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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2023, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AK CA, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 15/7/2021 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vittorio Manfio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1959 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di AK CA per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale in maniera illogica abbia svalutato l'accettazione da parte della persona offesa della somma di 200 euro ad integrale risarcimento dei danni anche morali subiti, nonché le dichiarazioni rese dalla medesima in ordine allo scarso valore degli oggetti sottratti ed alla circostanza che gli stessi sono stati comunque restituiti. Non di meno i giudici dell'appello avrebbero apoditticamente ritenuto che anche un danno di tale ammontare non sarebbe di particolare tenuità. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alla mancata applicazione nella sua massima estensione della pur riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. In proposito si osserva che in maniera illogica la Corte avrebbe ritenuto insufficiente la dichiarazione della persona offesa di ricevere la somma summenzionata a titolo di tacitazione di tutti i danni, rimanendo irrilevante che all'atto della querela la stessa si era dichiarata incapace di determinarli in maniera esatta. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale .e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In tal senso lamenta l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza per cui la difesa, nei motivi d'appello, non si sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado. Infine con il quarto motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione in merito alla conferma della dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Anzitutto, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte territoriale ha correttamente escluso la rilevanza del successivo reintegro - peraltro operato dalle forze dell'ordine - della persona offesa nel possesso dei beni sottratti, posto che l'entità del danno deve essere valutata in riferimento al momento consunnativo del reato. In secondo luogo i giudici del merito hanno logicamente argomentato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta attenuante facendo riferimento all'entità non irrisoria del danno subito dalla vittima, anche tenuto conto degli ulteriori effetti pregiudizievoli del reato rispetto al valore intrinseco delle cose sottratte. L'entità del danno ricostruita attraverso la L somma pattuita per il suo risarcimento (200 euro) presenta infatti un valore che non può intrinsecamente ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto di quello che assume nei rapporti sociali la sua espressione monetaria. 3. E' invece fondato il secondo motivo. La motivazione della sentenza appare effettivamente affetta da manifesta illogicità nella parte in cui respinge le doglianze difensive sulla ridotta entità della diminuzione di pena applicata in riferimento alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., facendo leva sulle incertezze dimostrate dalla persona offesa all'atto della presentazione della querela sul complessivo ammontare del danno subito. Va certamente ribadito che ai fini del riconoscimento della citata attenuante la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022 Rv. 282424). Ma nel caso di specie i giudici del merito, dopo aver riconosciuto la sussistenza della predetta attenuante, ne hanno limitato l'impatto sulla dosimetria della pena in ragione di argomentazioni che invero finiscono per metterne in discussione la sua stessa sussistenza, avendo in definitiva affermato che il danno prodotto sarebbe superiore a quello risarcito, il che escluderebbe l'integralità del risarcimento. Carente è altresì l'argomentazione posta a sostegno della decisione censurata. Infatti, che all'atto della proposizione della querela la persona offesa non fosse in grado di quantificare con esattezza il danno patrimoniale subito, non significa automaticamente che al momento di concludere con l'imputato la transazione satisfattiva tale incertezza ancora permanesse, tanto più che la stessa si era già vista restituire i beni sottratti e dunque era perfettamente in grado di valutare cosa gli fosse stato sottratto ed il suo valore. Ferma restando, dunque, la possibilità del giudice di modulare l'entità della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento di una attenuante, non di meno tale statuizione necessita di specifica ed adeguata mòtivazione sulle ragioni che impediscono di applicare tale diminuzione nella massima estensione prevista dalla legge in riferimento alla ratio che sottende la norma di favore ed alla valutazione complessiva della pena che si ritiene debba essere irrogata. A puro titolo esemplificativo e con specifico riguardo all'attenuante di cui si tratta, il giudice potrebbe ritenere non meritevole l'imputato di usufruire della diminuzione nella sua massima estensione in ragione del contenuto sacrificio richiestogli per risarcire la vittima, considerando dunque non particolarmente significativo il contenuto emendativo della scelta operata, ma non certo, come ricordato, per la ritenuta non integralità del risarcimento, motivazione che giustifica, invece, il diniego dell'attenuante in questione. 3 Così deciso il 6/12/2022 4. Sono invece inammissibili i residui motivi articolati dal ricorrente. Quanto al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche a prescindere dalla questione relativa alla valutazione di aspecificità del corrispondente motivo d'appello formulata dalla Corte territoriale, deve rilevarsi che la stessa ha comunque risposto alle sollecitazioni difensive svolte con tale motivo. Del tutto generiche si rivelano invece le censure proposte con il quarto motivo, tanto più che il contenuto scostamento dai minimi edittali di pena consentiva al giudice dell'appello di assolvere l'onere motivazionale nei termini censurati e che il ricorso non precisa quali erano state le specifiche doglianze sul punto che non hanno trovato effettiva risposta nella sentenza. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'entità della diminuzione di pena applicata a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vittorio Manfio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1959 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di AK CA per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale in maniera illogica abbia svalutato l'accettazione da parte della persona offesa della somma di 200 euro ad integrale risarcimento dei danni anche morali subiti, nonché le dichiarazioni rese dalla medesima in ordine allo scarso valore degli oggetti sottratti ed alla circostanza che gli stessi sono stati comunque restituiti. Non di meno i giudici dell'appello avrebbero apoditticamente ritenuto che anche un danno di tale ammontare non sarebbe di particolare tenuità. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alla mancata applicazione nella sua massima estensione della pur riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. In proposito si osserva che in maniera illogica la Corte avrebbe ritenuto insufficiente la dichiarazione della persona offesa di ricevere la somma summenzionata a titolo di tacitazione di tutti i danni, rimanendo irrilevante che all'atto della querela la stessa si era dichiarata incapace di determinarli in maniera esatta. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale .e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In tal senso lamenta l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza per cui la difesa, nei motivi d'appello, non si sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado. Infine con il quarto motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione in merito alla conferma della dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Anzitutto, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte territoriale ha correttamente escluso la rilevanza del successivo reintegro - peraltro operato dalle forze dell'ordine - della persona offesa nel possesso dei beni sottratti, posto che l'entità del danno deve essere valutata in riferimento al momento consunnativo del reato. In secondo luogo i giudici del merito hanno logicamente argomentato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta attenuante facendo riferimento all'entità non irrisoria del danno subito dalla vittima, anche tenuto conto degli ulteriori effetti pregiudizievoli del reato rispetto al valore intrinseco delle cose sottratte. L'entità del danno ricostruita attraverso la L somma pattuita per il suo risarcimento (200 euro) presenta infatti un valore che non può intrinsecamente ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto di quello che assume nei rapporti sociali la sua espressione monetaria. 3. E' invece fondato il secondo motivo. La motivazione della sentenza appare effettivamente affetta da manifesta illogicità nella parte in cui respinge le doglianze difensive sulla ridotta entità della diminuzione di pena applicata in riferimento alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., facendo leva sulle incertezze dimostrate dalla persona offesa all'atto della presentazione della querela sul complessivo ammontare del danno subito. Va certamente ribadito che ai fini del riconoscimento della citata attenuante la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022 Rv. 282424). Ma nel caso di specie i giudici del merito, dopo aver riconosciuto la sussistenza della predetta attenuante, ne hanno limitato l'impatto sulla dosimetria della pena in ragione di argomentazioni che invero finiscono per metterne in discussione la sua stessa sussistenza, avendo in definitiva affermato che il danno prodotto sarebbe superiore a quello risarcito, il che escluderebbe l'integralità del risarcimento. Carente è altresì l'argomentazione posta a sostegno della decisione censurata. Infatti, che all'atto della proposizione della querela la persona offesa non fosse in grado di quantificare con esattezza il danno patrimoniale subito, non significa automaticamente che al momento di concludere con l'imputato la transazione satisfattiva tale incertezza ancora permanesse, tanto più che la stessa si era già vista restituire i beni sottratti e dunque era perfettamente in grado di valutare cosa gli fosse stato sottratto ed il suo valore. Ferma restando, dunque, la possibilità del giudice di modulare l'entità della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento di una attenuante, non di meno tale statuizione necessita di specifica ed adeguata mòtivazione sulle ragioni che impediscono di applicare tale diminuzione nella massima estensione prevista dalla legge in riferimento alla ratio che sottende la norma di favore ed alla valutazione complessiva della pena che si ritiene debba essere irrogata. A puro titolo esemplificativo e con specifico riguardo all'attenuante di cui si tratta, il giudice potrebbe ritenere non meritevole l'imputato di usufruire della diminuzione nella sua massima estensione in ragione del contenuto sacrificio richiestogli per risarcire la vittima, considerando dunque non particolarmente significativo il contenuto emendativo della scelta operata, ma non certo, come ricordato, per la ritenuta non integralità del risarcimento, motivazione che giustifica, invece, il diniego dell'attenuante in questione. 3 Così deciso il 6/12/2022 4. Sono invece inammissibili i residui motivi articolati dal ricorrente. Quanto al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche a prescindere dalla questione relativa alla valutazione di aspecificità del corrispondente motivo d'appello formulata dalla Corte territoriale, deve rilevarsi che la stessa ha comunque risposto alle sollecitazioni difensive svolte con tale motivo. Del tutto generiche si rivelano invece le censure proposte con il quarto motivo, tanto più che il contenuto scostamento dai minimi edittali di pena consentiva al giudice dell'appello di assolvere l'onere motivazionale nei termini censurati e che il ricorso non precisa quali erano state le specifiche doglianze sul punto che non hanno trovato effettiva risposta nella sentenza. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'entità della diminuzione di pena applicata a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.