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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1925/2024 ON ER UP - 18/11/2024 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 29882/2024 ZO TO CC GI OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NZ CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in forma cartolare. 1.CO NZ ricorre per l’annullamento della sentenza del 7 maggio 2024 della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni e due mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 9 febbraio 2023 del Tribunale di Roma, pronunciata all’esito di Penale Sent. Sez. 3 Num. 4254 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/11/2024 2 giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale amministratore di diritto, dal 15 settembre 2010 al 4 febbraio 2015, della SE.PI. Soc. Coop., quindi quale amministratore di fatto della medesima società cooperativa dal 4 febbraio 2015 in poi, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto relative all’anno di imposta 2014 (dichiarazione omessa nell’anno 2015) ed aveva occultato o distrutto, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume di affari della cooperativa. I fatti sono contestati come commessi il 29 dicembre 2015 (art. 5) e tra il 1 dicembre 2016 e l’8 giugno 2017 (art. 10). 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria qualifica di amministratore di fatto anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore di diritto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata con l’atto di appello, di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Il Tribunale aveva ritenuto che l’amministrazione della società fosse rimasta, di fatto, in capo all’odierno ricorrente sviluppando il seguente ragionamento: a) l’imputato aveva deciso di dimettersi nel mese di febbraio dell’anno 2015 ed aveva comunicato ai propri dipendenti che la nuova amministratrice legale sarebbe stata GI Bineata, donna di nazionalità rumena, che non parlava bene la lingua italiana, viveva a Roma (mentre la cooperativa aveva sede a Torino) ed era stata poco presente nella società; b) per questo motivo, non essendo la nuova amministratrice all’altezza del proprio compito, era stato nominato un dipendente, AN Gialdini, quale procuratore speciale;
c) le dimissioni erano state precedute, sin dal mese di novembre dell’anno prima, dalla rescissione del contratto di locazione della sede di Torino e dallo svuotamento della società poiché tutte le commesse erano state dirottate verso una nuova cooperativa, la SAI, amministrata dall’imputato; d) ciò era dovuto al fatto che, dopo che l’INPS aveva accertato l’omesso versamento dei contributi, molti clienti importanti (Esselunga, Telecom Italia, LE Mutua, SA PA IMI) avevano dato 3 immediata disdetta dei rispettivi contratti;
e) alla nuova cooperativa era stato trasferito tutto ciò che di utile era rimasto, così che la SE.PI. era rimasta sostanzialmente inattiva sul mercato (non avendo fatto nulla per acquisire nuove commesse) e priva della maggioranza dei propri dipendenti, anch’essi transitati alle dipendenze della nuova società del ricorrente, ad eccezione di quei pochissimi che avevano chiesto conto del mancato versamento all’INPS dei propri contributi. 3.1.Secondo il Tribunale, dunque, «che il deus ex machina già così definito dal Mirabella [fosse] l'attuale imputato, è del tutto evidente. Alla cooperativa di nuova istituzione da lui amministrata era stato destinato quanto di attivo restante della dismessa, l'imputato aveva dato le dimissioni ed aveva presentato ai dipendenti la nuova amministratrice "romana", aveva posto in essere le attività che si riferivano al 2014 quando era ancora amministratore, aveva risolto il contratto di locazione del locale in cui aveva sede la Cooperativa sin [dal] novembre 2014 in un momento in cui, quindi, non erano ancora previste le sue dimissioni, con l'evidente conseguenza che ben può ritenersi che sapesse che la cooperativa sarebbe stata chiusa di lì a breve. Evidente quindi la nomina da parte sua di una testa di legno, appunto la Bineata, che non aveva alcuna capacità in ordine alla pur minima gestione della società, tanto che pure per l'ordinaria amministrazione era stato nominato un procuratore speciale e che era prontamente sparita al momento del fittizio trasferimento a Roma, mai avvenuto in quanto la società non era stata trovata a Roma dalla Guardia di Finanza e la Bineata era divenuta irreperibile. E’ quindi certo, a giudizio del tribunale, che l'imputato [avesse] orchestrato tutta la vicenda fino all'ultimo e [avesse] presentato le dichiarazioni come avrebbe dovuto sia pure quale amministratore di fatto della cooperativa sino al termine della sua vita, ossia nell'anno 2015 per l'attività del 2014» (pagg. 11 e 12 sentenza primo grado). 3.2.Quanto al reato di cui al capo B (occultamento o distruzione delle scritture contabili), il Tribunale aveva attribuito la responsabilità all’odierno ricorrente che ne aveva ordinato il trasferimento dalla sede torinese della società ad una sede di Follonica dove non sono mai state ritrovate. 