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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER ND, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Fausto Biagio Giunta, di fiducia avverso la sentenza n. 1481/20 in data 28/04/2021 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa di parte civile, Università di Bologna Ente Pubblico, difesa dall'Avvocatura dello Stato, avv. Andrea Fedeli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 5.000,00; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Fausto Biagio Giunta, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2125 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/04/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna in data 05/05/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ND ER in relazione al capo 1 (artt. 61 n. 9, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, 82, d.P.R. 309/1990) per essere il reato estinto per prescrizione e confermava la pena in relazione al capo 2 (artt. 61 n. 9, 640, secondo comma, cod. pen.), con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e condanna alle spese sostenute dalla parte civile, Università degli Studi di Bologna. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ND ER, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: erronea applicazione della fattispecie di truffa e della prescrizione del reato. Nella fattispecie, vi è: assenza di condotte ingannatorie da parte del ricorrente;
assenza di un atto dispositivo patrimonialmente rilevante e derivante dall'attività ingannatoria del reo;
insussistenza del danno altrui;
erronea individuazione dell'ingiusto profitto. Pur accedendo alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, il reato si sarebbe consumato con la retribuzione percepita dalla dottoressa SA per l'attività di ricerca svolta nell'interesse dell'imputato dal 15 aprile 2013 al successivo 15 maggio 2013, in luogo dei propri compiti istituzionali. La corresponsione dello stipendio alla SA nel giugno 2013 segnerebbe il momento del danno per il soggetto passivo e quello del profitto per l'agente, che avrebbe addossato ad un terzo l'onere di retribuire la propria collaboratrice. -Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.; ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. -Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La richiesta di rinvio a giudizio in relazione al capo 1), riassumibile con la parafrasi "offriva droga agli specializzandi in imprecisate occasioni dal 2011 al 2013", si pone al di sotto della soglia minima di descrizione dei fatti nei loro connotati concreti, in quanto omette l'indicazione degli episodi di asserita offerta delle sostanze stupefacenti, non indica la qualità di quest'ultime, non specifica i 2 destinatari dell'asserita offerta, né circoscrive geograficamente e cronologicamente gli episodi, collocandoli in luoghi e momenti imprecisati. -Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova, 73 d.P.R. 309/1990 in ordine alla tipicità delle condotte, 521 cod. proc. pen. in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza. -Quinto motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 538 e ss. cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione in relazione alla condanna per la responsabilità civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per talune delle censure proposte, anche in modo manifesto. La circostanza impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. è estinto per prescrizione;
il rigetto del ricorso agli effetti civili impone tuttavia la condanna di ND ER alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. 2. Infondato è il primo motivo. Ricorre il contestato reato di truffa contrattuale in quanto: -il ER ha posto in essere plurimi artifici e raggiri, rendendo false dichiarazioni circa il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, violando le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione del Rettore facendo attestare falsamente ad NZ SA lo svolgimento di attività di didattica;
-le prestazioni svolte dalla SA Fini personali di ER non possono essere ricondotte all'attività di "didattica" che ella avrebbe dovuto svolgere;
-il fatto che l'attività di ricerca sia ricompresa nei compiti degli specializzandi non fa venire meno l'illiceità della condotta dell'imputato, il quale ha fatto svolgere alla specializzanda l'attività di studio e ricerca commissionatagli da OT s.r.l. e quindi ha richiesto alla stessa di effettuare prestazioni presso l'Ateneo e nel tempo che avrebbe dovuto essere riservato alle attività istituzionali, prestazioni per suoi fini personali;
-i predetti raggiri hanno indotto in errore l'Università circa il rilascio dell'autorizzazione, circa il corretto svolgimento dell'incarico e circa il regolare svolgimento dell'attività della specializzanda: raggiri che hanno inciso sia nella fase iniziale dell'emissione del provvedimento autorizzativo, sia nella fase successiva dello svolgimento dell'incarico; -il compenso erogato da OT s.r.l. a favore del ER integra un ingiusto profitto, essendo stato percepito dall'imputato a fronte di attività che è stata svolta da NZ SA;
