CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2024, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: IM NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7374 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento depositato in data 11 gennaio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per cassazione, l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD NO, in relazione al reato di diffamazione "per difetto di valida querela". 2. Il Procuratore della Repubblica, in particolare, con l'atto di impugnazione, ha dedotto che agli atti del fascicolo del p.m. era presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, ancorché priva, "per mero errore di copia atti", di data certa di deposito e che per questo era stato chiesto un rinvio dell'udienza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché, senza documentare in alcun modo la circostanza, assume che sarebbe esistente una copia della querela della quale non si rinviene traccia negli atti trasmessi a questa Corte. Rispetto a tale rilievo, appaiono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presenza della parte civile e le considerazioni in tema di onere di prova della tempestività della querela.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 16/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7374 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento depositato in data 11 gennaio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per cassazione, l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD NO, in relazione al reato di diffamazione "per difetto di valida querela". 2. Il Procuratore della Repubblica, in particolare, con l'atto di impugnazione, ha dedotto che agli atti del fascicolo del p.m. era presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, ancorché priva, "per mero errore di copia atti", di data certa di deposito e che per questo era stato chiesto un rinvio dell'udienza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché, senza documentare in alcun modo la circostanza, assume che sarebbe esistente una copia della querela della quale non si rinviene traccia negli atti trasmessi a questa Corte. Rispetto a tale rilievo, appaiono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presenza della parte civile e le considerazioni in tema di onere di prova della tempestività della querela.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 16/11/2023