CASS
Sentenza 28 luglio 2022
Sentenza 28 luglio 2022
Commentario • 1
- 1. Cass. e art 316-ter no a misure cautelari detentiveEdoardo Vittorio Lazzaro · https://www.filodiritto.com/ · 2 giugno 2024
La Cassazione si pronuncia sull'aggravante di cui all'art. 316-ter, co. 1, terzo periodo, c.p. ritenendola ad effetto comune: inapplicabili le misure cautelari detentive Per la prima volta la Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura dell'aggravante di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 316-ter c.p., ritenendola ad effetto comune. Anche nel caso in cui l'indebita percezione di erogazioni pubbliche sia aggravata, non è possibile applicare alcuna misura cautelare personale detentiva (nel caso di specie gli arresti domiciliari) poiché le aggravanti previste nella disposizione, essendo ad effetto comune, devono essere escluse dal computo del massimo edittale effettuato ai …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 30007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30007 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI AM, nato in [...] il [...] TU NA, nata in [...] il [...] ICHIM ANDA, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/11/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL RO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/11/2021, il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, applicava ad AM AF, NA CA e ND HI la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (art. 81, 110 e 640-bis cod. pen.). Agli indagati era contestato di avere, utilizzando dichiarazioni mendaci e documentazione falsa, tratto in inganno l'INPS in ordine alla spettanza, a numerosi soggetti, del Reddito di cittadinanza, così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla percezione di tale beneficio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30007 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/06/2022 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Messina hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione AM AF e NA CA e ND HI, affidati, ciascuno, a un unico, articolato, motivo. 2.1. Il ricorso di AM AF. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275 e 284 dello stesso codice, nonché dell'art. 640-bis cod. pen. Sotto un primo profilo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente lamenta le «discrasie» nel corso dell'attività di indagine, che «l'unico dato» emerso a suo carico era di «avere svolto nel C.A.F. ove è titolare», a ciò abilitato, «alcune delle pratiche (non tutte) oggetto del [...] procedimento» e che «non tutte le pratiche attenzionate - come è emerso - erano fittizie». Sotto un secondo profilo, relativo alla scelta della misura cautelare, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Messina, nel ritenere l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, avrebbe «ignora[to] i criteri di adeguatezza», e, nel ritenere che la pena detentiva, all'esito del giudizio, non si sarebbe potuta contenere entro il limite di cui al secondo periodo del secondo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., avrebbe violato la ratio di tale disposizione, «atteso che un giudizio prognostico così avvilente della possibile conclusione del procedimento in esame non può essere formato sulla base di un unico elemento indiziario». Infine, sotto un terzo profilo, il ricorrente sostiene che i fatti contestati dovrebbero, al più, essere qualificati come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) - reato per il quale non sono applicabili misure coercitive -, atteso che tale disposizione incriminatrice «trova applicazione nell'ipotesi in cui non vi è un accertamento effettivo dei presupposti da parte dell'ente erogatore, ed è questo il tipo di condotta che potrebbe essere eventualmente addebitata all'imputato». 2.2. Il ricorso di NA CA e ND HI. Con l'unico motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione agli artt. 274 e 291, comma 2, dello stesso codice, «nella parte in cui sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari connesse alla reiterazione del reato, l'inadeguatezza di una misura meno gravosa rispetto a quella di massimo rigore e l'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, c.p.p.». Sotto un primo profilo, relativo alle esigenze cautelari, le ricorrenti lamentano che il Tribunale di Messina abbia ritenuto il pericolo di reiterazione dei reati «"sic et simpiciter", sulla scorta di considerazioni relative alla presunta gravità del fatto- reato senza spendere alcuna motivazione in relazione alla personalità delle indagate, soggetti incensurati o per quanto concerne la CA attinta da un 2 unico, datato e modesto precedente». Inoltre, la ritenuta pericolosità sociale si porrebbe «in evidente contraddittorietà con quanto affermato dallo stesso giudicante a pag. 18 rispetto alla estraneità delle odierne ricorrenti alla più vasta attività di indagine per fatti la cui connessione con quelli per cui si procede avrebbe determinato la competenza territoriale del GIP di Barcellona P.G.». Sotto un secondo profilo, relativo alla ritenuta inadeguatezza di una misura meno gravosa, le ricorrenti lamentano la natura «del tutto astratta e apparente» della motivazione dell'ordinanza impugnata al riguardo. Sotto un terzo profilo, relativo all'urgenza di soddisfare le esigenze cautelari, ritenuta dal Tribunale di Messina dopo avere riconosciuto la propria incompetenza per territorio, le ricorrenti lamentano che lo stesso Tribunale non avrebbe adottato una «specifica» motivazione in quanto le argomentazioni al riguardo «non appaiono pertinenti rispetto alla ritenuta urgenza che, invece, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere solo sulla scorta di circostanze che in punto di fatto dimostrassero la necessità di disporre urgentemente la decisione adottata in luogo di quella che sarebbe stata emessa dal Giudice territorialmente competente». Infine, sotto un quarto profilo, le ricorrenti lamentano l'«omessa valutazione [...] della contestuale emissione del decreto di sequestro che, come si ricava a pag. 21 del provvedimento impugnato, ha attinto anche il saldo delle somme accreditate e non ancora riscosse». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AM AF. 1.1. Il primo profilo dell'unico motivo è inammissibile perché generico. Il ricorrente infatti, da un lato, trascura di specificare quali sarebbero le lamentate «discrasie» dell'attività di indagine, dall'altro lato, nel rappresentare che «l'unico dato» emerso a suo carico era di «avere svolto nel C.A.F. ove è titolare alcune delle pratiche (non tutte) oggetto del [...] procedimento» e che «non tutte le pratiche attenzionate - come è emerso - erano fittizie», omette del tutto di confrontarsi con l'ampia e articolata motivazione offerta dal Tribunale di Messina in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico (pagg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata), la quale aveva evidenziato come, posto che la pressoché totalità delle richieste di Reddito di cittadinanza oggetto di verifica erano state presentate al CAF di cui era titolare il AFi l'unico modo di superare la difficoltà costituita dal fatto che il soggetti richiedenti il beneficio non potevano presentarsi a un CAF perché, in realtà, non residenti in Italia o non esistenti, era quello di «avvalersi del compiacente e consapevole contributo di colui che riceve la domanda e la inserisce nel sistema»; l'indicata circostanza che il AF aveva 3 curato la pressoché totalità delle pratiche per l'attribuzione del Reddito di cittadinanza «può comprendersi solo ipotizzando una strettissima contiguità di ordine criminale tra l'indagato [...] e le coindagate»; l'eclatante anomalia costituita dal fatto che gli ipotetici richiedenti il Reddito di cittadinanza, dopo essersi attribuiti, nelle deleghe per l'ottenimento del codice fiscale presentate dalla CA e dalla HI, una residenza nella provincia di Messina, avevano indicato un domicilio napoletano, si poteva logicamente spiegare solo con il fatto che «le due indagate e i loro complici non potevano contare sull'illecita collaborazione della quale necessitavano presso un ufficio postale o un centro di assistenza fiscale sito in Milazzo o, comunque, in paesi a questo centro vicini». 1.2. Il secondo profilo del motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile perché inconferente. Con riguardo, anzitutto, alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio - che è il Collegio condivide - secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha fornito un'ampia motivazione - con la quale il ricorrente, ancora una volta, omette del tutto di confrontarsi - sia della proporzionalità dell'applicata misura della custodia in carcere, attesa la manifesta gravità dei fatti, da ritenere «solo una modesta parte di un ben più 4 collaudato fenomeno criminale» e connotati da una «non comune spregiudicatezza dell'azione criminale» e da un «rilevantissimo livello di riprovevolezza», sia dell'inidoneità, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, anche con gli strumenti elettronici di controllo a distanza di cui al comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen., evidenziando