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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527/2022 r.g. promossa con ricorso depositato in data 1°.3.2022
e vertente
TRA
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Leide Polci, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
E
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente, in Controparte_1 C.F._2 via Cioci n. 97; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare dell'11.6.2024.
FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza parziale n. 1115/2022 emessa in data 16.12.2022, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Macerata il 27.10.2001 da e da cui sono nati (rispettivamente, il 13.2.2002 ed il Parte_1 Controparte_1
25.6.2011) i figli e il Tribunale deve pronunciarsi sulle ulteriori domande Per_1 Per_2 proposte dalla ricorrente.
pagina 1 di 8 Quanto ai figli delle parti, mentre la primogenita è maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente (essendo studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata), il secondogenito è ancora minorenne;
la Per_2 ricorrente ha domandato che sia disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla medesima senza alcuna previsione del diritto di visita paterno, alla luce dei ripetuti maltrattamenti fisici e verbali che il avrebbe posto in essere nei confronti della moglie per diversi anni CP_1
(oggetto di procedimento penale) anche in presenza dei figli, i quali ne sarebbero rimasti traumatizzati, tanto da avere maturato il rifiuto di vedere il padre. Per_2
Le allegazioni della ricorrente hanno invero trovato molteplici riscontri nelle acquisite risultanze istruttorie.
Assume rilievo, in primo luogo, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa il 13.7.2022 all'esito del procedimento penale n. 2873/2021 R.G.N.R., nel quale il era imputato CP_1
Detto procedimento è esitato nella applicazione al della pena di due anni di CP_1 reclusione, con il beneficio della sospensione condizionato alla frequenza dei corsi previsti dall'art. 165, comma 5, c.p., dei quali peraltro non consta l'avvenuto svolgimento da parte del convenuto.
pagina 2 di 8 Giova rammentare che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, non essendo precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (CASS., ord. n. 31010/2023; ord. n. 2897/2024).
Nel caso di specie, l'ammissione di colpevolezza del insita nella predetta sentenza di CP_1 patteggiamento è peraltro supportata da ulteriori elementi di prova, quali, in particolare, i certificati rilasciati dagli psicologi che hanno avuto in cura i figli delle parti (doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso), che non a caso risalgono all'estate del 2021 (essendo datati l'uno 2.8.2021 e l'altro 27.7.2021), dunque al periodo immediatamente successivo ai molteplici episodi di aggressioni fisiche e verbali indicati nel sopra citato capo di imputazione, che il CP_1 avrebbe commesso reiteratamente ai danni della moglie in un limitato arco temporale (quattro episodi in un mese e mezzo, dal 15 maggio 2021 al 3 luglio 2021): infatti, lo psicologo dott.
che seguiva la figlia , attesta come la giovane fosse affetta da distimia, CP_2 Per_1 un disturbo dell'umore in senso depressivo risultato derivato da un vissuto di colpa relativo alla relazione con il padre, a causa del contrasto vissuto da tra la sua idealizzazione Per_1 della figura paterna e la realtà, caratterizzata – secondo quanto descritto dalla ragazza stessa – da “un atteggiamento aggressivo del padre nei suoi confronti che la ferisce profondamente a livello psichico”; d'altro canto, lo psicologo dott. che aveva in cura il Controparte_3 minore certifica un vissuto di grande sofferenza del bambino legato al rapporto con il Per_2 padre, riferito dallo psicologo come patito e sofferto moltissimo da “sia dal punto di Per_2 vista della semplice frequentazione per gli incontri settimanali concordati sia sul piano della stretta relazione affettiva padre figlio”.
Il predetto professionista dott. è stato peraltro escusso come testimone all'udienza del CP_3
10.10.2023; egli ha ricordato di avere avuto in cura nel 2021 per circa un anno il minore che era stato portato dalla madre in quanto “era particolarmente angosciato e Per_2 spaventato nel vedere il padre”, in relazione sia a fatti accaduti con il genitore (non ricordati con esattezza dal dott. che ha tuttavia evocato episodi di aggressività del padre nei CP_3 confronti della madre), che a difficoltà relazionali con il medesimo risalenti anche al periodo precedente la separazione dei genitori, omologata nel febbraio del 2021.
