Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 488
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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    Violazione d.lgs. 546/92 art 19 comma 2

    La Corte rileva che l'atto presupposto (richiesta formale n. 22317439) è stato annullato con sentenza precedente, rendendo nullo l'avviso di accertamento impugnato.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte rileva che l'atto presupposto (richiesta formale n. 22317439) è stato annullato con sentenza precedente, rendendo nullo l'avviso di accertamento impugnato.

  • Altro
    Assenza di potere impositivo del consorzio

    La Corte rileva che l'atto presupposto (richiesta formale n. 22317439) è stato annullato con sentenza precedente, rendendo nullo l'avviso di accertamento impugnato.

  • Altro
    Difetto dei presupposti per l'emissione e mancanza del beneficio

    La Corte rileva che l'atto presupposto (richiesta formale n. 22317439) è stato annullato con sentenza precedente, rendendo nullo l'avviso di accertamento impugnato.

  • Altro
    Mancanza di un piano di classifica approvato

    La Corte rileva che l'atto presupposto (richiesta formale n. 22317439) è stato annullato con sentenza precedente, rendendo nullo l'avviso di accertamento impugnato.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte accerta che l'oggetto della lite è venuto meno e dichiara cessata la materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 488
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 488
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo