;
ed è pacifico, in dottrina e nella giurisprudenza, che tale richiesta è idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del delitto di estorsione (cfr. da ultimo: Cass. pen., sez. II, 24 giugno 1998, Tonarelli, RV 211184). La persona offesa fu quindi costretta da tale minaccia a stipulare un'obbligazione, con la quale si impegnava a versare ai ladri la somma di denaro pattuita;
e la stipulazione di questa obbligazione - assolutamente necessaria ai fini del recupero del bene - realizza gli estremi di quel "costringimento a fare qualche cosa" che, come si è cennato, costituisce il secondo degli elementi essenziali per la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 629 C.P.. L'espressione "qualche cosa" sta, infatti, ad indicare un atto di disposizione patrimoniale di qualsiasi genere e relativo a qualsivoglia bene o diritto e comprende perciò anche la promessa di pagare una somma di denaro in cambio del recupero del possesso di un bene.
Ma in dottrina v'è chi sostiene che se l'atto estorto è nullo, e quindi incapace di produrre qualsiasi effetto giuridico, non si realizzerebbero gli estremi per la sussistenza del delitto di estorsione. Sennonché - anche a voler ritenere che il negozio giuridico estorto sia nullo - si osserva che tale tesi giuridica è solo in parte accoglibile: e ciò in quanto tra le ipotesi di nullità dell'atto idonee ad escludere la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 629 C.P. (quali ad esempio la nullità di un atto di donazione stipulato con semplice scrittura privata) non possono essere annoverate quelle derivanti dal fatto stesso dell'estorsione, come del resto ha sostenuto autorevole dottrina. Ma a ciò va aggiunto che le suddette teorie partono dal presupposto che la illiceità del negozio derivante dalla lesione di interessi penali sia, comunque, causa di nullità dello stesso;
sennonché, la più moderna dottrina civilistica sostiene oggi che occorre distinguere l'ipotesi in cui la norma penale sanziona il comportamento di una delle parti nella fase di conclusione del contratto, nel qual caso questo non è in sè illecito, e quella in cui il comportamento delle parti non rileva in sè, prima e al di fuori del negozio, ma in quanto necessario a dar vita ad un regolamento di interessi in sè vietato.
Ed in sede civile è stata perciò elaborata la regola giurisprudenziale secondo cui perché possa considerarsi vietato e dunque illecito il contratto è necessario che la norma penale sanzioni il comportamento di entrambe le parti;
giacché - è stato acutamente sostenuto - in caso contrario, l'illecito non penetra di per sè nel regolamento negoziale, ma rimane nell'ambito dei motivi;
e così come il motivo illecito di una sola parte contraente non rende illecito il negozio, allo stesso modo la violazione di una norma penale posta in essere da uno solo dei contraenti (come si verifica appunto nell'estorsione) rimane circoscritta all'agente e non determina nullità, ma solo annullabilità del negozio (cfr., in tema di truffa: Cass. civ., sez. II, 8 maggio 1969, numero 1570, Ventura c. Min. P.I.).
Infine, ove ciò non bastasse, l'ingente somma di lire 10.000.000 venne effettivamente pagata al DE LE ed ai suoi correi, in adempimento dell'obbligazione contratta;
e pertanto non si può dubitare che i malfattori abbiano conseguito un profitto ingiusto, con grave danno patrimoniale della vittima.
Ed a tal proposito, va messo in rilievo che ad avviso di questo Collegio è condivisibile nelle sue conclusioni finali la tesi giuridica di altra autorevole dottrina, secondo la quale nell'ipotesi di nullità assoluta dell'atto giuridico estorto il delitto di cui all'articolo 629 C.P. non sarebbe ravvisabile, salvo che l'atto radicalmente nullo per qualche aspetto abbia comunque cagionato un danno al soggetto passivo, per esempio perché il medesimo gli ha dato esecuzione, ritenendolo valido o comunque sentendosi impegnato dalla promessa contratta, come si è verificato nella fattispecie. In definitiva, da qualunque angolo visuale si affronti la questione, i fatti attribuiti all'imputato integrano gli estremi del delitto punito dall'articolo 629 C.P.. Ebbene, ai principi prima esposti si sono correttamente uniformati i giudici della Corte di appello dell'Aquila, i quali hanno fatto anche riferimento ad un non recente precedente giurisprudenziale, giunto a conclusioni analoghe (cfr.: Cass. pen., sez. I, 4 maggio 1977, Vitale, RV 136411): dunque la loro decisione resiste, comunque, alle censure difensive sul punto.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000