al riguardo: da un lato, come, avendo gli indagati manifestato «una compulsiva dedizione al crimine» e dovendosi essi ritenere «parti di una ben più [ampia] rete criminale», fosse scarsamente plausibile che essi «adeguino spontaneamente, se sottoposti al regime degli arresti domiciliari, il loro agire alla prescrizione di interrompere ogni contatto con il mondo esterno e rinuncino, così, a continuare a prestare un fattivo contributo alla perpetuazione delle condotte parassitarie emerse»; dall'altro lato, come «la libertà di movimento che la misura di cui all'art. 284 c.p.p. attribuisce e la possibilità che gli stessi indagati possano comunque attivarsi per garantire un seppur diverso apporto alla consumazione delle azioni delittuose non è, di fatto, elisa dall'utilizzo delle particolari procedure di controllo» costituite dal cosiddetto braccialetto elettronico. Tale motivazione deve ritenersi adeguata e immune da vizi logici o giuridici - peraltro, neppure specificamente prospettati dal ricorrente - e si sottrae pertanto a censure in questa sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto «un giudizio prognostico così avvilente della possibile conclusione del procedimento in esame non può essere formato sulla base di un unico elemento indiziario», la censura è inconferente, atteso che il giudizio prognostico previsto dalla predetta disposizione attiene alla pena che sarà irrogata all'esito del giudizio e non, come sembra ritenere il ricorrente, alla gravità del quadro indiziario. 1.3. Il terzo profilo del motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni a danno dello Stato si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento, la quale è riservata a una fase meramente eventuale e successiva (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036-03; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979). L'induzione in errore si può desumere anche dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (Sez. 2, n. 2382 del 01/12/2011, dep. 2012, Di Bari, Rv. 251910-01; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321-01). 5 Il Tribunale di Messina, nel qualificare i fatti di causa come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha rispettato tali principi. L'ordinanza impugnata infatti, dopo avere evidenziato che, in ogni modo, il fatto di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di cittadinanza, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, è punito a norma della speciale disposizione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (reato per la quale la custodia in carcere è pure ammessa), ha ritenuto, considerata la clausola di riserva prevista da tale disposizione («[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato»), di qualificare i fatti come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, evidenziando come «N'assunzione ad opera delle due indagate rumene di una fittizia veste di delegate nell'interesse di un elevato numero di connazionali, la fittizia collocazione di questi ultimi nel territorio della provincia messinese, la successiva compilazione delle domande volte ad ottenere il reddito di cittadinanza operata nell'assenza degli interessati, frattanto apparentemente "trasferitisi» in territorio napoletano, la ricezione e l'inserimento delle stesse ad opera del coindagato [AF] nella piena consapevolezza dell'azione» evidenziassero proprio quell'«azione artificiosa idonea a trarre in inganno l'I.N.P.S.» (chiamato a effettuare i controlli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019), che - come si è visto - costituisce i i elemento costitutivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. 2. Il ricorso di NA CA e ND HI. 2.1. Il primo e il terzo profilo dell'unico motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle 6 misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Nel caso, poi, in cui la misura cautelare venga disposta, come nella specie, dal giudice incompetente, la Corte di cassazione ha chiarito che, con riguardo al requisito dell'urgenza, previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., pur dovendosi ritenere che difficilmente un'esigenza cautelare possa risultare non urgente, tuttavia, qualora si manifesti rilevante l'interrogativo circa l'effettiva esistenza di detto requisito e l'incompetenza sia dichiarata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare dovrà essere motivato anche con riferimento all'urgenza (Sez. 5, n. 24237 del 11/05/2004, Panarello, Rv. 228105). Nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha adeguatamente motivato in ordine al