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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MONICA Parte_1
OLIVI domiciliato in VIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121
PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to CRISTINA MARIA BABBINI DI MEO e CP_1 domiciliata elettivamente in C/O CANCELLERIA DEL TRIBUNALE URBINO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che sussiste, in capo alla ricorrente, in esito alla malattia professionale riconosciuta denunciata il 24/5/22, una menomazione all'integrità psico- fisica in misura superiore a quanto indennizzato dall' , e/o comunque nella misura CP_2 che sarà a risultare dal Giudiziale accertamento, da aggiungersi a quanto già eventualmente riconosciuto per altra causa, e conseguentemente condannare lo CP_1 ut supra, a corrispondere alla ricorrente le relative maggiori complessive prestazioni di legge di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/00 a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che parrà di Giustizia stabilire;
con sentenza pagina 1 di 4 esecutiva, con gli interessi legali, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte resistente il rigetto del ricorso perché totalmente infondato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva, avanti l'intestato Tribunale e Parte_1 nei confronti di , in conseguenza del riconoscimento di un gradiente di CP_1 lesione all'integrità psico-fisica in misura ritenuta inadeguata rispetto alla riconosciuta MP.
Nello specifico, parte odierna ricorrente, contestava la valutazione della menomazione all'integrità psico-fisica, data dall' , nella misura del CP_1 complessivo 6%, di cui rispettivamente 2% per esiti di tendinopatia sovraspinoso associata a borsite SAD e tenosinovite CLBO dx, codice 227 della Tabella delle menomazioni e 5% per moderata algodisfunzionalità spalla dx, codice 224.
Eccepiva che la misura del danno fosse stata calcolata in dispregio ai principi di cui alla L388/2000, evidenziando altresì che il computo non avrebbe potuto comunque pervenire al 6%, già alla luce del fatto che, gli esiti riconosciuti, avrebbero dovuto computarsi nel 7% e che la documentazione in atti evidenzia come la spalla destra soffra di un importante deficit articolare con riduzione della metà di tutti i movimenti.
Di qui la domanda.
Si costituiva , a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, del corretto gradiente di lesione psico-fisica collegato alla riconosciuta
MP.
pagina 2 di 4 I motivi esposti in sede giurisdizionale consentivano l'ammissione di nuova CTU, che perveniva alla conclusione che il nesso causale fosse evidente, in quanto, nell'attività svolta dalla ricorrente, il “rischio” di lesività tendinea delle spalle è assodato e peraltro riconosciuto dall . CP_1
Quanto alla misura del danno il CTU evidenzia che, sia la soggettività della periziata, che le componenti legate ad età, nonché l'attività extra lavorativa conducono alla possibilità di far riferimento al codice 223 (anchilosi completa dell'art S/O) e al codice 131 (escursione articolare della S/O limitata globalmente di un terzo) specificando che la periziata presenta infermità a componente tecnopatica.
Quanto alla data di insorgenza il CTU spiega come essa sia progressiva nella attività di lavoro e, considerato che l'attività è cessata nel 2022, sia plausibile il riconoscimento dalla domanda.
Il CTU evidenziava altresì di aver considerato, in detta valutazione, le attività extralavorative, che avrebbero potuto incidere sulla misura percentuale espressa, tanto da condurre il danno ad una valutazione superiore a quella qui esposta.
Precisava altresì che la decorrenza debba farsi risalire alla domanda del
24.05.2022 (temporalmente prossima, alla cessazione del lavoro-esposizione del marzo 2022) e ciò in quanto già nelle risultanze di esami risalenti al 2021 sono documentate patologie giustificanti le limitazione funzionali riscontrate.
Su tali basi riconosceva la sussistenza di una lesione all'integrità psico fisica pari ad un gradiente dello 8%.
Le conclusioni di CTU appaiono condivisibili e non presentano incongruità che possano farne supporre l'ascientificità.
Deve inoltre osservarsi l'assenza di ricostruzioni alternative contrastanti con le conclusioni di CTU, parimenti convincenti e motivate.
La CTU, quindi, può essere posta a fondamento della presente decisione di accertamento, attestando come, in effetti, la valutazione offerta dall'Ente fosse sottostimata.
