Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/03/2026, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10975/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10975 del 2025, proposto da
Costantino-Matteo BR, rappresentato e difeso dagli avvocati Loredana Nada Elvira Giani, Federico Povelato e Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tre, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre in data 14/5/2025, conosciuto in data 18/6/2025 e del successivo verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Universitàdegli Studi Roma Tre in data 12/6/2025, conosciuto in data 21/07/2025 con i quali èstata conclusa negativamente la valutazione del ricorrente, in qualità di ricercatore a t.d. tipo B, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 344/2011;
- dei verbali di prima, seconda e terza riunione della Commissione istruttoria datati, rispettivamente, 14/3/2025, 2/4/2025 e 16/4/2025, recanti la valutazione del ricorrente ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato unitamente alla Relazione presentata al Consiglio di Dipartimento;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tre e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ZO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il dott. Costantino-Matteo BR, ricercatore a tempo determinato di “tipo B” (c.d. RtdB) nel settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico (oggi GIUR-07/A – Diritto e religione) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per un triennio a decorrere dal 1 giugno 2022 – dopo essere stato ricercatore a tempo determinato di “tipo A” (c.d. RtdA) nel triennio precedente presso il medesimo Dipartimento – e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per Professore di seconda fascia, ha presentato istanza per ottenere la valutazione finalizzata (in base alla normativa applicabile) all’inquadramento nel ruolo di Professore Associato.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 febbraio 2025, ha proceduto a nominare la Commissione incaricata di compiere tale valutazione.
La predetta Commissione ha svolto i propri lavori in tre sedute (tenutesi il 14 marzo 2025, il 2 aprile 2025 e il 16 aprile 2025) e li ha conclusi formulando valutazione negativa, della quale il Consiglio di Dipartimento (dopo aver rinviato la deliberazione originariamente prevista nella seduta del 14 maggio 2025 per la ritenuta necessità di un approfondimento istruttorio su un rilievo effettuato dal Presidente della Commissione) ha preso atto nella (successiva) seduta del 12 giugno 2025, il cui verbale (unitamente a quelli dei lavori della stessa Commissione) è stato osteso al dott. BR il 21 luglio 2025 a seguito di apposita istanza di accesso.
I.1.1. Con ricorso notificato il 16 settembre 2025 (all’Università degli Studi Roma Tre e al Ministero dell’Università e della Ricerca, quali Amministrazioni intimate) e depositato il 25 settembre 2025, il dott. BR ha impugnato in questa sede l’esito della valutazione, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1) Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Sviamento »: denunzia il ricorrente che le valutazioni fortemente negative della Commissione sulla sua attività scientifica risulterebbero in manifesto, immotivato e ingiustificato contrasto (il che farebbe emergere un eccesso di potere) con quelle formulate, invece ampiamente positive ed elogiative, da altre Commissioni in sede di concorso per RtdB e per il conseguimento dell’ASN;
- « 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo. Violazione e/o erroneità del procedimento. Violazione del principio di imparzialità. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento »: deduce il ricorrente che la segnalazione effettuata dal Presidente della Commissione nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 maggio 2025 ingiustificatamente non risultano aver avuto alcun seguito e, comunque, la sua effettuazione denoterebbe un « pregiudizio » della Commissione nei suoi confronti;
- « 3) Violazione e/o falsa applicazione art. 24 L. n. 240/2010. Violazione del DM n. 344/2011. Violazione dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre. Violazione dell’art. 18 della L.n. 241/1990. Violazione dell’art. 43 del DPR 445/2000. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione »: lamenta il ricorrente che i giudizi della Commissioni:
-- sulla sua attività scientifica risulterebbero, per un verso, incompleti (avendo avuto ad oggetto esclusivamente le pubblicazioni e non anche tutta la sua restante attività) e, per altro verso, intrinsecamente contraddittori ed illogici;
-- sulla sua attività didattica sarebbero viziati da difetto di istruttoria, non essendo stati acquisiti dei dati (in particolare relativi alle valutazioni degli studenti) già in possesso dell’Ateneo e che perciò avrebbero dovuto essere acquisiti (anziché limitarsi a riscontarne la mancanza).
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. La Difesa erariale ha depositato una memoria con cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e delle Ricerca, nonché delle controdeduzioni (accompagnate dalla pertinente documentazione del procedimento) elaborate dalla Commissione a confutazione del ricorso (del quale è stata altresì rilevata anche una possibile irricevibilità per tardività della notificazione, in quanto il ricorrente sarebbe stato o avrebbe dovuto essere già a conoscenza dell’esito negativo della valutazione a partire dalla data di scadenza del contratto da RtdB).
I.3. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, parte ricorrente vi ha rinunciato per un abbinamento al merito.
I.4. Fissata, a seguito di ciò, l’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 cod. proc. amm. con cui ha richiesto che questo Tribunale non tenesse conto, ai fini della decisione, delle richiamate controdeduzioni della Commissione, che sarebbero state irritualmente prodotte dall’Avvocatura dello Stato; in ogni caso le ha confutate e ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dell’impugnazione, insistendo per il suo accoglimento.
I.5. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va preliminarmente dichiarato, in accoglimento dell’eccezione in tal senso spiegata, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, che non ha adottato alcun provvedimento nella vicenda procedimentale oggetto del presente giudizio.
Difatti, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., « qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […] »: se ne ricava univocamente che, nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva a tale soggetto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482).
II.2. Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccepita « irritualità ed inammissibilità » delle controdeduzioni della Commissione versate in atti dalla Difesa erariale, in quanto il ricorso risulta comunque non suscettibile di accoglimento nel merito (potendosi perciò anche soprassedere su possibili profili di irricevibilità del gravame, che andrebbero peraltro rilevati d’ufficio: cfr., a quest’ultimo proposito, Cons. Stato, Sez. II, 18 novembre 2025, n. 9012, e 12 dicembre 2025, n. 9862).
II.3. I proposti motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, non si rivelano difatti idonei a scalfire il giudizio della Commissione.
II.4. È opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
II.4.1. L’art. 24 L. 240/2010 (nella versione, rilevante nella fattispecie in esame, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 14 D.L. 36/2022, conv. modif. L. 79/2022) così disponeva:
« 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
[…]
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
[…]
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo ».
II.4.2. In attuazione del menzionato comma 5 è stato emanato il D.M. 344/2011, il cui art. 2 stabilisce, innanzitutto, che la valutazione del RtdB ai fini dell’inquadramento nel ruolo di Professore Associato « riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 » e che è « altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione […], il ricercatore ha avuto accesso al contratto ».
L’art. 3 prevede che: « 1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università […] disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato ».
L’art. 4, infine, sancisce che: « 1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università […] disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
2. Ai fini di cui al comma 1, le università prevedono la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
4. Ai fini di cui al comma 1, le università possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo ».
II.4.3. Il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre prevede, per quanto di interesse in questa sede, che « 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 comma 1, può procedere al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia attraverso le seguenti procedure:
[…] b) chiamata diretta di ricercatori già in servizio presso l’Ateneo previa valutazione ai sensi e con le modalità previste […]:
- dall’art. 24, commi 5, 5-bis e 6, della legge n. 240/2010 ante decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) della medesima disposizione normativa (di seguito indicati come “ricercatori RT”), i quali abbiano acquisito l’abilitazione scientifica nazionale » (art. 3).
Il successivo art. 5, sempre per quanto rileva nella presente sede, sancisce che: « 1) Il Consiglio di Dipartimento, ricorrendone i presupposti, adotta le procedure di cui all’art. 3, comma 1, lettera b). A tal fine il Dipartimento:
- nel terzo anno di contratto dei ricercatori RT valuta il titolare del contratto, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati;
[…]
2) La valutazione di cui al comma 1 riguarda l’attività di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto nonché l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. È altresì oggetto di valutazione l’attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel periodo precedente l’attivazione del contratto.
3) Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, ante decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del D.M. n. 344/2011, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il ricercatore RT […] viene valutato avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) numero degli insegnamenti/moduli svolti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo, degli insegnamenti/moduli svolti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa l’assistenza alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
[…]
5) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica vengono prese in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Viene valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La valutazione viene svolta, altresì, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
e) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell’ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
f) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
g) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
h) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
i) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
m) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
6) Ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, ante decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del D.M. n. 344/2011, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 5, per il ricercatore la cui data di stipula del contratto sia precedente al 29/10/2024, è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale l’Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- “impact factor” totale;
- “impact factor” medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) ».