-l'Università di Bologna, a causa degli artifici raggiri posti in essere dall'imputato e dall'errore in cui è stata indotta, ha subito il danno economico immediato e diretto conseguente alla mancata prestazione, per un mese, delle attività - aventi contenuto patrimoniale - della SA: danno che non viene meno per il fatto che l'attività svolta dalla SA sia stata poi utilizzata anche nell'ambito di un più ampio lavoro di ricerca che è stato pubblicato e ha portato benefici economici all'Università, collocandosi tale più ampio lavoro in un momento successivo e su un piano diverso rispetto alla contestazione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella fattispecie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da congrua motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto tenuto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01) ovvero che abbiano tenuto conto di anche uno solo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2010, Martinenghi, Rv. 279838-02). 4. Non scrutinabile è il terzo motivo per carenza di interesse, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato di cessione di sostanza stupefacente e non emergendo agli atti elementi in base ai quali sia possibile emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Non scrutinabile è anche il quarto motivo per sua tardiva proposizione, non risultando la censura sottoposta alla precedente cognizione del giudice d'appello. Al riguardo, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (situazioni qui non ricorrenti) - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito 4 dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). 6. Infondato è il quinto motivo. Legittima ed ampiamente motivata è la statuizione sulla responsabilità civile essendosi evidenziato il gravissimo danno all'immagine derivato all'Università di Bologna "essendo l'imputato un docente dell'Ateneo che ha posto in essere le condotte illecite coinvolgendo gli specializzandi che a lui facevano riferimento per la loro formazione professionale;
le predette condotte hanno avuto ampia risonanza mediatica ... e sono certamente idonee ad arrecare un notevole danno all'immagine ed alla credibilità dell'Ateneo, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia derivante dalla commissione di reati da parte di un docente in danno di giovani specializzandi e quindi da parte di un soggetto che, per il ruolo svolto, avrebbe dovuto essere figura dotata di autorevolezza e professionalità; a fronte di un simile danno all'immagine, la somma liquidata (euro 50.000,00) nella sentenza impugnata appare congrua ...". 7. Il reato di truffa contestato come commesso in data 17/04/2013 e in data 12/09/2013, in assenza di cause di sospensione della prescrizione e tenuto conto degli eventi interruttivi nella loro durata massima, si è prescritto al più tardi - avuto riguardo alla condotta più recente - il 12/03/2021, in epoca quindi anteriore alla pronuncia della sentenza di appello). 8. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. è estinto per prescrizione;
-il rigetto del ricorso agli effetti civili, con conferma delle statuizioni civili in quanto il fatto, così come è stato accertato, integra gli estremi di un illecito civile idoneo a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. (in terminis, Corte Cost. n. 182 del 30/07/2021); -la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Università di Bologna Ente Pubblico che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna ER ND alla rifusione delle spese sostenute 5 dalla parte civile Università di Bologna Ente Pubblico che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 18/11/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa di parte civile, Università di Bologna Ente Pubblico, difesa dall'Avvocatura dello Stato, avv. Andrea Fedeli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 5.000,00; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Fausto Biagio Giunta, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2125 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/04/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna in data 05/05/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ND ER in relazione al capo 1 (artt. 61 n. 9, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, 82, d.P.R. 309/1990) per essere il reato estinto per prescrizione e confermava la pena in relazione al capo 2 (artt. 61 n. 9, 640, secondo comma, cod. pen.), con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e condanna alle spese sostenute dalla parte civile, Università degli Studi di Bologna. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ND ER, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: erronea applicazione della fattispecie di truffa e della prescrizione del reato. Nella fattispecie, vi è: assenza di condotte ingannatorie da parte del ricorrente;
assenza di un atto dispositivo patrimonialmente rilevante e derivante dall'attività ingannatoria del reo;
insussistenza del danno altrui;
erronea individuazione dell'ingiusto profitto. Pur accedendo alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, il reato si sarebbe consumato con la retribuzione percepita dalla dottoressa SA per l'attività di ricerca svolta nell'interesse dell'imputato dal 15 aprile 2013 al successivo 15 maggio 2013, in luogo dei propri compiti istituzionali. La corresponsione dello stipendio alla SA nel giugno 2013 segnerebbe il momento del danno per il soggetto passivo e quello del profitto per l'agente, che avrebbe addossato ad un terzo l'onere di retribuire la propria collaboratrice. -Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.; ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. -Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La richiesta di rinvio a giudizio in relazione al capo 1), riassumibile con la parafrasi "offriva droga agli specializzandi in imprecisate occasioni dal 2011 al 2013", si pone al di sotto della soglia minima di descrizione dei fatti nei loro connotati concreti, in quanto omette l'indicazione degli episodi di asserita offerta delle sostanze stupefacenti, non indica la qualità di quest'ultime, non specifica i 2 destinatari dell'asserita offerta, né circoscrive geograficamente e cronologicamente gli episodi, collocandoli in luoghi e momenti imprecisati. -Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova, 73 d.P.R. 309/1990 in ordine alla tipicità delle condotte, 521 cod. proc. pen. in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza. -Quinto motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 538 e ss. cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione in relazione alla condanna per la responsabilità civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per talune delle censure proposte, anche in modo manifesto. La circostanza impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. è estinto per prescrizione;
