Ordinanza cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 31/03/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tonon Meggiolaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Torino 186;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- della nota del Comune di Venezia assunta al prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2025, di comunicazione dell’esclusione dalla graduatoria;
-della disposizione assunta al prot comunale n. -OMISSIS- del 15.10.2025, di esclusione del ricorrente e di assunzione degli altri candidati;
-del verbale di accertamento negativo dei requisiti di idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale del ricorrente datato 10.10.2025;
-della nota del Collegio Sanitario assunta al prot. P.G. -OMISSIS-;
-della determinazione del dirigente della Direzione Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi del Comune di Venezia assunta al prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria e assunzione dei vincitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. SI NI;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Venezia per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro nel profilo di Agente di Polizia Locale, superando le prove fisiche, la prova scritta e la prova orale, e collocandosi al 26º posto della graduatoria provvisoria.
Come previsto dal bando e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale, la procedura richiedeva anche l’accertamento dei requisiti fisico‑funzionali e psico‑attitudinali.
Sottoposto ai test psicodiagnostici (MMPI‑2 e BFQ‑2) e al colloquio, il ricorrente veniva dichiarato non idoneo, con conseguente esclusione dalla graduatoria e assunzione dei candidati risultati idonei. Il ricorrente ha quindi impugnato l’esclusione, contestando la valutazione psico‑attitudinale e lamentando la contraddittorietà tra i risultati dei due test, nonché la mancata adeguata considerazione del test MMPI‑2, da lui ritenuto pienamente positivo.
L’amministrazione resistente, dal canto suo, ha sostenuto la piena legittimità dell’operato del Collegio sanitario e ha eccepito, in via pregiudiziale, la mancata notifica del ricorso al Ministero dell’Interno, organo autore del verbale n. 14 impugnato.
All’esito della fase cautelare, il Collegio ha disposto una verificazione presso il Centro di Selezione dell’Esercito, con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati nell’ordinanza: tra essi, il «livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità», il «controllo emotivo», la «capacità intellettiva» e la «socializzazione».
La verificazione è stata svolta in data 3 febbraio 2026 e il verbale depositato ha confermato la precedente valutazione negativa, rilevando che « i criteri previsti non possono ritenersi soddisfatti ».
La controversia può essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, nella sussistenza dei presupposti dettati dall’art. 60 c.p.a..
L’amministrazione ha sollevato un’eccezione di integrazione del contraddittorio, assumendo che il verbale di non idoneità fosse stato adottato da un organo incardinato presso il Ministero dell’Interno e che, pertanto, quest’ultimo dovesse essere evocato in giudizio.
L’eccezione non può essere accolta.
Il verbale sanitario costituisce atto endoprocedimentale, recepito nel provvedimento finale di esclusione adottato dal Comune, unico titolare dell’interesse pubblico selettivo e autore dell’atto lesivo. È su quest’ultimo provvedimento che si concentra l’interesse sostanziale fatto valere, e la sua impugnazione determina la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’autorità emanante. La mancata chiamata dell’amministrazione statale non incide dunque sulla validità del giudizio, né determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quanto al merito, il ricorrente lamenta, in primo luogo, che l’amministrazione non abbia adeguatamente valorizzato il test MMPI‑2, il cui esito, secondo quanto riferito, non avrebbe rivelato alcuna alterazione clinica significativa. Lamenta altresì che il test BFQ‑2 sarebbe stato erroneamente interpretato, che i due risultati apparirebbero tra loro inconciliabili e che, di fronte a tale divergente lettura dei profili, la Commissione avrebbe dovuto ripetere entrambe le prove.
Le doglianze non possono essere accolte.
Dai documenti emerge con chiarezza che i due test svolgono funzioni differenti e complementari: il Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 è volto principalmente all’individuazione di eventuali profili psicopatologici, mentre il Big Five Questionnaire – 2 analizza tratti della personalità in chiave attitudinale, ossia in rapporto alla compatibilità con il ruolo operativo da ricoprire. È dunque perfettamente coerente che l’assenza di profili clinici rilevanti non escluda, di per sé, una valutazione di non idoneità attitudinale.
Il verbale originario e il verbale della verificazione hanno confermato — con motivazioni ampie, basate sia sui punteggi dei test sia sulle risultanze del colloquio — la presenza di aspetti caratteriali non ritenuti compatibili con l’attività di agente di polizia locale, quali un basso livello di energia, la scarsa propensione alla collaborazione di gruppo, la difficoltà nella gestione dello stress e un quadro di autoconsapevolezza e progettualità considerato non adeguatamente sviluppato.
Nella verificazione sono stati riportati anche gli item del MMPI‑2 riconosciuti come significativamente rappresentativi, tra cui «è meglio non fidarsi di nessuno» e «a nessuno importa molto di ciò che accade al prossimo», utilizzati per valutare la dimensione relazionale del candidato. L’accertamento ha inoltre dato rilievo alle risposte del ricorrente in colloquio, alla sua storia formativa e lavorativa e alla sua rappresentazione delle motivazioni che lo hanno condotto al concorso.
Va aggiunto che la verificazione ordinata dal Collegio ha integralmente confermato il giudizio di non idoneità, ritenendo non soddisfatti i requisiti attitudinali richiesti dall’art. 27 del Regolamento. Il Centro di Selezione dell’Esercito ha analizzato sia l’andamento dei test sia gli esiti del colloquio, concludendo nuovamente nel senso della non idoneità.
Il ricorrente, nella memoria successiva alla verificazione, ha contestato la correttezza metodologica del riesame, facendo leva sulla relazione della dott.ssa -OMISSIS-, secondo la quale vi sarebbe stata una mancata aderenza alle indicazioni fornite dal Tribunale e un’assenza di criteri esplicitati. Tali rilievi, tuttavia, attengono alla metodologia adottata dai verificatori e si risolvono nella critica del merito tecnico della valutazione, che non può essere sostituita da quella espressa dal consulente di parte. La verifica giudiziale sulla discrezionalità tecnica non può tradursi in una rinnovata valutazione clinica del candidato, ma deve limitarsi a verificare la logicità, completezza e non contraddittorietà dell’operato dell’organo competente.
In questo caso, l’accertamento esterno ha ripercorso integralmente il procedimento, esaminato i punteggi, approfondito i contenuti emersi nei test e nel colloquio e con ciò fornito un’ampia motivazione. L’esito negativo, ribadito con un autonomo processo valutativo, rende privo di consistenza l’argomento secondo cui la prima valutazione sarebbe risultata inattendibile o incompleta.
Alla luce della doppia valutazione — quella originaria e quella disposta dal giudice — non emergono elementi che possano incrinare la conclusione secondo cui il ricorrente non possiede i requisiti attitudinali richiesti per il servizio di agente di polizia locale. Le censure formulate, basate principalmente sull’assunto che il test MMPI‑2 dovesse prevalere sul BFQ‑2 o che la Commissione avrebbe dovuto ripetere gli esami, non trovano fondamento, sia perché i test valutano aspetti diversi, sia perché l’amministrazione ha fatto corretta applicazione del proprio margine di discrezionalità tecnica, tanto più dopo l’accertamento svolto dal Centro di Selezione dell’Esercito.
Le spese vanno eccezionalmente compensate alla luce delle peculiarità del caso deciso, rimanendo a carico del ricorrente le spese anticipate in sede di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
SI NI, Primo Referendario, Estensore
Andrea ND, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NI | Ida AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.