periculum libertatis e all'urgenza di farvi fronte. Esso ha in particolare valutato come le modalità dei fatti, in quanto connotati da una quasi compulsiva propensione alla perpetrazione di condotte parassitarie - perpetuatesi fino a epoca recentissima e attuate nell'ambito di un più ampio e allarmante reticolo criminale (come era dimostrato dal fatto che le tessere che consentono la spedita del Reddito di cittadinanza risultavano essere state attivate presso uffici postali sparsi in varie regioni italiane), di cui, come comprovato dalle risultanze delle perquisizioni svolte, era stata chiarita solo una modesta parte - nonché da una non comune spregiudicatezza nell'abusare di un istituto solidaristico, distraendo da esso rilevanti somme, fossero indicative non solo della gravità dei fatti ma anche, come si è visto, della notevole capacità a delinquere dei tre indagati. Si tratta di una motivazione, come si anticipato, adeguata, che sfugge, in quanto tale, a censure in questa sede di legittimità. Né, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, l'affermazione della pericolosità sociale di esse si pone in contrasto con la frase a pag. 18 dell'ordinanza impugnata - cui le stesse ricorrenti sembrano fare riferimento - secondo cui 7 «[c]onclusivamente, è opinione di questo Collegio che siano sussistenti a carico dei tre indagati gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui all'art. 640 bis c.p. loro ascritti in rubrica, taluni dei quali non hanno raggiunto la soglia della consumazione, da ritenersi ricadenti nella competenza dell'Autorità Giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto, bensì in Napoli», atteso che, con tale frase, il Tribunale di Messina nulla afferma che possa fare ritenere insussistente o meno rilevante la pericolosità sociale delle indagate. 2.2. Il secondo profilo del motivo è manifestamente infondato. Come si è già visto nell'esaminare il secondo profilo del motivo del ricorso di AM AF, il Tribunale di Messina ha offerto una motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici - e, quindi, tutt'altro che «astratta e apparente» - dell'inadeguatezza di misure meno gravose della custodia in carcere, in particolare, dell'inidoneità, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, anche con gli strumenti elettronici di controllo a distanza di cui al comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen. 2.3. Il quarto profilo del motivo è inammissibile in quanto generico. Infatti, nel lamentare «l'omessa valutazione [...] della contestuale emissione del decreto di sequestro», le ricorrenti mostrano di non avvedersi di come tale valutazione sia stata invece compiuta dal Tribunale di Messina (pagg. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata) e, conseguentemente, omettono del tutto di confrontarsi con tale valutazione. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 24/06/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL RO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/11/2021, il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, applicava ad AM AF, NA CA e ND HI la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (art. 81, 110 e 640-bis cod. pen.). Agli indagati era contestato di avere, utilizzando dichiarazioni mendaci e documentazione falsa, tratto in inganno l'INPS in ordine alla spettanza, a numerosi soggetti, del Reddito di cittadinanza, così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla percezione di tale beneficio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30007 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/06/2022 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Messina hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione AM AF e NA CA e ND HI, affidati, ciascuno, a un unico, articolato, motivo. 2.1. Il ricorso di AM AF. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275 e 284 dello stesso codice, nonché dell'art. 640-bis cod. pen. Sotto un primo profilo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente lamenta le «discrasie» nel corso dell'attività di indagine, che «l'unico dato» emerso a suo carico era di «avere svolto nel C.A.F. ove è titolare», a ciò abilitato, «alcune delle pratiche (non tutte) oggetto del [...] procedimento» e che «non tutte le pratiche attenzionate - come è emerso - erano fittizie». Sotto un secondo profilo, relativo alla scelta della misura cautelare, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Messina, nel ritenere l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, avrebbe «ignora[to] i criteri di adeguatezza», e, nel ritenere