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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6879/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008814823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031072642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031072642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160036547371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160036547371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009009128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009009128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione regolarmente notificato in data 2.10.2024,
Ricorrente_1 impugnava il'ntimazione di pagamento n. 034 20249008814823000, notificatagli il 04/07/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui gli si chiedeva di pagare la somma complessiva di € 3.659,14, con riferimento a tre cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche per annualità varie. Deduceva il ricorrente la omessa o illegittima notificazione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata con conseguente estinzione per prescrizione dei tributi in esse richiamati. Deduceva, altresì, la illegittimità dela intimazione per difetto di motivazione e per mancanza di certezza ed esigibilità dei crediti intimati. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddottorio necessario nei confronti degli Enti impositori. Nel merito deduceva la regolare notifica delle cartelle e l'inoperatività della dedotta prescrizione dei tribuiti sottostanti le stesse. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inamissibilità sollevata da ADER nella sua difesa per la mancata integrazione del contraddittorio degli Enti impositori.
In questo caso, infatti, si deduce la sola mancata notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione, anch'esse atti della riscossione e quindi di competenza esclusiva della sola ADER, regolarmente convenuta con conseguente insussistenza dell'eccepito difetto di contraddittorio necessario.
Quanto al merito, l'intimazione opposta attiene alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 03420140031072642000 asseritamente notificata il 03/11/2014 di € 798,69 per tasse automobilistiche anni 2009 e 2010;
2) cartella di pagamento n. 03420160036547371000 asseritamente notificata il 26/12/2016 di € 1.116,56 per tasse automobilistiche anni 2011 e 2012;
3) cartella di pagamento n. 03420180009009128000 asseritamente notificata il 13/04/2018 di € 1.714,96 per tasse automobilistiche anni 2013 e 2014.
ER ha dedotto di aver più volte interrotto il decorso dei termini prescrizionali con diversi atti intermedi: in data 02/04/2016 con il preavviso di fermo n. 03480201500012923000; in data 25/02/2017 con l' Intimazione
n. 03420179000182833000; in data 03/04/2017, con la comunicazione preventiva di ipoteca n.
03476201700001153000; in data 14/09/2022 con l'intimazione n. 03420229006087937000.
Prendendo le mosse da questo ultimo atto interruttivo, con esso ADER intimava al ricorrente il pagamento, tra le altre, delle tre cartelle oggi impugnate e riportate anche nell'intimazione opposta.
Detto atto veniva notificato a mezzo posta raccomandata ricevuta da persona di famiglia, convivente, in data
14.9.2022. Si tratta di notifica regolare in quanto avvenuta per posta ordinaria con le modalità semplificate previste per dette modalità, che non richiedono la necessaria successiva comunicazione al destinatario effettivo dell'atto quando questo sia ricevuto presso il suo domicilio da un convivente capace.
Da qui la regolarità della notifica dell'atto ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ne consegue che ogni questione su eventuali nullità od omesse notifiche degli atti precedenti a quello così notificato andava fatta valere impiugnando quell'atto. Con l'ulteriore conseguenza che ad oggi sono proponibili solo motivi che attengono am vizi priopri dell'atto o il maturarsi degli ulteriori termini prescrizionali nelle more tra le due notifiche.
Va da sé che in presenza di una regolare notifica del 2022 alcuna prescrizione si è verificata essendo intervenuto l'atto successivo, oggi ipèugnato, prima dell'ulteriore decorso dei tre anni previsti per il tipo di tributo azionato.
Infondate sono poi le ulteriori questioni, di tipo formale, sollevate con l'impugnazione atteso che l'intimazione è un atto della riscossione avente natura di invito ad adempiere in vista di una possibile esecuzione forzata, per cui non necessitava di particolari motivazioni che non fossero quelle, ampiamente contenute nell'atto, relative agli atti esecutivi che ne costituivano il presupposto e le modalità di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ER che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6879/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008814823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031072642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031072642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160036547371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160036547371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009009128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009009128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione regolarmente notificato in data 2.10.2024,
Ricorrente_1 impugnava il'ntimazione di pagamento n. 034 20249008814823000, notificatagli il 04/07/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui gli si chiedeva di pagare la somma complessiva di € 3.659,14, con riferimento a tre cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche per annualità varie. Deduceva il ricorrente la omessa o illegittima notificazione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata con conseguente estinzione per prescrizione dei tributi in esse richiamati. Deduceva, altresì, la illegittimità dela intimazione per difetto di motivazione e per mancanza di certezza ed esigibilità dei crediti intimati. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddottorio necessario nei confronti degli Enti impositori. Nel merito deduceva la regolare notifica delle cartelle e l'inoperatività della dedotta prescrizione dei tribuiti sottostanti le stesse. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inamissibilità sollevata da ADER nella sua difesa per la mancata integrazione del contraddittorio degli Enti impositori.
In questo caso, infatti, si deduce la sola mancata notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione, anch'esse atti della riscossione e quindi di competenza esclusiva della sola ADER, regolarmente convenuta con conseguente insussistenza dell'eccepito difetto di contraddittorio necessario.
Quanto al merito, l'intimazione opposta attiene alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 03420140031072642000 asseritamente notificata il 03/11/2014 di € 798,69 per tasse automobilistiche anni 2009 e 2010;
2) cartella di pagamento n. 03420160036547371000 asseritamente notificata il 26/12/2016 di € 1.116,56 per tasse automobilistiche anni 2011 e 2012;
3) cartella di pagamento n. 03420180009009128000 asseritamente notificata il 13/04/2018 di € 1.714,96 per tasse automobilistiche anni 2013 e 2014.
ER ha dedotto di aver più volte interrotto il decorso dei termini prescrizionali con diversi atti intermedi: in data 02/04/2016 con il preavviso di fermo n. 03480201500012923000; in data 25/02/2017 con l' Intimazione
n. 03420179000182833000; in data 03/04/2017, con la comunicazione preventiva di ipoteca n.
03476201700001153000; in data 14/09/2022 con l'intimazione n. 03420229006087937000.
Prendendo le mosse da questo ultimo atto interruttivo, con esso ADER intimava al ricorrente il pagamento, tra le altre, delle tre cartelle oggi impugnate e riportate anche nell'intimazione opposta.
Detto atto veniva notificato a mezzo posta raccomandata ricevuta da persona di famiglia, convivente, in data
14.9.2022. Si tratta di notifica regolare in quanto avvenuta per posta ordinaria con le modalità semplificate previste per dette modalità, che non richiedono la necessaria successiva comunicazione al destinatario effettivo dell'atto quando questo sia ricevuto presso il suo domicilio da un convivente capace.
Da qui la regolarità della notifica dell'atto ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ne consegue che ogni questione su eventuali nullità od omesse notifiche degli atti precedenti a quello così notificato andava fatta valere impiugnando quell'atto. Con l'ulteriore conseguenza che ad oggi sono proponibili solo motivi che attengono am vizi priopri dell'atto o il maturarsi degli ulteriori termini prescrizionali nelle more tra le due notifiche.
Va da sé che in presenza di una regolare notifica del 2022 alcuna prescrizione si è verificata essendo intervenuto l'atto successivo, oggi ipèugnato, prima dell'ulteriore decorso dei tre anni previsti per il tipo di tributo azionato.
Infondate sono poi le ulteriori questioni, di tipo formale, sollevate con l'impugnazione atteso che l'intimazione è un atto della riscossione avente natura di invito ad adempiere in vista di una possibile esecuzione forzata, per cui non necessitava di particolari motivazioni che non fossero quelle, ampiamente contenute nell'atto, relative agli atti esecutivi che ne costituivano il presupposto e le modalità di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ER che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.