CASS
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6051 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di RO RI per i reati di detenzione illegale di un fucile calibro 12 marca TT, del relativo munizionamento e di un fucile da caccia marca FR (capo 1., in questo assorbiti i reati di cui ai capi 3. e 4. della rubrica), dei reati di porto illegale di ciascuno dei due fucili, (rispettivamente contestati ai capi 2. e 5.), infine del reato di ricettazione del fucile marca FR. Il Giudice di primo grado - ritenuta la continuazione tra i reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale così come contestata, infine applicata la diminuente per il rito abbreviato prescelto - aveva condannato RI alla pena di due anni, otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso RO RI, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. Antonio Piccolo e Manlio Guidazzi, chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente attinenti alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 4 e 7 I. n. 859 del 1967, in punto di ritenuta sussistenza dei reati contestati ai capi 2. e 5. Segnatamente, quanto al capo 2., ha osservato che la condotta era priva del requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del reato di porto, ovverosia l'immediata disponibilità da parte dell'imputato, poiché il fucile era stato da questi lasciato, peraltro scarico, all'interno di un'auto chiusa a chiave, parcheggiata in luogo distante dall'esercizio commerciale in cui fu rintracciato dagli investigatori. Quanto, poi, alla condotta sub 5 ( errata era da considerarsi l'affermazione che l'imputato avesse portato con sé il fucile marca FR in un luogo aperto al pubblico, essendosi limitato a trasportarlo dall'abitazione della figlia in un luogo isolato, al solo fine di disfarsene. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione degli articoli 4 e 7 I. n. 859 del 1967 e il correlato vizio di motivazione in punto di non ritenuta unicità del reato con riferimento alle due condotte contestate ai capi 2. e 5. 2 La motivazione del Giudice di appello aveva trascurato quanto riferito dall'imputato in data 31 marzo 2023 in occasione delle dichiarazioni spontanee, quando aveva affermato che i due fucili, fino a quel momento conservati nello stesso luogo, erano stati prelevati simultaneamente, dunque nel medesimo contesto spazio-temporale. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 99 cod. pen. Il giudice di appello, a fronte di motivata censura sul punto, avrebbe dovuto escludere la recidiva la cui sussistenza è stata, invece, ribadita sulla mera scorta dei precedenti, pur numerosi e tuttavia non specifici, di cui l'imputato risultava gravato, senza alcun concreto accertamento di una più accentuata colpevolezza o pericolosità. Inoltre osservava come il comportamento serbato da durante le indagini da RI (che aveva indicato il luogo in cui aveva abbandonato il secondo fucile) dovesse ritenersi incompatibile con tale maggiore pericolosità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuta con requisitoria scritta depositata in data 10 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Com'è noto, sebbene ai fini della consumazione del reato di porto d'arma in luogo pubblico non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (Sez. 6, Sentenza n. 4970 del 01/12/2015, 2016, Pagano, Rv. 26617). Si è, dunque, chiarito che la differenza fra porto abusivo e trasporto di arma non si esaurisce nel diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico ma coinvolge anche l'elemento materiale. In particolare, si ha porto allorché l'arma viene trasferita, passando per luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni di agevole disponibilità ed utilizzabilità ed in modo che possa essere tempestivamente impiegata per le sue caratteristiche;
si ha trasporto allorché l'arma viene trasferita da un luogo ad un altro non per la sua intrinseca funzionalità, ma come oggetto qualsiasi ed inerte dell'operazione di trasferimento e di cui non sia facile l'uso contingente (Sez. 1, n. 2609 del 3 11/04/2024, Gentile, Rv. 286601; Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205; Sez. 1, n. 24686 del 22/05/2008, Comune, Rv. 240589). Posta questa premessa, la tesi del ricorrente secondo cui il fucile marca TT di cui al capo 2. dell'imputazione non fosse prontamente disponibile ovvero immediatamente utilizzabile non si confronta con la motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello che, anche attraverso il richiamo alle evidenze probatorie indicate nella sentenza di primo grado, ha osservato che l'imputato - che aveva portato con sé il fucile dal luogo di custodia (il garage della figlia) presso il bar dove l'aveva imbracciato - aveva temporaneamente lasciato l'arma all'interno dell'abitacolo della propria vettura, collocandola non smontata e unitamente al suo munizionamento, sul sedile lato passeggero. L'arma, sebbene non trovata indosso all'imputato, era - come correttamente ritenuto dai Giudici di merito - tenuta in modo da poterla agevolmente prelevare e farne uso. Lo stesso può dirsi con riferimento al fucile marca FR, con riferimento al quale la Corte territoriale ha ritenuto poter ravvisare la condotta di porto illegale poiché, anche in questo caso, prima di liberarsi del fucile l'imputato lo aveva portato con sé all'esterno e fino al luogo dove l'aveva abbandonato, a nulla rilevando che l'uomo l'avesse occultato lungo l'argine di un fiume e l'avesse fatto ritrovare agli investigatori. 2. Del pari infondata la pretesa unicità del reato di porto dei due fucili. Il motivo non si confronta con le argomentazioni non manifestamente illogiche del Giudice di appello che, a fronte di analoga censura, ha chiarito che poiché il fucile TT e il fucile FR furono trasportati in due luoghi distinti e in tempi diversi non poteva configurarsi un unico reato di porto e che l'opposta tesi riposava sulle sole dichiarazioni spontanee dell'imputato che, com'è noto, ha diritto al mendacio. 3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha avversato la motivazione della Corte di appello a proposito della ritenuta operatività della recidiva, è inammissibile per a-specificità e, comunque, è manifestamente infondato. Il Giudice di secondo grado, ancora una volta a fronte del pedissequo motivo di appello, ha ritenuto la sussistenza e l'operatività della contestata recidiva, osservando che sul piano formale, i precedenti indicati nel certificato del casellario giudiziale erano numerosi e risalenti al quinquennio immediatamente precedente ai fatti per cui è processo. Rinnarcava, inoltre, ai fini della accresciuta pericolosità, come le precedenti condanne, sebbene non riguardanti reati in materia di armi, denotassero un indole violenta e aggressiva dell'imput o e che 4 Il Preside te fossero stati realizzati anche dopo un lungo periodo di detenzione domiciliare, sicché - con motivazione scevra da fratture razionali -ha ritenuto che la condotta di questi di brandire il fucile fosse sintomo di una accresciuta pericolosità. Si tratta di motivazione che si pone nel solco dell'insegnamento di questa corte secondo cui «In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). 4. Per le ragioni suindicate, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6051 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di RO RI per i reati di detenzione illegale di un fucile calibro 12 marca TT, del relativo munizionamento e di un fucile da caccia marca FR (capo 1., in questo assorbiti i reati di cui ai capi 3. e 4. della rubrica), dei reati di porto illegale di ciascuno dei due fucili, (rispettivamente contestati ai capi 2. e 5.), infine del reato di ricettazione del fucile marca FR. Il Giudice di primo grado - ritenuta la continuazione tra i reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale così come contestata, infine applicata la diminuente per il rito abbreviato prescelto - aveva condannato RI alla pena di due anni, otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso RO RI, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. Antonio Piccolo e Manlio Guidazzi, chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente attinenti alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 4 e 7 I. n. 859 del 1967, in punto di ritenuta sussistenza dei reati contestati ai capi 2. e 5. Segnatamente, quanto al capo 2., ha osservato che la condotta era priva del requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del reato di porto, ovverosia l'immediata disponibilità da parte dell'imputato, poiché il fucile era stato da questi lasciato, peraltro scarico, all'interno di un'auto chiusa a chiave, parcheggiata in luogo distante dall'esercizio commerciale in cui fu rintracciato dagli investigatori. Quanto, poi, alla condotta sub 5 ( errata era da considerarsi l'affermazione che l'imputato avesse portato con sé il fucile marca FR in un luogo aperto al pubblico, essendosi limitato a trasportarlo dall'abitazione della figlia in un luogo isolato, al solo fine di disfarsene. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione degli articoli 4 e 7 I. n. 859 del 1967 e il correlato vizio di motivazione in punto di non ritenuta unicità del reato con riferimento alle due condotte contestate ai capi 2. e 5. 2 La motivazione del Giudice di appello aveva trascurato quanto riferito dall'imputato in data 31 marzo 2023 in occasione delle dichiarazioni spontanee, quando aveva affermato che i due fucili, fino a quel momento conservati nello stesso luogo, erano stati prelevati simultaneamente, dunque nel medesimo contesto spazio-temporale. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 99 cod. pen. Il giudice di appello, a fronte di motivata censura sul punto, avrebbe dovuto escludere la recidiva la cui sussistenza è stata, invece, ribadita sulla mera scorta dei precedenti, pur numerosi e tuttavia non specifici, di cui l'imputato risultava gravato, senza alcun concreto accertamento di una più accentuata colpevolezza o pericolosità. Inoltre osservava come il comportamento serbato da durante le indagini da RI (che aveva indicato il luogo in cui aveva abbandonato il secondo fucile) dovesse ritenersi incompatibile con tale maggiore pericolosità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuta con requisitoria scritta depositata in data 10 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Com'è noto, sebbene ai fini della consumazione del reato di porto d'arma in luogo pubblico non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (Sez. 6, Sentenza n. 4970 del 01/12/2015, 2016, Pagano, Rv. 26617). Si è, dunque, chiarito che la differenza fra porto abusivo e trasporto di arma non si esaurisce nel diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico ma coinvolge anche l'elemento materiale. In particolare, si ha porto allorché l'arma viene trasferita, passando per luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni di agevole disponibilità ed utilizzabilità ed in modo che possa essere tempestivamente impiegata per le sue caratteristiche;
si ha trasporto allorché l'arma viene trasferita da un luogo ad un altro non per la sua intrinseca funzionalità, ma come oggetto qualsiasi ed inerte dell'operazione di trasferimento e di cui non sia facile l'uso contingente (Sez. 1, n. 2609 del 3 11/04/2024, Gentile, Rv. 286601; Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205; Sez. 1, n. 24686 del 22/05/2008, Comune, Rv. 240589). Posta questa premessa, la tesi del ricorrente secondo cui il fucile marca TT di cui al capo 2. dell'imputazione non fosse prontamente disponibile ovvero immediatamente utilizzabile non si confronta con la motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello che, anche attraverso il richiamo alle evidenze probatorie indicate nella sentenza di primo grado, ha osservato che l'imputato - che aveva portato con sé il fucile dal luogo di custodia (il garage della figlia) presso il bar dove l'aveva imbracciato - aveva temporaneamente lasciato l'arma all'interno dell'abitacolo della propria vettura, collocandola non smontata e unitamente al suo munizionamento, sul sedile lato passeggero. L'arma, sebbene non trovata indosso all'imputato, era - come correttamente ritenuto dai Giudici di merito - tenuta in modo da poterla agevolmente prelevare e farne uso. Lo stesso può dirsi con riferimento al fucile marca FR, con riferimento al quale la Corte territoriale ha ritenuto poter ravvisare la condotta di porto illegale poiché, anche in questo caso, prima di liberarsi del fucile l'imputato lo aveva portato con sé all'esterno e fino al luogo dove l'aveva abbandonato, a nulla rilevando che l'uomo l'avesse occultato lungo l'argine di un fiume e l'avesse fatto ritrovare agli investigatori. 2. Del pari infondata la pretesa unicità del reato di porto dei due fucili. Il motivo non si confronta con le argomentazioni non manifestamente illogiche del Giudice di appello che, a fronte di analoga censura, ha chiarito che poiché il fucile TT e il fucile FR furono trasportati in due luoghi distinti e in tempi diversi non poteva configurarsi un unico reato di porto e che l'opposta tesi riposava sulle sole dichiarazioni spontanee dell'imputato che, com'è noto, ha diritto al mendacio. 3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha avversato la motivazione della Corte di appello a proposito della ritenuta operatività della recidiva, è inammissibile per a-specificità e, comunque, è manifestamente infondato. Il Giudice di secondo grado, ancora una volta a fronte del pedissequo motivo di appello, ha ritenuto la sussistenza e l'operatività della contestata recidiva, osservando che sul piano formale, i precedenti indicati nel certificato del casellario giudiziale erano numerosi e risalenti al quinquennio immediatamente precedente ai fatti per cui è processo. Rinnarcava, inoltre, ai fini della accresciuta pericolosità, come le precedenti condanne, sebbene non riguardanti reati in materia di armi, denotassero un indole violenta e aggressiva dell'imput o e che 4 Il Preside te fossero stati realizzati anche dopo un lungo periodo di detenzione domiciliare, sicché - con motivazione scevra da fratture razionali -ha ritenuto che la condotta di questi di brandire il fucile fosse sintomo di una accresciuta pericolosità. Si tratta di motivazione che si pone nel solco dell'insegnamento di questa corte secondo cui «In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). 4. Per le ragioni suindicate, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore