Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 06/05/2026, n. 8397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8397 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04509/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4509 del 2026, proposto da
Matteo Rughetti e Materiali Edili e Ferramenta F.Lli Gubbioni S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Longo ed Eleonora Mencarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia e adozione delle più opportune misure cautelari
- del provvedimento emesso dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. prot. GSEWEB/P20260126792 del 13.02.2026;
- del provvedimento emesso da GSE prot. GSEWEB/P20260070593 del 29.01.2026;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto compresi, per quanto possa occorrere e nella misura in cui debbano ritenersi ostativi al riconoscimento in favore della ricorrente dell’incentivo richiesto, le “Regole applicative del D.M.16 febbraio 2016” pubblicate da GSE e lo stesso D.M. 16.2.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. IN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con ricorso notificato il 10 aprile 2026 e depositato il 16 aprile 2026, l’odierna parte ricorrente ha impugnato in questa Sede, domandando altresì la concessione di misure cautelari, il provvedimento prot. GSEWEB/P20260126792 del 13 febbraio 2026 con cui il GSE ha ritenuto non accoglibile la sua istanza di ammissione - in relazione ad un intervento di tipo « 2.B - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (31,80 kW) » su un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Todi (PG) - agli incentivi di cui al D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”).
2 . Il GSE, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che era stata accolta un’istanza di riesame presentata dal ricorrente il 22 aprile 2026, con conseguente annullamento in autotutela del provvedimento gravato ed ammissione all’incentivo: ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Anche parte ricorrente ha rappresentato la predetta circostanza, reputandola pienamente satisfattiva del suo interesse, e ha richiesto la condanna del GSE alla refusione delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, il ricorso è stato spedito in decisione previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
5. Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che la pretesa della ricorrente risulta aver trovato piena soddisfazione (come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.) a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
Va in proposito richiamato il condiviso orientamento secondo cui nell'ambito del processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall'Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (in questi termini, inter alias , Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9737).
Il presente giudizio va perciò definito con tale statuizione, caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2024, n. 9604; Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8439).
6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza (virtuale), disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla solerte attivazione del GSE per assicurare il riconoscimento in via amministrativa del bene della vita spettante.
6.1. La natura della presente pronuncia, nondimeno, fa sì che a carico del GSE sussista - ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 - l’onere di rifondere alla controparte (virtualmente) vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2022, n. 6850).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
IN RO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IN RO | RA IL |
IL SEGRETARIO