II.5. Orbene, nel caso concreto è stato univocamente esplicitato che la valutazione ha avuto esito negativo sulla base della produzione scientifica; si legge difatti nel verbale del 16 aprile 2025, con cui la Commissione ha espresso il proprio giudizio finale, che:
- « [l]a valutazione negativa in merito al passaggio ad associato del candidato è motivata dalla insufficiente qualità scientifica delle pubblicazioni prodotte nel corso del triennio 1 giugno 2022 – 1 giugno 2025 »;
- « il giudizio sulla qualità della produzione scientifica è del tutto negativo »;
- « la mancata maturità scientifica è da considerarsi assolutamente prioritaria nella valutazione negativa riguardo l’attitudine del dottor BR a poter transitare nel ruolo di professore di seconda fascia ».
Siffatto giudizio è stato motivato in maniera particolarmente analitica, essendovi state dedicate quasi dieci pagine di verbale (cfr. all. 4 prodotto dal ricorrente, pagg. 3-12)
Del giudizio in questione ha preso atto il Consiglio di Dipartimento: « emerge che la Commissione, mentre per l’attività didattica del dott. BR ha espresso una valutazione positiva (“discreto”), per l’attività scientifica ha espresso giudizio decisamente negativo » (verbale della seduta del 12 giugno 2025).
II.5.1. Un giudizio così formulato non risulta, di per sé, in contrasto con il dato normativo sopra richiamato, considerando che:
- per un verso, è espressamente previsto che debba essere valutata l’attività di ricerca scientifica e, nell’ambito di essa, le pubblicazioni scientifiche (artt. 4, comma 2, D.M. 344/2011 e 5, comma 5, del Regolamento di Ateneo) sulla base dell’« originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione » (art. 4, comma 3, lett. a), D.M. 344/2011, e 5, comma 6, lett. a), del Regolamento di Ateneo);
- per altro (e connesso) verso, non è contemplata una “gerarchia” fra gli elementi da valutare, sicché l’esito negativo può in astratto legittimamente giustificarsi sulla base di criticità (vieppiù se particolarmente significative) riscontrate in relazione ad uno soltanto di essi.
II.6. Ciò considerato, è dirimente rammentare – anche ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – che il giudizio espresso dalla Commissione « costituisc[e] espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale e delle specifiche competenze solo da esso possedute; come tali, essi non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità; e ciò in quanto nei giudizi che abbiano ad oggetto l'esito di procedure concorsuali, in special modo quelle svolte in ambito universitario, il giudice amministrativo non è chiamato a svolgere le funzioni di una commissione esaminatrice di secondo grado, a cui devolvere il riesame delle valutazioni di merito svolte dalla commissione di concorso; esso non svolge questo compito, e non può svolgerlo, non solo perché nella quasi totalità dei casi non ne avrebbe le competenze tecniche, ma soprattutto perché, per farlo, dovrebbe esercitare un potere di cui non dispone, dal momento che la legge lo riserva in via esclusiva alla Pubblica amministrazione; né potrebbe affidare questo compito ad un proprio consulente, esperto nella specifica materia oggetto della procedura concorsuale, dal momento che, anche in tal caso, sarebbe il consulente del giudice a sostituirsi indebitamente all'Amministrazione, esercitando un potere amministrativo che solo ad essa compete, e per di più senza alcuna garanzia che il consulente d'ufficio disponga effettivamente di competenze specialistiche superiori a quelle dei componenti della commissione esaminatrice. In definitiva ciò che il giudice amministrativo può fare, e ciò che gli si può chiedere di fare, è verificare, nei limiti delle censure proposte, se la procedura concorsuale sia stata condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge e del bando di concorso nonché, quanto ai giudizi formulati dalla commissione, se questi siano affetti da vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, vizi cioè di tale immediata evidenza da poter essere percepiti dal giudice senza la necessità di possedere particolari competenze specialistiche nella materia oggetto delle prove concorsuali. Nella specie in esame, il ricorrente reclama l’intervento del giudice al fine di ottenere una migliore e (a suo dire) più equa valutazione della propria produzione scientifica, senza però evidenziare profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza o travisamento del fatto nelle valutazioni della commissione, ma semplicemente contrapponendo la propria personale “opinione” a quella della commissione e chiedendo al giudice di avallarla, sovrapponendo a sua volta la propria personale opinione a quella dell’organo tecnico chiamato per legge a pronunciarsi sulla meritevolezza del candidato » (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 agosto 2021, n. 726).
