CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18080 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: O' LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIA Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di AZ LA MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2022, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell'interesse di IC LA, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 30 maggio 2022 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione: - ad una pluralità di reati di cui agli artt.110, 624, 625 primo comma, nn.2,5,7 cod. pen. (capi A,B,D) per essersi impossessato in concorso con HI PP (non ricorrente) di numerosi beni (bottiglie di liquore, materiale idraulico, materiale di ferramenta, bambole) sottraendoli dai vagoni treni merci in sosta presso lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni Bolano (RC) con l'aggravante di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18080 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 17/02/2023 avere commesso il fatto con violenza sulle cose, da persone travisate e su cose esistenti in stabilimenti pubblici ( scalo ferroviario di Villa San Giovanni Bolano) nonché destinate ad un pubblico trasporto;
- al reato di cui agli artt. 110, 624,625 nn.2,5 cod. pen (capo C) per essersi impossessato in concorso con HI PP (non ricorrente) di un tagliaerba ed attrezzi sottraendoli da un deposito attrezzi con l'aggravante di a - ai reati di cui agli artt. 2,4,7, I. 895/67 (Capi E,G) per avere detenuto e portato in luogo pubblico un fucile e una pistola;
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Quanto alla gravità indiziaria per gli episodi di furto, gli elementi a carico del ricorrente sarebbero costituiti esclusivamente da alcune intercettazioni telefoniche registrate successivamente ai furti stessi e, come ribadito nella stessa ordinanza genetica, dalle conversazioni non è possibile trarre indicazioni specifiche sulle modalità e sui luoghi in cui sono avvenuti i furti e dunque sulla sussistenza delle contestate aggravanti , anche in ragione dell'assenza per i reati di cui ai capi A, B, C di denunzie da parte delle persone offese. Quanto alla gravità indiziaria per la detenzione e il porto delle armi, anche in questo casi seppure dalle conversazioni era possibile comprendere che gli interlocutori discutessero di armi, in sede di indagini alcuna arma è stata effettivamente ritrovata. A ciò si aggiunga che dalle conversazioni era possibile dedurre che si trattasse di armi non funzionanti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza e all'attualità delle esigenze cautelari. La sentenza non ha adeguatamente motivato non solo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in relazione all'attualità del pericolo di recidiva non operando alcun riferimento al tempo trascorso tra il tempo di commissione dei fatti e l'adozione della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTA) Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della ordinanza impugnata e proponendo doglianze che attengono al merito della vicenda e alla ricostruzione dei fatti, in quanto tali non rilevabili in sede di legittimità. 2 Contrariamente a quanto riferito nel ricorso, Il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente nella ricostruzione del complessivo grave quadro indiziario quanto ai furti aggravati e la detenzione di armi oggetto di contestazione cautelare, avuto riguardo agli esiti delle intercettazioni telefoniche che rivelano la qualità e il valore della refurtiva, le modalità violente della condotta, nonché la tipologia delle armi. Le conversazioni hanno consentito di acquisire le "confessioni" rese dopo i furti e i tentativi fatti dagli indagati di "piazzare" la merce sottratta a fini di profitto. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la ordinanza impugnata ha offerto motivazione logica e non contraddittoria anche in relazione alla localizzazione dei furti richiamando i tracciati GPS della vettura e alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate. Per la denuncia per il reato sub D), si è dato atto del danneggiamento del portellone e della carrozza che trasportava i beni nonché della distruzione dei relativi sigilli. 1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria, l'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le L singole condotte, dando atto che qtreSta diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale sì omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 1.2. Occorre inoltre precisare che con riferimento alle contestazioni cautelari di cui ai capi A), B), D), si tratta di condotte per le quali si procede di ufficio anche a seguito della entrata in vigore, con particolare riferimento al reato di furto, dell'art. 2 primo comma lett.1) del d.lgs n.150/2022 che ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: 3 «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).». Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela. Nel caso di specie la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. risulta contestata nella parte relativa "all'avere commesso il fatto su cose esistenti in stabilimenti pubblici, lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni-Bolano (RC)", con la conseguenza che il reato è procedibile di ufficio. 2.Manifestamente infondato si rivela il motivo avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e al requisito della concretezza e attualità del pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata fornisce un'approfondita disamina degli elementi di fatto che fondano il pericolo di recidiva, (furti seriali, a pochi giorni di distanza, minuziosamente organizzati da soggetti dotati di rilevante capacità criminale e gravati da plurimi precedenti penali e con disponibilità di armi) evidenziando l'attualità del pericolo che si trae implicitamente dal tempus commissi delicti (fatti commessi sino all'anno precedente la emissione della misura cautelare). 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 17 febbraio 2023 Il Con i i e ese.nsore Il Presidente
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di AZ LA MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2022, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell'interesse di IC LA, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 30 maggio 2022 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione: - ad una pluralità di reati di cui agli artt.110, 624, 625 primo comma, nn.2,5,7 cod. pen. (capi A,B,D) per essersi impossessato in concorso con HI PP (non ricorrente) di numerosi beni (bottiglie di liquore, materiale idraulico, materiale di ferramenta, bambole) sottraendoli dai vagoni treni merci in sosta presso lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni Bolano (RC) con l'aggravante di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18080 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 17/02/2023 avere commesso il fatto con violenza sulle cose, da persone travisate e su cose esistenti in stabilimenti pubblici ( scalo ferroviario di Villa San Giovanni Bolano) nonché destinate ad un pubblico trasporto;
- al reato di cui agli artt. 110, 624,625 nn.2,5 cod. pen (capo C) per essersi impossessato in concorso con HI PP (non ricorrente) di un tagliaerba ed attrezzi sottraendoli da un deposito attrezzi con l'aggravante di a - ai reati di cui agli artt. 2,4,7, I. 895/67 (Capi E,G) per avere detenuto e portato in luogo pubblico un fucile e una pistola;
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Quanto alla gravità indiziaria per gli episodi di furto, gli elementi a carico del ricorrente sarebbero costituiti esclusivamente da alcune intercettazioni telefoniche registrate successivamente ai furti stessi e, come ribadito nella stessa ordinanza genetica, dalle conversazioni non è possibile trarre indicazioni specifiche sulle modalità e sui luoghi in cui sono avvenuti i furti e dunque sulla sussistenza delle contestate aggravanti , anche in ragione dell'assenza per i reati di cui ai capi A, B, C di denunzie da parte delle persone offese. Quanto alla gravità indiziaria per la detenzione e il porto delle armi, anche in questo casi seppure dalle conversazioni era possibile comprendere che gli interlocutori discutessero di armi, in sede di indagini alcuna arma è stata effettivamente ritrovata. A ciò si aggiunga che dalle conversazioni era possibile dedurre che si trattasse di armi non funzionanti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza e all'attualità delle esigenze cautelari. La sentenza non ha adeguatamente motivato non solo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in relazione all'attualità del pericolo di recidiva non operando alcun riferimento al tempo trascorso tra il tempo di commissione dei fatti e l'adozione della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTA) Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della ordinanza impugnata e proponendo doglianze che attengono al merito della vicenda e alla ricostruzione dei fatti, in quanto tali non rilevabili in sede di legittimità. 2 Contrariamente a quanto riferito nel ricorso, Il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente nella ricostruzione del complessivo grave quadro indiziario quanto ai furti aggravati e la detenzione di armi oggetto di contestazione cautelare, avuto riguardo agli esiti delle intercettazioni telefoniche che rivelano la qualità e il valore della refurtiva, le modalità violente della condotta, nonché la tipologia delle armi. Le conversazioni hanno consentito di acquisire le "confessioni" rese dopo i furti e i tentativi fatti dagli indagati di "piazzare" la merce sottratta a fini di profitto. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la ordinanza impugnata ha offerto motivazione logica e non contraddittoria anche in relazione alla localizzazione dei furti richiamando i tracciati GPS della vettura e alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate. Per la denuncia per il reato sub D), si è dato atto del danneggiamento del portellone e della carrozza che trasportava i beni nonché della distruzione dei relativi sigilli. 1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria, l'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le L singole condotte, dando atto che qtreSta diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale sì omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 1.2. Occorre inoltre precisare che con riferimento alle contestazioni cautelari di cui ai capi A), B), D), si tratta di condotte per le quali si procede di ufficio anche a seguito della entrata in vigore, con particolare riferimento al reato di furto, dell'art. 2 primo comma lett.1) del d.lgs n.150/2022 che ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: 3 «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).». Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela. Nel caso di specie la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. risulta contestata nella parte relativa "all'avere commesso il fatto su cose esistenti in stabilimenti pubblici, lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni-Bolano (RC)", con la conseguenza che il reato è procedibile di ufficio. 2.Manifestamente infondato si rivela il motivo avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e al requisito della concretezza e attualità del pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata fornisce un'approfondita disamina degli elementi di fatto che fondano il pericolo di recidiva, (furti seriali, a pochi giorni di distanza, minuziosamente organizzati da soggetti dotati di rilevante capacità criminale e gravati da plurimi precedenti penali e con disponibilità di armi) evidenziando l'attualità del pericolo che si trae implicitamente dal tempus commissi delicti (fatti commessi sino all'anno precedente la emissione della misura cautelare). 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 17 febbraio 2023 Il Con i i e ese.nsore Il Presidente