3.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ne ha innanzitutto stigmatizzato la genericità, a fronte della puntuale e precisa ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice in base ad elementi di prova non travisati (ricostruzione totalmente condivisa dai Giudici distrettuali), aggiungendo che la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale egli, fideiussore della società, era stato attinto dai decreti ingiuntivi emessi su domanda delle banche creditrici, prova, semmai, il persistente “collegamento” dell’imputato con la cooperativa con cui, afferma la Corte di appello, egli stesso aveva affermato di essere rimasto “invischiato”. 4 4.Il primo motivo è generico e proposto al fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.È generico perché prescinde dalla ratio decisoria nella sua completezza, negligendo completamente l’argomento accusatorio indicato al § 3.3 che precede;
è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché sollecita la Corte di cassazione a violare i confini della propria cognizione mediante inammissibili richiami al contenuto delle prove assunte in sede di merito delle quali non deduce (e non ha mai dedotto) il travisamento. 4.2.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.3.Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 4.4.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il 5 processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01). 4.5.È dunque estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione). 4.6.Il ricorrente non può pertanto contrapporre al discorso giustificativo della decisione impugnata il contenuto delle prove dichiarative e documentali indicate a sostegno della decisione stessa o comunque a disposizione del giudice di merito delle quali, come detto, non ha mai dedotto il travisamento. 4.7.Non è ammesso, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito. 5.Il secondo motivo è inammissibile perché era generico l’appello il quale non si è conformato al dovere di stretta specificità introdotto dal comma 1-bis dell’art. 581, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile agli appelli presentati avverso le sentenze di primo grado pronunciate, come nel caso di specie, dopo il 30 dicembre 2022. 5.1.Limitarsi a chiedere, nelle conclusioni del libello difensivo, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche o il minimo della pena senza enunciare «in forma puntuale e esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione», rende inammissibile (e dunque non scrutinabile) l’appello in parte qua. 6 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CE IT Di NI
udita la relazione svolta dal Consigliere LD CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in forma cartolare. 1.CO NZ ricorre per l’annullamento della sentenza del 7 maggio 2024 della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni e due mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 9 febbraio 2023 del Tribunale di Roma, pronunciata all’esito di Penale Sent. Sez. 3 Num. 4254 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/11/2024 2 giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale amministratore di diritto, dal 15 settembre 2010 al 4 febbraio 2015, della SE.PI. Soc. Coop., quindi quale amministratore di fatto della medesima società cooperativa dal 4 febbraio 2015 in poi, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto relative all’anno di imposta 2014 (dichiarazione omessa nell’anno 2015) ed aveva occultato o distrutto, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume di affari della cooperativa. I fatti sono contestati come commessi il 29 dicembre 2015 (art. 5) e tra il 1 dicembre 2016 e l’8 giugno 2017 (art. 10). 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria qualifica di amministratore di fatto anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore di diritto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata con l’atto di appello, di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Il Tribunale aveva ritenuto che l’amministrazione della società fosse rimasta, di fatto, in capo all’odierno ricorrente sviluppando il seguente ragionamento: a) l’imputato aveva deciso di dimettersi nel mese di febbraio dell’anno 2015 ed aveva comunicato ai propri dipendenti che la nuova amministratrice legale sarebbe stata GI Bineata, donna di nazionalità rumena, che non parlava bene la lingua italiana, viveva a Roma (mentre la cooperativa aveva sede a Torino) ed era stata poco presente nella società; b) per questo motivo, non essendo la nuova amministratrice all’altezza del proprio compito, era stato nominato un dipendente, AN Gialdini, quale procuratore speciale;
c) le dimissioni erano state precedute, sin dal mese di novembre dell’anno prima, dalla rescissione del contratto di locazione della sede di Torino e dallo svuotamento della società poiché tutte le commesse erano state dirottate verso una nuova cooperativa, la SAI, amministrata dall’imputato; d) ciò era dovuto al fatto che, dopo che l’INPS aveva accertato l’omesso versamento dei contributi, molti clienti importanti (Esselunga, Telecom Italia, LE Mutua, SA PA IMI) avevano dato 3 immediata disdetta dei rispettivi contratti;