II.6.1. In applicazione dei rammentati (e condivisi) princìpi, il giudizio espresso dalla Commissione resiste alle censure contro di esso specificamente rivolte (trattasi, in particolare, di quanto dedotto con parte del terzo motivo, sub A.2, pagg. 17-20), dato che le stesse non fanno emergere errori di fatto o macroscopiche illegittimità, ma un’asserita irragionevolezza della prevalenza della valutazione “contenutistica” delle pubblicazioni rispetto alla loro coerenza con il settore disciplinare di riferimento e/o alla loro collocazione editoriale: tuttavia, siffatta valutazione “contenutistica” è di precipuo appannaggio della Commissione e non ne emerge una palese inattendibilità o manifesta arbitrarietà (e, a fronte di ciò, lo scrutinio di questo Giudice Amministrativo deve arrestarsi, non potendo sconfinare nel merito della valutazione medesima).
II.6.1.1. Né è configurabile un vizio di contraddittorietà estrinseca rispetto ai giudizi compiuti dalle diverse Commissioni che si sono pronunciate una sul concorso a RtdB vinto dal ricorrente nel 2022 e un’altra sul conseguimento dell’ASN, poiché il giudizio contestato nel presente contenzioso ha avuto ad oggetto pubblicazioni realizzate in un periodo successivo: già tale diversità di oggetto rende le valutazioni non utilmente comparabili fra loro.
Può aggiungersi che la non comparabilità dei giudizi deriva anche dalle loro diverse finalità:
- da un lato, il livello richiesto per ottenere un posto da Professore Associato è intrinsecamente più elevato di quello necessario per conseguire un posto da RtdB, sicché non è illogico e/o contraddittorio che uno stesso soggetto, dopo essere stato positivamente valutato al secondo dei richiamati fini, riceva in seguito una valutazione negativa per il primo;
- dall’altro lato, in sede di ASN si accerta « l’idoneità in astratto del candidato a svolgere le funzioni di professore di seconda fascia, mentre » in sede di valutazione per il passaggio da RtdB a Professore Associato si verifica « se, in concreto, il candidato si sia “guadagnato sul campo” l’idoneità concreta a svolgere le funzioni in questione in virtù dell’attività complessivamente svolta durante il proprio percorso accademico » (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, n. 726/2021 cit.) e, perciò, i due giudizi possono indubbiamente risultare divergenti.
II.7. Le ulteriori deduzioni del ricorrente non attaccano “parti essenziali” del giudizio della Commissione (che, come già evidenziato al precedente § II.5. , si è incentrato sulle pubblicazioni del triennio, reputate di livello scientifico inadeguato per il transito nel ruolo di Professore Associato) e, perciò, non possono essere positivamente apprezzate.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla difformità (dedotta con la seconda parte del primo motivo) di tale giudizio rispetto a quelli, poc’anzi evocati, compiuti in sede di concorso RtdB e di ASN, relativamente alle pubblicazioni invece specificamente valutate dalle rispettive Commissioni: tali pubblicazioni sono state sì (“nuovamente”) oggetto di valutazione, ma siffatta valutazione è stata espressamente ritenuta solo « indirettamente rilevante ».
II.7.1. In secondo luogo, la valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è stata, infine, « positiva » (cfr. il già richiamato verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 giugno 2025), sicché non vi è neppure interesse, in capo al ricorrente, a dolersi del suo esito.
II.7.2. Parimenti, da ultimo, non è configurabile alcun interesse a censurare quanto riferito dal Presidente della Commissione nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 maggio 2025 in ordine al possibile svolgimento, da parte del ricorrente, di attività didattica non autorizzata presso un altro Ateneo: l’accantonamento della questione in sede di deliberazione finale del Consiglio, di per sé, può avergli semmai giovato, ma certamente non lo ha leso.
II.7.2.1. Né il rilievo, da parte del Presidente, di tale questione può reputarsi sufficiente a far supporre, considerandolo isolatamente, uno sviamento del potere valutativo della Commissione, giacché quest’ultima aveva già concluso i propri lavori quando detto rilievo è stato effettuato.
II.8. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.9. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e agli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- respinge il ricorso.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IL, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
ZO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO RO | EL IL |
IL SEGRETARIO