che la pena detentiva, all'esito del giudizio, non si sarebbe potuta contenere entro il limite di cui al secondo periodo del secondo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., avrebbe violato la ratio di tale disposizione, «atteso che un giudizio prognostico così avvilente della possibile conclusione del procedimento in esame non può essere formato sulla base di un unico elemento indiziario». Infine, sotto un terzo profilo, il ricorrente sostiene che i fatti contestati dovrebbero, al più, essere qualificati come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) - reato per il quale non sono applicabili misure coercitive -, atteso che tale disposizione incriminatrice «trova applicazione nell'ipotesi in cui non vi è un accertamento effettivo dei presupposti da parte dell'ente erogatore, ed è questo il tipo di condotta che potrebbe essere eventualmente addebitata all'imputato». 2.2. Il ricorso di NA CA e ND HI. Con l'unico motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione agli artt. 274 e 291, comma 2, dello stesso codice, «nella parte in cui sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari connesse alla reiterazione del reato, l'inadeguatezza di una misura meno gravosa rispetto a quella di massimo rigore e l'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, c.p.p.». Sotto un primo profilo, relativo alle esigenze cautelari, le ricorrenti lamentano che il Tribunale di Messina abbia ritenuto il pericolo di reiterazione dei reati «"sic et simpiciter", sulla scorta di considerazioni relative alla presunta gravità del fatto- reato senza spendere alcuna motivazione in relazione alla personalità delle indagate, soggetti incensurati o per quanto concerne la CA attinta da un 2 unico, datato e modesto precedente». Inoltre, la ritenuta pericolosità sociale si porrebbe «in evidente contraddittorietà con quanto affermato dallo stesso giudicante a pag. 18 rispetto alla estraneità delle odierne ricorrenti alla più vasta attività di indagine per fatti la cui connessione con quelli per cui si procede avrebbe determinato la competenza territoriale del GIP di Barcellona P.G.». Sotto un secondo profilo, relativo alla ritenuta inadeguatezza di una misura meno gravosa, le ricorrenti lamentano la natura «del tutto astratta e apparente» della motivazione dell'ordinanza impugnata al riguardo. Sotto un terzo profilo, relativo all'urgenza di soddisfare le esigenze cautelari, ritenuta dal Tribunale di Messina dopo avere riconosciuto la propria incompetenza per territorio, le ricorrenti lamentano che lo stesso Tribunale non avrebbe adottato una «specifica» motivazione in quanto le argomentazioni al riguardo «non appaiono pertinenti rispetto alla ritenuta urgenza che, invece, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere solo sulla scorta di circostanze che in punto di fatto dimostrassero la necessità di disporre urgentemente la decisione adottata in luogo di quella che sarebbe stata emessa dal Giudice territorialmente competente». Infine, sotto un quarto profilo, le ricorrenti lamentano l'«omessa valutazione [...] della contestuale emissione del decreto di sequestro che, come si ricava a pag. 21 del provvedimento impugnato, ha attinto anche il saldo delle somme accreditate e non ancora riscosse». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AM AF. 1.1. Il primo profilo dell'unico motivo è inammissibile perché generico. Il ricorrente infatti, da un lato, trascura di specificare quali sarebbero le lamentate «discrasie» dell'attività di indagine, dall'altro lato, nel rappresentare che «l'unico dato» emerso a suo carico era di «avere svolto nel C.A.F. ove è titolare alcune delle pratiche (non tutte) oggetto del [...] procedimento» e che «non tutte le pratiche attenzionate - come è emerso - erano fittizie», omette del tutto di confrontarsi con l'ampia e articolata motivazione offerta dal Tribunale di Messina in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico (pagg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata), la quale aveva evidenziato come, posto che la pressoché totalità delle richieste di Reddito di cittadinanza oggetto di verifica erano state presentate al CAF di cui era titolare il AFi l'unico modo di superare la difficoltà costituita dal fatto che il soggetti richiedenti il beneficio non potevano presentarsi a un CAF perché, in realtà, non residenti in Italia o non esistenti, era quello di «avvalersi del compiacente e consapevole contributo di colui che riceve la domanda e la inserisce nel sistema»; l'indicata circostanza che il AF aveva 3 curato la pressoché totalità