Il teste ha precisato che il minore gli aveva detto più volte che non voleva vedere il padre,
“che stava male quando doveva vederlo, tanto che se sapeva di doverlo vedere non dormiva e si sentiva male anche da giorni prima”, asserendo che “era davvero traumatizzato nel Per_2 rapporto con il padre”, tanto che lo stesso specialista aveva sconsigliato che il bambino potesse vedere il genitore, “perché era particolarmente terrorizzato dalla figura paterna”.
Il dott. ha poi riferito di aver smesso di trattare un anno dopo in quanto “dopo CP_3 Per_2 l'interruzione della frequentazione con il padre il bambino stava meglio”, non aveva più contatti con il padre, nemmeno telefonici, e quindi stava bene.
Appare peraltro significativo il fatto che, come riferito dal teste, il fosse stato più CP_1 volte invitato dal dott. a recarsi in studio da lui, senza alcun esito. CP_3
pagina 3 di 8 Il complesso di tali elementi istruttori avvalora, quindi, le allegazioni svolte dalla ricorrente circa l'indole fortemente aggressiva e violenta del convenuto e supporta l'esito del procedimento penale svolto a carico del medesimo, conclusosi – come detto – nella sentenza di applicazione della pena di due anni per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato perché commesso in presenza di minore.
Si tratta di condotte particolarmente gravi, che di per sé giustificano indubbiamente la deroga al regime di affido condiviso della prole minorenne, in quanto rivelano l'assenza dei requisiti anche minimi di capacità genitoriale, avendo il convenuto direttamente esposto il figlio minore alla violenza commessa ai danni della madre.
Deve a ciò aggiungersi il disinteresse anche economico manifestato dal nei confronti CP_1 del minore, posto che – come si evince dalla documentazione depositata dalla ricorrente – la ha più volte dovuto agire esecutivamente per l'adempimento dell'obbligo del marito di Pt_1 corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli concordato in sede di separazione, tanto da avere ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio del in virtù di ordinanza del CP_1 giudice dell'esecuzione del 23.3.2022.
E' quindi indubbio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per disporre (come già statuito con i provvedimenti presidenziali) l'affido esclusivo del minore alla madre, la Per_2 cui capacità genitoriale non risulta presentare elementi di criticità.
Appare peraltro opportuno rafforzare tale modalità di affido, prevedendo che la ricorrente possa assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per il minore inerente l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta del luogo di residenza, tenuto conto della totale assenza del padre dalla vita del figlio ormai da epoca risalente, il che rende priva di senso la condivisione con il delle scelte più importanti relative al minore, essendo invero CP_1 coerente adeguare la realtà giuridica alla situazione di fatto esistente, che vede la madre quale unico centro decisionale e punto di riferimento affettivo e materiale per il figlio Per_2
Non va peraltro stabilita alcuna disciplina del diritto di visita paterno, apparendo necessario ed opportuno subordinare alla volontà del minore, che è prossimo al compimento dei quattordici anni, la possibilità di incontrare il padre, tenuto conto del vissuto di forte sofferenza che ha avuto nel rapporto con la figura paterna, come descritto dallo psicologo che lo ha Per_2 avuto in cura, sfociato in un malessere profondo che è venuto meno soltanto quando il minore ha interrotto ogni rapporto con il padre.
Va, infatti, ricordato che il diritto dei minori alla bigenitorialità, quindi ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori ed a ricevere da entrambi cura ed educazione, non è assoluto, ma incontra dei limiti dati dall'interesse del minore e dalla sua volontà, non potendosi tale diritto spingersi oltre al rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, laddove esso appaia – come nel caso di specie – motivato, radicato e consolidato, insuscettibile, allo stato, di essere scalfito: essendo il diritto alla bigenitorialità posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori, il minore, laddove capace di discernimento, ha anche diritto di “non mantenere” un rapporto continuativo con un genitore;
come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti, dovendosi, se del caso, adottare tutti gli strumenti per favorirne il più possibile una normalizzazione ed un recupero (CASS., ord. n. 11170/2019; sent. n. 20107/2016).
pagina 4 di 8 Poiché, quindi, nel caso di specie il rifiuto manifestato dal minore nei confronti del Per_2 padre appare non già frutto di un impulso estemporaneo o di una fase di vita transitoria, bensì motivato su fatti obiettivi e condotte violente tenute dal nei confronti della moglie e CP_1 del figlio (in forma di violenza assistita), esso non può essere superato e merita di essere rispettato, apparendo rispondente all'interesse del minore (come già dimostrato dal fatto che la sua condizione psicofisica è migliorata con l'interruzione dei rapporti con il padre) rimettere alla sua esclusiva volontà la futura possibilità di vedere il padre.
