Art. 7.
Al fine di incrementare la produttivita' delle piccole proprieta' contadine e' autorizzata la spesa di lire 1700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all' art. 10, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la concessione di sussidi, a norma delle leggi di bonifica e della legge 22 marzo 1950, n. 144 , nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.
Al fine di incrementare la produttivita' delle piccole proprieta' contadine e' autorizzata la spesa di lire 1700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all' art. 10, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la concessione di sussidi, a norma delle leggi di bonifica e della legge 22 marzo 1950, n. 144 , nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.