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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di AP, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26736/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in AP alla Via Parte_1
Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Lucia Rambone che lo rappresenta e la difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t, rappresentata e difesa, come in Controparte_1
atti, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in AP alla via dei Mille n.
47
RESISTENTE
OGGETTO: diritto al computo, nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della voce retributiva “indennità giornaliera di turno” (Art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità
2016 – 2018)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , di cui è dipendente in qualità di operatore Controparte_2
tecnico specializzato - autista di ambulanza turnista, lamentando il mancato computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della c.d. indennità di turno ex art. 44 comma
3 del CCNL 1994/1997, successivamente disciplinata dall'art.86 comma 3 del CCNL 2016/2018 ed infine dall'art.106 comma 2 del CCNL 2019/2021, nelle giornate di fruizione di ferie godute nel periodo da maggio 2019 ad aprile 2024.
L'istante, sull'assunto che l'indennità giornaliera in questione rientri nell'ambito della cd. nozione europea di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE rubricato “Ferie annuali” (d. lgs.
n. 66/2003, art. 10), così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamata nelle recenti decisioni del giudice di legittimità, in quanto intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte e compensativa dello specifico disagio derivante dal loro espletamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché
l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art 86 comma 3 e 4 del CCNL del
21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' , in persona del Dirigente p.t. Controparte_1 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in AP (NA) – alla via Cupa Del
Principe n.13/A ( Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di
€ 584,28, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
L'azienda convenuta, costituitasi con memoria depositata in data 13/03/2025, ha eccepito la prescrizione parziale del credito nonchè l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale ha deciso la causa osservando che:
Il ricorso si presenta ammissibile contenendo la sufficiente allegazione delle circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
2 Quanto al merito, la questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di computare, ai fini della individuazione della base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, la cd. indennità di turno.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, secondo i dettami della seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso e il pagamento per ogni giorno di presenza dell'indennità di turno per cui è causa (vedasi buste paga allegate).
Nel merito ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso nelle pronunce di altri giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di AP (Giudice dott. Ruoppolo, sentenza n. 4248/2023;
Giudice dott. De Matteis, sentenza n. 397/2023; Giudice dott.ssa Lazzara, sentenza n. 3096/2023;
Giudice dott.ssa Liguori, sentenza n. 765/2023; Giudice dott.ssa Alfano, sentenza n. 2972/2023;
Giudice dott. Cardellicchio, sentenza n. 346/2023; Giudice dott.ssa D'Auria, sentenza n. 3929/2023;
Giudice dott.ssa Correggia, sentenza n. 3458/2023; Giudice dott. Bile, sentenza n. 4616/2023;
Giudice dott.ssa Lucantonio, sentenza n. 6371/2022, Giudice dott.ssa Maria Gaia Majorano sentenza n.5155/2024) e, da ultimo, dalla Corte di Appello di AP (sentenze n. 2968/24 e n. 2552/24), quivi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019,
n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401 e, da ultimo, dalle sentenze n. 18160/23, n. 19663/23, n. 13972/24, n. 13932/24 e n. 14089/24. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si Persona_2
rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_3
altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea
3 di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3
all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr.
Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: ilnesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del
4 lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, pertanto, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che la predetta indennità giornaliera di turno risulta erogata alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga allegati agli atti. Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto
Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Dall'analisi della fonte collettiva ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria quanto della fonte collettiva determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali
5 tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione, poi, alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stato apprezzato a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” con le mansioni svolte, quale infermiere Numer_1 Per_3 professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
6 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i gironi di congedo per ferie, l'importo dovuto per l'indennità in esame.
In ordine ai giorni da considerare, va detto che le ferie annuali di matrice eurocomunitaria risultano essere le ferie minime, ossia 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio. In tale valore vanno considerati eventuali giorni di permesso sostitutivi di eventuali festività soppresse, dal momento che
“ai sensi dell'articolo 5 L. 260/49 come sostituito dall'art. 1 L. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell'anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe Williams e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)”
(cfr. Cass sez. lav., 28/03/2025 n.8200).
Quanto al limite massimo, il ricorrente auspica il loro superamento chiedendo di considerare tutti i giorni di ferie effettivamente goduti nel periodo di riferimento. In proposito, va richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
, C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali sopra Persona_4 riportati non sono invocabili” (cfr. Cass. sez. lav., 23/06/2022 n.20216).
