Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/05/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, anche per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- della Scheda Valutativa n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- (notificata in data-OMISSIS-) dalla Legione Carabinieri -OMISSIS- - Compagnia di -OMISSIS- - Nucleo Operativo Radiomobile, relativa al servizio prestato dal Vice Brigadiere -OMISSIS- nel periodo dal 17/07/2021 al 19/06/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87 co. 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che -OMISSIS-, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando di -OMISSIS-, ha impugnato la scheda di valutazione n. 3, relativa al servizio prestato nel periodo 17/07/2021 - 19/06/2022, lamentando l’insufficienza e l’incongruenza della qualificazione complessiva assegnatagli;
Rilevato che l’Amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, ha da ultimo documentato di aver proceduto all’annullamento in autotutela della scheda valutativa impugnata (decreto del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, sub doc. 2 -OMISSIS-);
Rilevato ancora che, con nota del 14/04/2026, il ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione di merito, anche ai fini di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a., e ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte di quanto precede, il Tribunale non può che limitarsi alla declaratoria improcedibilità del ricorso ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
Ritenuto altresì che il complessivo contegno processuale ed extra-processuale delle parti giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per difetto di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.