e) alla nuova cooperativa era stato trasferito tutto ciò che di utile era rimasto, così che la SE.PI. era rimasta sostanzialmente inattiva sul mercato (non avendo fatto nulla per acquisire nuove commesse) e priva della maggioranza dei propri dipendenti, anch’essi transitati alle dipendenze della nuova società del ricorrente, ad eccezione di quei pochissimi che avevano chiesto conto del mancato versamento all’INPS dei propri contributi. 3.1.Secondo il Tribunale, dunque, «che il deus ex machina già così definito dal Mirabella [fosse] l'attuale imputato, è del tutto evidente. Alla cooperativa di nuova istituzione da lui amministrata era stato destinato quanto di attivo restante della dismessa, l'imputato aveva dato le dimissioni ed aveva presentato ai dipendenti la nuova amministratrice "romana", aveva posto in essere le attività che si riferivano al 2014 quando era ancora amministratore, aveva risolto il contratto di locazione del locale in cui aveva sede la Cooperativa sin [dal] novembre 2014 in un momento in cui, quindi, non erano ancora previste le sue dimissioni, con l'evidente conseguenza che ben può ritenersi che sapesse che la cooperativa sarebbe stata chiusa di lì a breve. Evidente quindi la nomina da parte sua di una testa di legno, appunto la Bineata, che non aveva alcuna capacità in ordine alla pur minima gestione della società, tanto che pure per l'ordinaria amministrazione era stato nominato un procuratore speciale e che era prontamente sparita al momento del fittizio trasferimento a Roma, mai avvenuto in quanto la società non era stata trovata a Roma dalla Guardia di Finanza e la Bineata era divenuta irreperibile. E’ quindi certo, a giudizio del tribunale, che l'imputato [avesse] orchestrato tutta la vicenda fino all'ultimo e [avesse] presentato le dichiarazioni come avrebbe dovuto sia pure quale amministratore di fatto della cooperativa sino al termine della sua vita, ossia nell'anno 2015 per l'attività del 2014» (pagg. 11 e 12 sentenza primo grado). 3.2.Quanto al reato di cui al capo B (occultamento o distruzione delle scritture contabili), il Tribunale aveva attribuito la responsabilità all’odierno ricorrente che ne aveva ordinato il trasferimento dalla sede torinese della società ad una sede di Follonica dove non sono mai state ritrovate. 3.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ne ha innanzitutto stigmatizzato la genericità, a fronte della puntuale e precisa ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice in base ad elementi di prova non travisati (ricostruzione totalmente condivisa dai Giudici distrettuali), aggiungendo che la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale egli, fideiussore della società, era stato attinto dai decreti ingiuntivi emessi su domanda delle banche creditrici, prova, semmai, il persistente “collegamento” dell’imputato con la cooperativa con cui, afferma la Corte di appello, egli stesso aveva affermato di essere rimasto “invischiato”. 4 4.Il primo motivo è generico e proposto al fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.È generico perché prescinde dalla ratio decisoria nella sua completezza, negligendo completamente l’argomento accusatorio indicato al § 3.3 che precede;
è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché sollecita la Corte di cassazione a violare i confini della propria cognizione mediante inammissibili richiami al contenuto delle prove assunte in sede di merito delle quali non deduce (e non ha mai dedotto) il travisamento. 4.2.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.3.Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 4.4.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il 5 processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01). 4.5.È dunque estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione). 4.6.Il ricorrente non può pertanto contrapporre al discorso giustificativo della decisione impugnata il contenuto delle prove dichiarative e documentali indicate a sostegno della decisione stessa o comunque a disposizione del giudice di merito delle quali, come detto, non ha mai dedotto il travisamento. 4.7.Non è ammesso, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito. 5.Il secondo motivo è inammissibile perché era generico l’appello il quale non si è conformato al dovere di stretta specificità introdotto dal comma 1-bis dell’art. 581, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile agli appelli presentati avverso le sentenze di primo grado pronunciate, come nel caso di specie, dopo il 30 dicembre 2022. 5.1.Limitarsi a chiedere, nelle conclusioni del libello difensivo, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche o il minimo della pena senza enunciare «in forma puntuale e esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione», rende inammissibile (e dunque non scrutinabile) l’appello in parte qua. 6 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CE IT Di NI