il rigetto del ricorso agli effetti civili impone tuttavia la condanna di ND ER alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. 2. Infondato è il primo motivo. Ricorre il contestato reato di truffa contrattuale in quanto: -il ER ha posto in essere plurimi artifici e raggiri, rendendo false dichiarazioni circa il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, violando le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione del Rettore facendo attestare falsamente ad NZ SA lo svolgimento di attività di didattica;
-le prestazioni svolte dalla SA Fini personali di ER non possono essere ricondotte all'attività di "didattica" che ella avrebbe dovuto svolgere;
-il fatto che l'attività di ricerca sia ricompresa nei compiti degli specializzandi non fa venire meno l'illiceità della condotta dell'imputato, il quale ha fatto svolgere alla specializzanda l'attività di studio e ricerca commissionatagli da OT s.r.l. e quindi ha richiesto alla stessa di effettuare prestazioni presso l'Ateneo e nel tempo che avrebbe dovuto essere riservato alle attività istituzionali, prestazioni per suoi fini personali;
-i predetti raggiri hanno indotto in errore l'Università circa il rilascio dell'autorizzazione, circa il corretto svolgimento dell'incarico e circa il regolare svolgimento dell'attività della specializzanda: raggiri che hanno inciso sia nella fase iniziale dell'emissione del provvedimento autorizzativo, sia nella fase successiva dello svolgimento dell'incarico; -il compenso erogato da OT s.r.l. a favore del ER integra un ingiusto profitto, essendo stato percepito dall'imputato a fronte di attività che è stata svolta da NZ SA;
-l'Università di Bologna, a causa degli artifici raggiri posti in essere dall'imputato e dall'errore in cui è stata indotta, ha subito il danno economico immediato e diretto conseguente alla mancata prestazione, per un mese, delle attività - aventi contenuto patrimoniale - della SA: danno che non viene meno per il fatto che l'attività svolta dalla SA sia stata poi utilizzata anche nell'ambito di un più ampio lavoro di ricerca che è stato pubblicato e ha portato benefici economici all'Università, collocandosi tale più ampio lavoro in un momento successivo e su un piano diverso rispetto alla contestazione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella fattispecie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da congrua motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto tenuto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01) ovvero che abbiano tenuto conto di anche uno solo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2010, Martinenghi, Rv. 279838-02). 4. Non scrutinabile è il terzo motivo per carenza di interesse, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato di cessione di sostanza stupefacente e non emergendo agli atti elementi in base ai quali sia possibile emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Non scrutinabile è anche il quarto motivo per sua tardiva proposizione, non risultando la censura sottoposta alla precedente cognizione del giudice d'appello. Al riguardo, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (situazioni qui non ricorrenti) - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito 4 dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). 6. Infondato è il quinto motivo. Legittima ed ampiamente motivata è la statuizione sulla responsabilità civile essendosi evidenziato il gravissimo danno all'immagine derivato all'Università di Bologna "essendo l'imputato un docente dell'Ateneo che ha posto in essere le condotte illecite coinvolgendo gli specializzandi che a lui facevano riferimento per la loro formazione professionale;
le predette condotte hanno avuto ampia risonanza mediatica ... e sono certamente idonee ad arrecare un notevole danno all'immagine ed alla credibilità dell'Ateneo, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia derivante dalla commissione di reati da parte di un docente in danno di giovani specializzandi e quindi da parte di un soggetto che, per il ruolo svolto, avrebbe dovuto essere figura dotata di autorevolezza e professionalità; a fronte di un simile danno all'immagine, la somma liquidata (euro 50.000,00) nella sentenza impugnata appare congrua ...". 7. Il reato di truffa contestato come commesso in data 17/04/2013 e in data 12/09/2013, in assenza di cause di sospensione della prescrizione e tenuto conto degli eventi interruttivi nella loro durata massima, si è prescritto al più tardi - avuto riguardo alla condotta più recente - il 12/03/2021, in epoca quindi anteriore alla pronuncia della sentenza di appello). 8. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. è estinto per prescrizione;
-il rigetto del ricorso agli effetti civili, con conferma delle statuizioni civili in quanto il fatto, così come è stato accertato, integra gli estremi di un illecito civile idoneo a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. (in terminis, Corte Cost. n. 182 del 30/07/2021); -la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Università di Bologna Ente Pubblico che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna ER ND alla rifusione delle spese sostenute 5 dalla parte civile Università di Bologna Ente Pubblico che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 18/11/2022.