delle pratiche per l'attribuzione del Reddito di cittadinanza «può comprendersi solo ipotizzando una strettissima contiguità di ordine criminale tra l'indagato [...] e le coindagate»; l'eclatante anomalia costituita dal fatto che gli ipotetici richiedenti il Reddito di cittadinanza, dopo essersi attribuiti, nelle deleghe per l'ottenimento del codice fiscale presentate dalla CA e dalla HI, una residenza nella provincia di Messina, avevano indicato un domicilio napoletano, si poteva logicamente spiegare solo con il fatto che «le due indagate e i loro complici non potevano contare sull'illecita collaborazione della quale necessitavano presso un ufficio postale o un centro di assistenza fiscale sito in Milazzo o, comunque, in paesi a questo centro vicini». 1.2. Il secondo profilo del motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile perché inconferente. Con riguardo, anzitutto, alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio - che è il Collegio condivide - secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha fornito un'ampia motivazione - con la quale il ricorrente, ancora una volta, omette del tutto di confrontarsi - sia della proporzionalità dell'applicata misura della custodia in carcere, attesa la manifesta gravità dei fatti, da ritenere «solo una modesta parte di un ben più 4 collaudato fenomeno criminale» e connotati da una «non comune spregiudicatezza dell'azione criminale» e da un «rilevantissimo livello di riprovevolezza», sia dell'inidoneità, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, anche con gli strumenti elettronici di controllo a distanza di cui al comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen., evidenziando al riguardo: da un lato, come, avendo gli indagati manifestato «una compulsiva dedizione al crimine» e dovendosi essi ritenere «parti di una ben più [ampia] rete criminale», fosse scarsamente plausibile che essi «adeguino spontaneamente, se sottoposti al regime degli arresti domiciliari, il loro agire alla prescrizione di interrompere ogni contatto con il mondo esterno e rinuncino, così, a continuare a prestare un fattivo contributo alla perpetuazione delle condotte parassitarie emerse»; dall'altro lato, come «la libertà di movimento che la misura di cui all'art. 284 c.p.p. attribuisce e la possibilità che gli stessi indagati possano comunque attivarsi per garantire un seppur diverso apporto alla consumazione delle azioni delittuose non è, di fatto, elisa dall'utilizzo delle particolari procedure di controllo» costituite dal cosiddetto braccialetto elettronico. Tale motivazione deve ritenersi adeguata e immune da vizi logici o giuridici - peraltro, neppure specificamente prospettati dal ricorrente - e si sottrae pertanto a censure in questa sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto «un giudizio prognostico così avvilente della possibile conclusione del procedimento in esame non può essere formato sulla base di un unico elemento indiziario», la censura è inconferente, atteso che il giudizio prognostico previsto dalla predetta disposizione attiene alla pena che sarà irrogata all'esito del giudizio e non, come sembra ritenere il ricorrente, alla gravità del quadro indiziario. 1.3. Il terzo profilo del motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni a danno dello Stato si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento, la quale è riservata a una fase meramente eventuale e successiva (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036-03; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979). L'induzione in errore si può desumere anche dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (Sez. 2, n. 2382 del 01/12/2011, dep. 2012, Di Bari, Rv. 251910-01; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321-01). 5 Il Tribunale di Messina, nel qualificare i fatti di causa come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha rispettato tali principi. L'ordinanza impugnata infatti, dopo avere evidenziato che, in ogni modo, il fatto di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di cittadinanza, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, è punito a norma della speciale disposizione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (reato per la quale la custodia in carcere è pure ammessa), ha ritenuto, considerata la clausola di riserva prevista da tale disposizione («[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato»), di qualificare i fatti come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, evidenziando come «N'assunzione ad opera delle due indagate rumene di