Art. 11. (Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi) 1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 . A tal fine e' corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
Note all' art. 11:
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865 , reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 ; legge 18 aprile 1962, n. 167 ; legge 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". L'art. 27 cosi' recita:
"Art. 27. - I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della giunta.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994) reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente". L'art. 8, comma 3, cosi' recita:
"3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 57 cosi' recita:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n. 56, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.".
"64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 . A tal fine e' corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
Note all' art. 11:
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865 , reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 ; legge 18 aprile 1962, n. 167 ; legge 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". L'art. 27 cosi' recita:
"Art. 27. - I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della giunta.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994) reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente". L'art. 8, comma 3, cosi' recita:
"3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 57 cosi' recita:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n. 56, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.".