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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6514/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22849730 TASSA BONIFICA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6514/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 22849730 notificato il 01.10.2024 da EA SR, relativo al tributo di bonifica - anno 2023- richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale Bacini dello
Ionio del Cosentino, in persona del l.r.p.t..
L'istante ha eccepito: a) Violazione del precetto normativo di cui al d.lgs. N. 546/92 art 19 comma 2 per mancata indicazione della Corte Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del decreto citato;
b) difetto di motivazione – violazione l. 241/90; c) assenza di potere impositivo del consorzio;
d) difetto dei presupposti per l'emissione e mancanza del beneficio;
e) mancanza di un piano di classifica regolarmente approvato.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi esposti nel ricorso. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società EA SR, già EAriscossioni SR, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, i quali hanno difeso la società, resistendo ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, hanno precisato che EA SR è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del
Consorzio di Bonifica, ente impositore. Il Concessionario ha, poi, esposto che l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, è stato revocato dal Concessionario, che ha confermando il credito di cui all'atto prodromico (richiesta formale di pagamento n. 22317439) in attesa della definizione del relativo giudizio, per cui la ricorrente non ha interesse ad agire contro l'avviso di accertamento, essendo ormai revocato.
Ha resistito agli altri motivi del ricorso. Ha concluso chiedendo: in via principale, dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art 46 D. lgs 546/1992; in via subordinata, disporsi la riunione con la causa avente ad oggetto l'opposizione della richiesta formale, atto prodromico a quello impugnato;
in via ulteriormente subordinata, accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne EA s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti.
In sede di discussione, entrambe le parti hanno dichiarato che la richiesta formale, atto prodromico, è stata annullata con sentenza tributaria, per cui è venuta meno la pretesa creditoria. Hanno chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. EA SR ha chiesto, altresì, la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Giudice, in via preliminare e pregiudiziale rileva che con sentenza n. 7650/2025, depositata il
09/12/2025 il Giudice monocratico della sez. VII della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, ha deciso il ricorso RG n. 6244/2024 avente ad oggetto la richiesta formale n. 22317439 -atto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato- annullandola. Orbene, la declarata nullità dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione, rendendoli a loro volta nulli (Corte Cass., SS. UU., sent. n. 10012 del
15/04/2021).
In base al su esposto principio, pertanto, l'avviso di accertamento n. 22849730, oggetto di gravame, è nullo. Circa l'interesse ad agire del ricorrente, occorre considerare che la sentenza di annullamento dell'atto presupposto è stata emanata in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento
(01/10/2024), per cui il ricorrente, pur in pendenza del ricorso avverso l'atto presupposto, aveva tutto l'interesse ad impugnare l'avviso di accertamento, anche solo per sollevare vizi propri dell'atto. Viceversa, la società EA SR, in presenza di un ricorso avverso l'atto presupposto, non avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento, tant'è che, resasi conto dell'errore, ha provveduto ad annullarlo, chiedendo al
Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
Orbene, il Giudice, preso atto di quanto dichiarato dalle parti;
verificata l'adesione della parte ricorrente alla richiesta di EA SR, ritenuto in base al principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, di doversi pronunciare sull'istanza congiunta delle parti, accerta che l'oggetto della lite è venuto meno e che, pertanto, possa dirsi cessata la materia del contendere. Restano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di giudizio. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6514/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22849730 TASSA BONIFICA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6514/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 22849730 notificato il 01.10.2024 da EA SR, relativo al tributo di bonifica - anno 2023- richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale Bacini dello
Ionio del Cosentino, in persona del l.r.p.t..
L'istante ha eccepito: a) Violazione del precetto normativo di cui al d.lgs. N. 546/92 art 19 comma 2 per mancata indicazione della Corte Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del decreto citato;
b) difetto di motivazione – violazione l. 241/90; c) assenza di potere impositivo del consorzio;
d) difetto dei presupposti per l'emissione e mancanza del beneficio;
e) mancanza di un piano di classifica regolarmente approvato.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi esposti nel ricorso. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società EA SR, già EAriscossioni SR, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, i quali hanno difeso la società, resistendo ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, hanno precisato che EA SR è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del
Consorzio di Bonifica, ente impositore. Il Concessionario ha, poi, esposto che l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, è stato revocato dal Concessionario, che ha confermando il credito di cui all'atto prodromico (richiesta formale di pagamento n. 22317439) in attesa della definizione del relativo giudizio, per cui la ricorrente non ha interesse ad agire contro l'avviso di accertamento, essendo ormai revocato.
Ha resistito agli altri motivi del ricorso. Ha concluso chiedendo: in via principale, dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art 46 D. lgs 546/1992; in via subordinata, disporsi la riunione con la causa avente ad oggetto l'opposizione della richiesta formale, atto prodromico a quello impugnato;
in via ulteriormente subordinata, accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne EA s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti.
In sede di discussione, entrambe le parti hanno dichiarato che la richiesta formale, atto prodromico, è stata annullata con sentenza tributaria, per cui è venuta meno la pretesa creditoria. Hanno chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. EA SR ha chiesto, altresì, la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Giudice, in via preliminare e pregiudiziale rileva che con sentenza n. 7650/2025, depositata il
09/12/2025 il Giudice monocratico della sez. VII della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, ha deciso il ricorso RG n. 6244/2024 avente ad oggetto la richiesta formale n. 22317439 -atto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato- annullandola. Orbene, la declarata nullità dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione, rendendoli a loro volta nulli (Corte Cass., SS. UU., sent. n. 10012 del
15/04/2021).
In base al su esposto principio, pertanto, l'avviso di accertamento n. 22849730, oggetto di gravame, è nullo. Circa l'interesse ad agire del ricorrente, occorre considerare che la sentenza di annullamento dell'atto presupposto è stata emanata in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento
(01/10/2024), per cui il ricorrente, pur in pendenza del ricorso avverso l'atto presupposto, aveva tutto l'interesse ad impugnare l'avviso di accertamento, anche solo per sollevare vizi propri dell'atto. Viceversa, la società EA SR, in presenza di un ricorso avverso l'atto presupposto, non avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento, tant'è che, resasi conto dell'errore, ha provveduto ad annullarlo, chiedendo al
Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
Orbene, il Giudice, preso atto di quanto dichiarato dalle parti;
verificata l'adesione della parte ricorrente alla richiesta di EA SR, ritenuto in base al principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, di doversi pronunciare sull'istanza congiunta delle parti, accerta che l'oggetto della lite è venuto meno e che, pertanto, possa dirsi cessata la materia del contendere. Restano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di giudizio. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.