Il ricorso deve quindi essere accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario e della CTU nella misura di cui al dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso ed accerta che parte ricorrente è gravata di lesione all'integrità psico-fisica in misura pari a 8% da domanda come da parte motiva;
2) per l'effetto di quanto accertato al punto 1) condanna alla corresponsione, CP_1 in favore di parte ricorrente, degli indennizzi di legge oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza all'effettivo soddisfo
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del CP_1 difensore antistatario in € 3.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate CP_1
Pesaro, li 21/07- 30/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MONICA Parte_1
OLIVI domiciliato in VIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121
PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to CRISTINA MARIA BABBINI DI MEO e CP_1 domiciliata elettivamente in C/O CANCELLERIA DEL TRIBUNALE URBINO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che sussiste, in capo alla ricorrente, in esito alla malattia professionale riconosciuta denunciata il 24/5/22, una menomazione all'integrità psico- fisica in misura superiore a quanto indennizzato dall' , e/o comunque nella misura CP_2 che sarà a risultare dal Giudiziale accertamento, da aggiungersi a quanto già eventualmente riconosciuto per altra causa, e conseguentemente condannare lo CP_1 ut supra, a corrispondere alla ricorrente le relative maggiori complessive prestazioni di legge di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/00 a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che parrà di Giustizia stabilire;
con sentenza pagina 1 di 4 esecutiva, con gli interessi legali, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte resistente il rigetto del ricorso perché totalmente infondato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva, avanti l'intestato Tribunale e Parte_1 nei confronti di , in conseguenza del riconoscimento di un gradiente di CP_1 lesione all'integrità psico-fisica in misura ritenuta inadeguata rispetto alla riconosciuta MP.
Nello specifico, parte odierna ricorrente, contestava la valutazione della menomazione all'integrità psico-fisica, data dall' , nella misura del CP_1 complessivo 6%, di cui rispettivamente 2% per esiti di tendinopatia sovraspinoso associata a borsite SAD e tenosinovite CLBO dx, codice 227 della Tabella delle menomazioni e 5% per moderata algodisfunzionalità spalla dx, codice 224.
Eccepiva che la misura del danno fosse stata calcolata in dispregio ai principi di cui alla L388/2000, evidenziando altresì che il computo non avrebbe potuto comunque pervenire al 6%, già alla luce del fatto che, gli esiti riconosciuti, avrebbero dovuto computarsi nel 7% e che la documentazione in atti evidenzia come la spalla destra soffra di un importante deficit articolare con riduzione della metà di tutti i movimenti.
Di qui la domanda.
Si costituiva , a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, del corretto gradiente di lesione psico-fisica collegato alla riconosciuta
MP.
pagina 2 di 4 I motivi esposti in sede giurisdizionale consentivano l'ammissione di nuova CTU, che perveniva alla conclusione che il nesso causale fosse evidente, in quanto, nell'attività svolta dalla ricorrente, il “rischio” di lesività tendinea delle spalle è assodato e peraltro riconosciuto dall . CP_1
Quanto alla misura del danno il CTU evidenzia che, sia la soggettività della periziata, che le componenti legate ad età, nonché l'attività extra lavorativa conducono alla possibilità di far riferimento al codice 223 (anchilosi completa dell'art S/O) e al codice 131 (escursione articolare della S/O limitata globalmente di un terzo) specificando che la periziata presenta infermità a componente tecnopatica.
Quanto alla data di insorgenza il CTU spiega come essa sia progressiva nella attività di lavoro e, considerato che l'attività è cessata nel 2022, sia plausibile il riconoscimento dalla domanda.
Il CTU evidenziava altresì di aver considerato, in detta valutazione, le attività extralavorative, che avrebbero potuto incidere sulla misura percentuale espressa, tanto da condurre il danno ad una valutazione superiore a quella qui esposta.
Precisava altresì che la decorrenza debba farsi risalire alla domanda del
24.05.2022 (temporalmente prossima, alla cessazione del lavoro-esposizione del marzo 2022) e ciò in quanto già nelle risultanze di esami risalenti al 2021 sono documentate patologie giustificanti le limitazione funzionali riscontrate.
Su tali basi riconosceva la sussistenza di una lesione all'integrità psico fisica pari ad un gradiente dello 8%.
Le conclusioni di CTU appaiono condivisibili e non presentano incongruità che possano farne supporre l'ascientificità.
Deve inoltre osservarsi l'assenza di ricostruzioni alternative contrastanti con le conclusioni di CTU, parimenti convincenti e motivate.
La CTU, quindi, può essere posta a fondamento della presente decisione di accertamento, attestando come, in effetti, la valutazione offerta dall'Ente fosse sottostimata.
Il ricorso deve quindi essere accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario e della CTU nella misura di cui al dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso ed accerta che parte ricorrente è gravata di lesione all'integrità psico-fisica in misura pari a 8% da domanda come da parte motiva;
2) per l'effetto di quanto accertato al punto 1) condanna alla corresponsione, CP_1 in favore di parte ricorrente, degli indennizzi di legge oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza all'effettivo soddisfo
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del CP_1 difensore antistatario in € 3.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate CP_1
Pesaro, li 21/07- 30/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4