una fittizia veste di delegate nell'interesse di un elevato numero di connazionali, la fittizia collocazione di questi ultimi nel territorio della provincia messinese, la successiva compilazione delle domande volte ad ottenere il reddito di cittadinanza operata nell'assenza degli interessati, frattanto apparentemente "trasferitisi» in territorio napoletano, la ricezione e l'inserimento delle stesse ad opera del coindagato [AF] nella piena consapevolezza dell'azione» evidenziassero proprio quell'«azione artificiosa idonea a trarre in inganno l'I.N.P.S.» (chiamato a effettuare i controlli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019), che - come si è visto - costituisce i i elemento costitutivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. 2. Il ricorso di NA CA e ND HI. 2.1. Il primo e il terzo profilo dell'unico motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle 6 misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Nel caso, poi, in cui la misura cautelare venga disposta, come nella specie, dal giudice incompetente, la Corte di cassazione ha chiarito che, con riguardo al requisito dell'urgenza, previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., pur dovendosi ritenere che difficilmente un'esigenza cautelare possa risultare non urgente, tuttavia, qualora si manifesti rilevante l'interrogativo circa l'effettiva esistenza di detto requisito e l'incompetenza sia dichiarata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare dovrà essere motivato anche con riferimento all'urgenza (Sez. 5, n. 24237 del 11/05/2004, Panarello, Rv. 228105). Nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha adeguatamente motivato in ordine al periculum libertatis e all'urgenza di farvi fronte. Esso ha in particolare valutato come le modalità dei fatti, in quanto connotati da una quasi compulsiva propensione alla perpetrazione di condotte parassitarie - perpetuatesi fino a epoca recentissima e attuate nell'ambito di un più ampio e allarmante reticolo criminale (come era dimostrato dal fatto che le tessere che consentono la spedita del Reddito di cittadinanza risultavano essere state attivate presso uffici postali sparsi in varie regioni italiane), di cui, come comprovato dalle risultanze delle perquisizioni svolte, era stata chiarita solo una modesta parte - nonché da una non comune spregiudicatezza nell'abusare di un istituto solidaristico, distraendo da esso rilevanti somme, fossero indicative non solo della gravità dei fatti ma anche, come si è visto, della notevole capacità a delinquere dei tre indagati. Si tratta di una motivazione, come si anticipato, adeguata, che sfugge, in quanto tale, a censure in questa sede di legittimità. Né, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, l'affermazione della pericolosità sociale di esse si pone in contrasto con la frase a pag. 18 dell'ordinanza impugnata - cui le stesse ricorrenti sembrano fare riferimento - secondo cui 7 «[c]onclusivamente, è opinione di questo Collegio che siano sussistenti a carico dei tre indagati gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui all'art. 640 bis c.p. loro ascritti in rubrica, taluni dei quali non hanno raggiunto la soglia della consumazione, da ritenersi ricadenti nella competenza dell'Autorità Giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto, bensì in Napoli», atteso che, con tale frase, il Tribunale di Messina nulla afferma che possa fare ritenere insussistente o meno rilevante la pericolosità sociale delle indagate. 2.2. Il secondo profilo del motivo è manifestamente infondato. Come si è già visto nell'esaminare il secondo profilo del motivo del ricorso di AM AF, il Tribunale di Messina ha offerto una motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici - e, quindi, tutt'altro che «astratta e apparente» - dell'inadeguatezza di misure meno gravose della custodia in carcere, in particolare, dell'inidoneità, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, anche con gli strumenti elettronici di controllo a distanza di cui al comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen. 2.3. Il quarto profilo del motivo è inammissibile in quanto generico. Infatti, nel lamentare «l'omessa valutazione [...] della contestuale emissione del decreto di sequestro», le ricorrenti mostrano di non avvedersi di come tale valutazione sia stata invece compiuta dal Tribunale di Messina (pagg. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata) e, conseguentemente, omettono del tutto di confrontarsi con tale valutazione. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 24/06/2022.