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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1080/2025 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. IOVANE Parte_1 AMEDEO, unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/02/2025, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di tfs secondo i calcoli CP_2 indicati in ricorso, atteso il riscatto degli anni di laurea, non conteggiato, con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e dichiarava che vi CP_2 era stata la liquidazione della somma ulteriore;
rilevava che i calcoli della ricorrente erano errati;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna CP_2 dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto soltanto dopo la CP_2 presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già provveduto a erogare in favore della ricorrente le ulteriori somme spettanti a titolo CP_3 di TFS.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha CP_2 provveduto solo dopo la notifica del ricorso giurisdizionale. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza virtuale.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 1.700, oltre IVA CPA e spese forfettarie CP_2 come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1080/2025 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. IOVANE Parte_1 AMEDEO, unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/02/2025, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di tfs secondo i calcoli CP_2 indicati in ricorso, atteso il riscatto degli anni di laurea, non conteggiato, con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e dichiarava che vi CP_2 era stata la liquidazione della somma ulteriore;
rilevava che i calcoli della ricorrente erano errati;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna CP_2 dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto soltanto dopo la CP_2 presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già provveduto a erogare in favore della ricorrente le ulteriori somme spettanti a titolo CP_3 di TFS.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha CP_2 provveduto solo dopo la notifica del ricorso giurisdizionale. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza virtuale.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 1.700, oltre IVA CPA e spese forfettarie CP_2 come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti