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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1044/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320221460000015008 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 04320221460000015008, notificatagli l'8.6.2022.
Ha eccepito l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché dell'intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, obbligatoria nell'ipotesi in cui, com'è nel caso in esame, sia trascorso più di un anno della notifica del titolo esecutivo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte posto che sottesi alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria vi sono anche ruoli INPS.
Ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 al caso che ci occupa in quanto l'art. 77 del citato decreto, ai fini dell'iscrizione di ipoteca, richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 ma non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari tra le quali è contemplata l'iscrizione ipotecaria.
Ha rappresentato di aver notificato al contribuente tanto l'intimazione n. 04320229000634840000, sottesa al provvedimento impugnato, quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contraddistinta dal n. 04376202200000204000.
Con memoria di replica Ricorrente_1 ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dal concessionario a dar prova dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, evidenziando che, in violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, alla consegna del plico nelle mani del coniuge dell'odierno ricorrente non ha fatto seguito l'invio della relativa raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che difetta la giurisdizione del giudice tributario in merito ai due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato. Si tratta, invero, di pretese concernenti oneri previdenziali, come tali devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito rileva che la documentazione prodotta da parte resistente prova la rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il concessionario ha provveduto alla notifica diretta di detto atto senza l'intermediazione di un messo notificatore bensì, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento. In siffatta ipotesi, qualora il plico venga consegnato nelle mani di familiare convivente, non è necessario l'invio della successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. 5 ottobre 2022,
n. 28886; Cass. 12 settembre 2024, n. 24555).
Insussistente è la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 posto che l'iscrizione di ipoteca non costituisce atto di esecuzione forzata, trattandosi di misura cautelare volta a impedire che il contribuente disponga dei propri beni compromettendo le esigenze di riscossione coattiva dei tributi di cui è debitore.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente ai due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 5.000.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
AO SS
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1044/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320221460000015008 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 04320221460000015008, notificatagli l'8.6.2022.
Ha eccepito l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché dell'intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, obbligatoria nell'ipotesi in cui, com'è nel caso in esame, sia trascorso più di un anno della notifica del titolo esecutivo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte posto che sottesi alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria vi sono anche ruoli INPS.
Ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 al caso che ci occupa in quanto l'art. 77 del citato decreto, ai fini dell'iscrizione di ipoteca, richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 ma non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari tra le quali è contemplata l'iscrizione ipotecaria.
Ha rappresentato di aver notificato al contribuente tanto l'intimazione n. 04320229000634840000, sottesa al provvedimento impugnato, quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contraddistinta dal n. 04376202200000204000.
Con memoria di replica Ricorrente_1 ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dal concessionario a dar prova dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, evidenziando che, in violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, alla consegna del plico nelle mani del coniuge dell'odierno ricorrente non ha fatto seguito l'invio della relativa raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che difetta la giurisdizione del giudice tributario in merito ai due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato. Si tratta, invero, di pretese concernenti oneri previdenziali, come tali devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito rileva che la documentazione prodotta da parte resistente prova la rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il concessionario ha provveduto alla notifica diretta di detto atto senza l'intermediazione di un messo notificatore bensì, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento. In siffatta ipotesi, qualora il plico venga consegnato nelle mani di familiare convivente, non è necessario l'invio della successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. 5 ottobre 2022,
n. 28886; Cass. 12 settembre 2024, n. 24555).
Insussistente è la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 posto che l'iscrizione di ipoteca non costituisce atto di esecuzione forzata, trattandosi di misura cautelare volta a impedire che il contribuente disponga dei propri beni compromettendo le esigenze di riscossione coattiva dei tributi di cui è debitore.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente ai due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 5.000.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
AO SS