Art. 5. Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All' articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»; b) il quinto comma e' abrogato. Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dalla presente legge: «Art. 12. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.».
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24 febbraio 2026
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