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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2576/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8359/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Abaco S.p.a. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165231106037616 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1056/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Municipia s.p.a. e Abaco S.p.a e della Regione Campania avverso l'intimazione di pagamento n. 20250002165231106037616 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016. RIleva che la tassa non era dovuta in quanto non proprietaria del veicolo tg.Targa_1, già demolitoa.
Si costituiscono Municipia s.p.a. e Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come da documentazione istruttoria depositata dalla Regione Campania, non oggetto di contestazione specifica, risulta la regolare notifica degli atti e, soprattutto, dalla documentazione Aci risulta tuttora registrata al PRA l'autovettura in oggetto. La ricorrente, del resto, si limita ad affermare genericamente di non disporre della autovettura.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Ricorrente_1 e la condanna al pagamento in favore degli enti resistenti delle spese processuali liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8359/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Abaco S.p.a. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165231106037616 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1056/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Municipia s.p.a. e Abaco S.p.a e della Regione Campania avverso l'intimazione di pagamento n. 20250002165231106037616 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016. RIleva che la tassa non era dovuta in quanto non proprietaria del veicolo tg.Targa_1, già demolitoa.
Si costituiscono Municipia s.p.a. e Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come da documentazione istruttoria depositata dalla Regione Campania, non oggetto di contestazione specifica, risulta la regolare notifica degli atti e, soprattutto, dalla documentazione Aci risulta tuttora registrata al PRA l'autovettura in oggetto. La ricorrente, del resto, si limita ad affermare genericamente di non disporre della autovettura.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Ricorrente_1 e la condanna al pagamento in favore degli enti resistenti delle spese processuali liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge se dovuti.