I giorni di ferie, a parere del Giudicante, possono superare il limite massimo di 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio, dal momento che anche per i giorni eccedenti laddove fruiti (come nel caso che ne occupa) non vi sono ragioni ostative all'applicazione del medesimo ragionamento, sulla base della stessa indagine fattuale. Prive di pregio appaiono, dunque, le contestazioni mosse da parte resistente, tenuto conto che la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una
7 volta ritenuto che la indennità in esame rientri in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari ad € 4,49, da moltiplicarsi per il numero totale delle giornate di ferie godute per il periodo di causa (maggio
2019 ad aprile 2024), per un totale di € 584,28.
Tuttavia da tale importo vanno sottratte le somme non dovute relative alla parte di pretesa creditoria caduta in prescrizione. Ed infatti l' ha eccepito la prescrizione della richiesta di Controparte_1 pagamento oggetto del ricorso, posto che quest'ultima soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 che, nel pubblico impiego, opera anche durante la permanenza del rapporto di lavoro.
Invero, non risultando prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione e risultando quale data di deposito del ricorso il 5 dicembre 2024, la pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente, avente ad oggetto il mancato pagamento della indennità in questione dal mese di maggio 2019 al mese di aprile
2024, deve ritenersi parzialmente prescritta in relazione a tutto il periodo antecedente al 05/12/2019.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici allegati dalla difesa del ricorrente, che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile, da cui va scomputata, in virtù della dichiarata prescrizione, la somma di € 121,23.
Pertanto, va accertato e dichiarato il diritto di , per ciascun giorno di ferie, Parte_1 ad una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di €
4,49 dal 05 dicembre 2019 ad aprile 2024 e, per l'effetto, va condanna la a Controparte_1 corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze maturate a tale titolo pari ad € 463,05 oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Le spese di lite, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda, vanno compensate per la metà e per la restante parte sono a carico di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, considerata la serialità della controversia e l'attività svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Matilde Dell'Erario, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. accerta e dichiara il diritto di , per ciascun giorno di ferie, ad una Parte_1 retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal Cont 5 dicembre 2019 ad aprile 2024 e, per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze maturate a tale
8 titolo pari ad € 463,05 oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda per la restante parte;
2. compensa per metà le spese processuali e condanna, altresì, l' , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, al pagamento della restante metà che liquida, in misura così ridotta, in € 129,00 per compenso professionale, oltre € 21,50 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in AP in data 08/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di AP, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26736/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in AP alla Via Parte_1
Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Lucia Rambone che lo rappresenta e la difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t, rappresentata e difesa, come in Controparte_1
atti, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in AP alla via dei Mille n.
47
RESISTENTE
OGGETTO: diritto al computo, nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della voce retributiva “indennità giornaliera di turno” (Art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità
2016 – 2018)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , di cui è dipendente in qualità di operatore Controparte_2
tecnico specializzato - autista di ambulanza turnista, lamentando il mancato computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della c.d. indennità di turno ex art. 44 comma
3 del CCNL 1994/1997, successivamente disciplinata dall'art.86 comma 3 del CCNL 2016/2018 ed infine dall'art.106 comma 2 del CCNL 2019/2021, nelle giornate di fruizione di ferie godute nel periodo da maggio 2019 ad aprile 2024.
L'istante, sull'assunto che l'indennità giornaliera in questione rientri nell'ambito della cd. nozione europea di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE rubricato “Ferie annuali” (d. lgs.
n. 66/2003, art. 10), così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamata nelle recenti decisioni del giudice di legittimità, in quanto intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte e compensativa dello specifico disagio derivante dal loro espletamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché
l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art 86 comma 3 e 4 del CCNL del
21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' , in persona del Dirigente p.t. Controparte_1 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in AP (NA) – alla via Cupa Del
Principe n.13/A ( Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di
€ 584,28, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
L'azienda convenuta, costituitasi con memoria depositata in data 13/03/2025, ha eccepito la prescrizione parziale del credito nonchè l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale ha deciso la causa osservando che:
Il ricorso si presenta ammissibile contenendo la sufficiente allegazione delle circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
2 Quanto al merito, la questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di computare, ai fini della individuazione della base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, la cd. indennità di turno.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, secondo i dettami della seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso e il pagamento per ogni giorno di presenza dell'indennità di turno per cui è causa (vedasi buste paga allegate).
Nel merito ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso nelle pronunce di altri giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di AP (Giudice dott. Ruoppolo, sentenza n. 4248/2023;
Giudice dott. De Matteis, sentenza n. 397/2023; Giudice dott.ssa Lazzara, sentenza n. 3096/2023;
Giudice dott.ssa Liguori, sentenza n. 765/2023; Giudice dott.ssa Alfano, sentenza n. 2972/2023;
Giudice dott. Cardellicchio, sentenza n. 346/2023; Giudice dott.ssa D'Auria, sentenza n. 3929/2023;
Giudice dott.ssa Correggia, sentenza n. 3458/2023; Giudice dott. Bile, sentenza n. 4616/2023;
Giudice dott.ssa Lucantonio, sentenza n. 6371/2022, Giudice dott.ssa Maria Gaia Majorano sentenza n.5155/2024) e, da ultimo, dalla Corte di Appello di AP (sentenze n. 2968/24 e n. 2552/24), quivi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019,
n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401 e, da ultimo, dalle sentenze n. 18160/23, n. 19663/23, n. 13972/24, n. 13932/24 e n. 14089/24. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si Persona_2
rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_3
altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea
3 di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3
all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr.
Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: ilnesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del
4 lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, pertanto, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che la predetta indennità giornaliera di turno risulta erogata alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga allegati agli atti. Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto
Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Dall'analisi della fonte collettiva ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria quanto della fonte collettiva determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali
5 tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione, poi, alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stato apprezzato a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” con le mansioni svolte, quale infermiere Numer_1 Per_3 professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
6 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i gironi di congedo per ferie, l'importo dovuto per l'indennità in esame.
In ordine ai giorni da considerare, va detto che le ferie annuali di matrice eurocomunitaria risultano essere le ferie minime, ossia 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio. In tale valore vanno considerati eventuali giorni di permesso sostitutivi di eventuali festività soppresse, dal momento che
“ai sensi dell'articolo 5 L. 260/49 come sostituito dall'art. 1 L. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell'anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe Williams e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)”
(cfr. Cass sez. lav., 28/03/2025 n.8200).
Quanto al limite massimo, il ricorrente auspica il loro superamento chiedendo di considerare tutti i giorni di ferie effettivamente goduti nel periodo di riferimento. In proposito, va richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
, C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali sopra Persona_4 riportati non sono invocabili” (cfr. Cass. sez. lav., 23/06/2022 n.20216).
I giorni di ferie, a parere del Giudicante, possono superare il limite massimo di 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio, dal momento che anche per i giorni eccedenti laddove fruiti (come nel caso che ne occupa) non vi sono ragioni ostative all'applicazione del medesimo ragionamento, sulla base della stessa indagine fattuale. Prive di pregio appaiono, dunque, le contestazioni mosse da parte resistente, tenuto conto che la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una
7 volta ritenuto che la indennità in esame rientri in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari ad € 4,49, da moltiplicarsi per il numero totale delle giornate di ferie godute per il periodo di causa (maggio
2019 ad aprile 2024), per un totale di € 584,28.
Tuttavia da tale importo vanno sottratte le somme non dovute relative alla parte di pretesa creditoria caduta in prescrizione. Ed infatti l' ha eccepito la prescrizione della richiesta di Controparte_1 pagamento oggetto del ricorso, posto che quest'ultima soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 che, nel pubblico impiego, opera anche durante la permanenza del rapporto di lavoro.
Invero, non risultando prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione e risultando quale data di deposito del ricorso il 5 dicembre 2024, la pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente, avente ad oggetto il mancato pagamento della indennità in questione dal mese di maggio 2019 al mese di aprile
2024, deve ritenersi parzialmente prescritta in relazione a tutto il periodo antecedente al 05/12/2019.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici allegati dalla difesa del ricorrente, che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile, da cui va scomputata, in virtù della dichiarata prescrizione, la somma di € 121,23.
Pertanto, va accertato e dichiarato il diritto di , per ciascun giorno di ferie, Parte_1 ad una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di €
4,49 dal 05 dicembre 2019 ad aprile 2024 e, per l'effetto, va condanna la a Controparte_1 corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze maturate a tale titolo pari ad € 463,05 oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Le spese di lite, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda, vanno compensate per la metà e per la restante parte sono a carico di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, considerata la serialità della controversia e l'attività svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Matilde Dell'Erario, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. accerta e dichiara il diritto di , per ciascun giorno di ferie, ad una Parte_1 retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal Cont 5 dicembre 2019 ad aprile 2024 e, per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze maturate a tale
8 titolo pari ad € 463,05 oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda per la restante parte;
2. compensa per metà le spese processuali e condanna, altresì, l' , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, al pagamento della restante metà che liquida, in misura così ridotta, in € 129,00 per compenso professionale, oltre € 21,50 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in AP in data 08/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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