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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6852/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GALLUCCIO PAOLO, elett.te dom.to c/o Parte_1 il difensore, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. FERRARO ONroparte_1 ANTONELLA e COZZOLINO BIAGIO, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA TERMINIO N.10, AVELLINO RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29/11/2023, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell' con le mansioni di collaboratore professionale sanitario, attuale Ctg. D3 del Parte_2 Ccnl Sanità Pubblica, e rientrante tra il personale turnista;
che, nell'arco temporale che va dal dicembre 2018 al dicembre dell'anno 2019, parte ricorrente ha svolto attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, come analiticamente dedotto nello schema riepilogativo indicato in ricorso il quale riassume quanto riportato nei cartellini marcatempo;
in particolare, di aver espletato la suddetta attività lavorativa per un monte ore pari a n. 54 ore, cui va applicata la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario festivo dal Ccnl di settore, il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.026,54 (Cfr. art. 9, comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, a norma del quale “…l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”). Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «1)Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' , in persona del ONroparte_2 legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 1.026,54 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatari o. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia». ON Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione degli arretrati di sua spettanza, corrisposti con la busta paga del mese di febbraio 2024; ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale, eccependo il pagamento di importi superiori a quelli richiesti in ricorso, con diritto alla restituzione di € 343,59. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127-ter c.p.c. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto in via amministrativa alla Parte_2 liquidazione, in favore di parte ricorrente, degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, come peraltro dichiarato dalla stessa ricorrente nelle successive note depositate. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito per la domanda principale. Part Occorre a questo punto passare al vaglio la domanda riconvenzionale promossa all' Nel dettaglio, l'Ente ha eccepito che con la busta paga di febbraio 2024 venivano corrisposti alla ricorrente € 573,71 per l'anno 2018 ed € 796,42 per l'anno 2019, per l'importo complessivo di €. 1.370,13; ha dunque domandato la restituzione di € 343,59, corrisposti in eccedenza rispetto all'odierno petitum. La Suprema Corte con consolidato orientamento ha chiarito che «E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che spetti al solvens che agisca per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi (Cass. 10 novembre 2010 n. 22872; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 23 agosto 2000, n. 11029), il che è ineludibile conseguenza della evidente presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto». Specificatamente, «al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (...) obbligo conforme», sicché «nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito» (Cass. 28 luglio 1997, n. 7027). Ebbene, va evidenziato che l'importo rivendicato dall'istante si fonda sull'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali per l'arco temporale dal dicembre dell'anno 2018 al dicembre dell'anno 2019, avendo lo stesso dedotto di avere prestato in totale 54 ore di lavoro festivo infrasettimanale delle quali 12 ore distribuite su 2 giorni del 2018 (8 e 25 dicembre) ed altre 42 ore distribuite su 7 giorni del 2019. Part Dall'analisi della busta paga del febbraio 2024, prodotta dall' si rileva che venivano liquidate n. 32 ore per il 2018 e n. 43 ore per il 2019, per cui appare evidente che l'eccedenza lamentata dall'ente in sede di domanda riconvenzionale debba essere ricondotta alla differenza di ore per tali anni. ON Ciò posto va allora rilevato che, quanto al 2018, la differenza che la lamenta è senz'altro dovuta al fatto che mentre questa in sede di liquidazione considerava l'intero anno, il ricorrente ON con il presente ricorso ha limitato la domanda solo al periodo dall'1-12-2018; peraltro la non ha neppure depositato i cartellini marcatempo per il periodo da gennaio a novembre 2018, al fine di consentire di verificare se la parte abbia lavorato in coincidenza con giorni festivi, per cui la natura indebita del pagamento è rimasta del tutto indimostrata. Quanto al 2019, poi, si rileva che benché come si evince dalla busta paga di febbraio 2024 la ON liquidava il compenso per un'ora in più rispetto al numero richiesto dalla parte in ricorso ON (in ricorso per il 2019 l'importo è stato conteggiato in ragione di n. 42 ore, mentre la ne considerava n. 43 ore), tale evidenza in difetto della benché minima allegazione da parte della resistente in ordine alle ragioni di tale eccedenza, non avendo la stessa neppure dedotto se sia dipesa da un errore nel calcolo del numero di ore lavorate (il ché invero appare anche poco ON verosimile atteso che la procede alla liquidazione sulla base delle beggiature) o piuttosto nella individuazione della paga oraria applicata, non è senz'altro sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio circa la natura indebita del pagamento. In conclusione, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Part Circa il governo delle spese di lite, occorre evidenziare che l' a proceduto al pagamento già con il cedolino del febbraio 2024, con ciò consentendo una rapida definizione della controversia, prima della notifica del ricorso (21-10-2024), per cui appare giustificato disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite. Si comunichi. Nola, 18-11-2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6852/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GALLUCCIO PAOLO, elett.te dom.to c/o Parte_1 il difensore, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. FERRARO ONroparte_1 ANTONELLA e COZZOLINO BIAGIO, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA TERMINIO N.10, AVELLINO RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29/11/2023, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell' con le mansioni di collaboratore professionale sanitario, attuale Ctg. D3 del Parte_2 Ccnl Sanità Pubblica, e rientrante tra il personale turnista;
