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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14871/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004825658000 TASSA AUTO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210004825658000, notificata in data 18 giugno 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate – RI, su ruolo formato dalla Regione Lazio, richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 486,67, a titolo di tassa automobilistica regionale, sanzioni ed interessi, riferita all'annualità 2018, per i veicoli targati Targa_1 ed Targa_2.
Il ricorrente ha dedotto:
la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate – RI, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità della pretesa e della procedura di riscossione.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della RI (c.d. “rottamazione-quater”), prevista dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022, includendo nel relativo perimetro anche la cartella di pagamento oggetto di causa.
Il ricorrente ha depositato, quindi, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione e il regolare pagamento delle rate previste dal piano di definizione, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della citata legge.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 09720210004825658000, oggi impugnata, è stata oggetto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della RI, cosiddetta rottamazione quater, con regolare esecuzione dei pagamenti dovuti sino ad ora.
Alla luce dell'art. 12 bis DL 84/2025 convertito in Legge 108/2025, norma interpretativa dell'art. 1, commi
231-252, Legge n. 197/2022, il perfezionamento della procedura, ai soli fini dell'estinzione del giudizio pendente, si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione, con la comunicazione dell'esito da parte dell'Agenzia delle Entrate-RI e con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza che rilevi l'integrale pagamento del piano rateale. Ne consegue che il giudice, al ricorrere di tali condizioni, come nel caso di specie, deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, restando esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 29574/2025). Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
In particolare, la cessazione della materia del contendere è intervenuta per effetto di una definizione agevolata prevista dalla legge, senza accertamento giudiziale della fondatezza delle rispettive posizioni, in un contesto caratterizzato da sopravvenienze normative che hanno inciso sull'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES LE RA Di BE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14871/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004825658000 TASSA AUTO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210004825658000, notificata in data 18 giugno 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate – RI, su ruolo formato dalla Regione Lazio, richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 486,67, a titolo di tassa automobilistica regionale, sanzioni ed interessi, riferita all'annualità 2018, per i veicoli targati Targa_1 ed Targa_2.
Il ricorrente ha dedotto:
la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate – RI, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità della pretesa e della procedura di riscossione.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della RI (c.d. “rottamazione-quater”), prevista dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022, includendo nel relativo perimetro anche la cartella di pagamento oggetto di causa.
Il ricorrente ha depositato, quindi, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione e il regolare pagamento delle rate previste dal piano di definizione, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della citata legge.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 09720210004825658000, oggi impugnata, è stata oggetto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della RI, cosiddetta rottamazione quater, con regolare esecuzione dei pagamenti dovuti sino ad ora.
Alla luce dell'art. 12 bis DL 84/2025 convertito in Legge 108/2025, norma interpretativa dell'art. 1, commi
231-252, Legge n. 197/2022, il perfezionamento della procedura, ai soli fini dell'estinzione del giudizio pendente, si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione, con la comunicazione dell'esito da parte dell'Agenzia delle Entrate-RI e con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza che rilevi l'integrale pagamento del piano rateale. Ne consegue che il giudice, al ricorrere di tali condizioni, come nel caso di specie, deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, restando esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 29574/2025). Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
In particolare, la cessazione della materia del contendere è intervenuta per effetto di una definizione agevolata prevista dalla legge, senza accertamento giudiziale della fondatezza delle rispettive posizioni, in un contesto caratterizzato da sopravvenienze normative che hanno inciso sull'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES LE RA Di BE