Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 aprile 2002
Art. 3. Operazioni a premio 1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio e' un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o
servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un
determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
Entrata in vigore il 12 aprile 2002
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