che, nell'arco temporale che va dal dicembre 2018 al dicembre dell'anno 2019, parte ricorrente ha svolto attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, come analiticamente dedotto nello schema riepilogativo indicato in ricorso il quale riassume quanto riportato nei cartellini marcatempo;
in particolare, di aver espletato la suddetta attività lavorativa per un monte ore pari a n. 54 ore, cui va applicata la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario festivo dal Ccnl di settore, il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.026,54 (Cfr. art. 9, comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, a norma del quale “…l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”). Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «1)Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' , in persona del ONroparte_2 legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 1.026,54 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatari o. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia». ON Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione degli arretrati di sua spettanza, corrisposti con la busta paga del mese di febbraio 2024; ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale, eccependo il pagamento di importi superiori a quelli richiesti in ricorso, con diritto alla restituzione di € 343,59. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127-ter c.p.c. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto in via amministrativa alla Parte_2 liquidazione, in favore di parte ricorrente, degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, come peraltro dichiarato dalla stessa ricorrente nelle successive note depositate. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito per la domanda principale. Part Occorre a questo punto passare al vaglio la domanda riconvenzionale promossa all' Nel dettaglio, l'Ente ha eccepito che con la busta paga di febbraio 2024 venivano corrisposti alla ricorrente € 573,71 per l'anno 2018 ed € 796,42 per l'anno 2019, per l'importo complessivo di €. 1.370,13; ha dunque domandato la restituzione di € 343,59, corrisposti in eccedenza rispetto all'odierno petitum. La Suprema Corte con consolidato orientamento ha chiarito che «E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che spetti al solvens che agisca per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi (Cass. 10 novembre 2010 n. 22872; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 23 agosto 2000, n. 11029), il che è ineludibile conseguenza della evidente presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto». Specificatamente, «al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (...) obbligo conforme», sicché «nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito» (Cass. 28 luglio 1997, n. 7027). Ebbene, va evidenziato che l'importo rivendicato dall'istante si fonda sull'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali per l'arco temporale dal dicembre dell'anno 2018 al dicembre dell'anno 2019, avendo lo stesso dedotto di avere prestato in totale 54 ore di lavoro festivo infrasettimanale delle quali 12 ore distribuite su 2 giorni del 2018 (8 e 25 dicembre) ed altre 42 ore distribuite su 7 giorni del 2019. Part Dall'analisi della busta paga del febbraio 2024, prodotta dall' si rileva che venivano liquidate n. 32 ore per il 2018 e n. 43 ore per il 2019, per cui appare evidente che l'eccedenza lamentata dall'ente in sede di domanda riconvenzionale debba essere ricondotta alla differenza di ore per tali anni. ON Ciò posto va allora rilevato che, quanto al 2018, la differenza che la lamenta è senz'altro dovuta al fatto che mentre questa in sede di liquidazione considerava l'intero anno, il ricorrente ON con il presente ricorso ha limitato la domanda solo al periodo dall'1-12-2018; peraltro la non ha neppure depositato i cartellini marcatempo per il periodo da gennaio a novembre 2018, al fine di consentire di verificare se la parte abbia lavorato in coincidenza con giorni festivi, per cui la natura indebita del pagamento è rimasta del tutto indimostrata. Quanto al 2019, poi, si rileva che benché come si evince dalla busta paga di febbraio 2024 la ON liquidava il compenso per un'ora in più rispetto al numero richiesto dalla parte in ricorso ON (in ricorso per il 2019 l'importo è stato conteggiato in ragione di n. 42 ore, mentre la ne considerava n. 43 ore), tale evidenza in difetto della benché minima allegazione da parte della resistente in ordine alle ragioni di tale eccedenza, non avendo la stessa neppure dedotto se sia dipesa da un errore nel calcolo del numero di ore lavorate (il ché invero appare anche poco ON verosimile atteso che la procede alla liquidazione sulla base delle beggiature) o piuttosto nella individuazione della paga oraria applicata, non è senz'altro sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio circa la natura indebita del pagamento. In conclusione, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Part Circa il governo delle spese di lite, occorre evidenziare che l' a proceduto al pagamento già con il cedolino del febbraio 2024, con ciò consentendo una rapida definizione della controversia, prima della notifica del ricorso (21-10-2024), per cui appare giustificato disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite. Si comunichi. Nola, 18-11-2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci