Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini dell'autorizzazione all'imputato ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro determinate da assoluta indigenza, per la configurabilità di tale situazione deve farsi riferimento alle sue condizioni personali, senza tener conto di quelle del nucleo familiare (nella specie composto dal padre e dai fratelli conviventi) che dimori nello stesso luogo, sia perché la situazione economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge, sia perché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rilevato che ad opposta conclusione nella specie non si sarebbe potuto giungere neanche sotto il profilo del dovere di somministrazione degli alimenti, data l'idoneità del potenziale alimentando a provvedere al proprio sostentamento con l'attività lavorativa e non ostando a quest'ultima preminenti esigenze cautelari)
Commentari • 2
- 1. Lavoro e arresti domiciliari (Cass. 8276/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2018
- 2. Gli arresti domiciliari e la situazione di indigenzaZaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 29/10/2002
Dott. GEMELLI Torquato Consigliere SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere N. 3220
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio Consigliere N.015802/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ORGANISTA IC N. IL 24/02/1974;
avverso ORDINANZA del 16/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galati per annull. Con rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'appello di Organista Veronica avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo che aveva respinto la sua istanza di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro determinate da una situazione di assoluta indigenza, ritenendo che ai fini della configurabilità di siffatta situazione dovesse farsi riferimento alle condizioni dell'intero nucleo familiare (nella specie composto dal padre e dai fratelli conviventi) e non a quelle del soggetto in custodia cautelare di per sè sole considerate ed escludendo, conseguentemente, l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione richiesta. I giudici del gravame hanno, in proposito, osservato che lo stato di restrizione agli arresti domiciliari comporta, di norma, la necessità che al mantenimento del soggetto sottoposto alla misura, impedito a svolgere attività lavorativa, provveda il soggetto ospitante, specie se prossimo congiunto (tra l'altro tenuto agli alimenti ex art. 433 c.c.), a meno che il primo non disponga di beni personali o di risparmi, ed ha sottolineato la natura eccezionale dell'autorizzazione invocata, altrimenti destinata a divenire la regola.
Ricorre il difensore dell'Organista per violazione dell'art. 284, co. 3, c.p.p., sull'assunto della valutabilità delle condizioni del solo soggetto agli arresti domiciliari, non potendo gravare sull'ospitante l'onere del mantenimento dell'ospitato, non previsto da alcuna norma, e dovendosi altrimenti richiedere, prima di applicare la misura, una dichiarazione di autonomia economica dell'indagato o di impegno dell'ospitante a provvedere alle esigenze economiche del medesimo. Inconferente sarebbe, poi, il richiamo all'art. 433 c.c., essendo l'obbligo di prestare gli alimenti subordinato, ai sensi del successivo art. 438, allo stato di bisogno dell'alimentando ed alla sua impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, che nella specie deve escludersi, attesa la disponibilità di un lavoro da parte della prevenuta.
Nel merito, infine, il tribunale avrebbe omesso di considerare la necessità per il padre dell'Organista di provvedere prioritariamente al mantenimento del coniuge e di un figlio portatore di handicap e per i fratelli quella di accantonare i propri redditi per rendersi autonomi dalla famiglia di origine, trascurando anche la circostanza che i prossimi congiunti della ricorrente hanno impiegato parte dei propri redditi per risarcire, almeno parzialmente, le parti civili. Il ricorso è fondato.
Il puntuale tenore dell'art. 284, co. 3, cit., che fa riferimento esclusivo alla situazione economica dell'imputato (od indagato) e non prende in alcun modo in considerazione quella dei suoi familiari, non autorizza l'interpretazione estensiva, peraltro sfavorevole alle ragioni del soggetto sottoposto a custodia cautelare, fatta propria dal giudice "a quo", ne' può dal sistema trarsi un obbligo dei familiari conviventi di sostenere gli oneri relativi al mantenimento del congiunto sottoposto alla misura restrittiva, facendosi in tal modo gravare sui primi gli effetti negativi derivanti dalla responsabilità penale (strettamente personale) del secondo, soprattutto ove, come nella specie, si tratti di persona maggiorenne ed abile al lavoro. Ad un simile risultato non può pervenirsi neppure in forza dell'obbligazione di somministrazione degli alimenti sancita, dall'art. 433 c.c., essendo la stessa subordinata all'impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento e trovandosi concretamente quest'ultimo in condizione di farvi fronte con il proprio lavoro, disponendo di fatto di un'adeguata occupazione ed essendogli tale possibilità consentita dalla legge processuale, salva l'ostatività di preminenti esigenze di natura cautelare, nel presente caso, tuttavia, non invocate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003