Sul piano patrimoniale, deve rilevarsi che rispetto all'epoca della separazione (quando l'assegno dovuto dal per il mantenimento di ciascun figlio era stato fissato in € CP_1 150,00 finché egli non avesse reperito un'attività remunerativa) la condizione del convenuto appare migliorata, posto che dalle dichiarazioni rese dal terzo datore di lavoro a seguito dei vari pignoramenti presso terzi eseguiti dalla si evince come il disponga di Pt_1 CP_1 un'attività lavorativa che, sebbene a tempo determinato, risulta essere stata mantenuta nel tempo, percependo una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili al lordo e non essendo gravato da alcun onere abitativo (vivendo con la madre, come si evince dalla notifica del ricorso), di tal ché, considerato anche che risultano nelle more incrementate le esigenze di vita del minore (che all'epoca della separazione aveva quasi 10 anni ed ora ne ha quasi 14, Per_2 essendo entrato nell'età adolescenziale, notoriamente portatrice di esigenze di vita accresciute), appare opportuno elevare ad € 250,00 mensili l'importo del contributo mensile dovuto dal convenuto per il mantenimento ordinario del figlio minore.
Va, invece, confermato l'importo di € 300,00 stabilito in sede presidenziale quale contributo per il mantenimento di , la cui situazione di vita non è cambiata, posto che ella è anche Per_1 attualmente (come all'epoca della separazione e dell'adozione dei provvedimenti presidenziali) studentessa universitaria.
L'assegno, complessivamente pari ad € 550,00, dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Appare opportuno, stante l'assenza di un ingente squilibrio nella condizione economica delle parti, che entrambi i genitori concorrano in pari quota al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, per la cui disciplina deve farsi riferimento al protocollo in vigore nel distretto di Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato in dispositivo.
L'esito del giudizio (vittorioso per la ricorrente) comporta la condanna del convenuto alla rifusione in favore della delle spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, in Pt_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi, tenuto conto della natura contumaciale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 527/2022, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- disciplina lo scioglimento del matrimonio contratto a Macerata il 27.10.2001 da
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Pt_1 Controparte_1 secondo le seguenti statuizioni:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la Per_2 medesima, la quale potrà adottare le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della sua residenza abituale senza il consenso e l'accordo dell'altro genitore;
pagina 5 di 8 2) il padre potrà vedere il figlio soltanto previo consenso del medesimo minore;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia e l'importo di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore tali Per_1 Per_2 importi dovranno essere annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
4) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per i due figli, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: pagina 6 di 8 - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
pagina 7 di 8 - pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1 98,00 per esborsi ed in € 4.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, nella Camera di Consiglio del20.2.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527/2022 r.g. promossa con ricorso depositato in data 1°.3.2022
e vertente
TRA
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Leide Polci, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
E
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente, in Controparte_1 C.F._2 via Cioci n. 97; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare dell'11.6.2024.
FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza parziale n. 1115/2022 emessa in data 16.12.2022, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Macerata il 27.10.2001 da e da cui sono nati (rispettivamente, il 13.2.2002 ed il Parte_1 Controparte_1
25.6.2011) i figli e il Tribunale deve pronunciarsi sulle ulteriori domande Per_1 Per_2 proposte dalla ricorrente.
pagina 1 di 8 Quanto ai figli delle parti, mentre la primogenita è maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente (essendo studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata), il secondogenito è ancora minorenne;
la Per_2 ricorrente ha domandato che sia disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla medesima senza alcuna previsione del diritto di visita paterno, alla luce dei ripetuti maltrattamenti fisici e verbali che il avrebbe posto in essere nei confronti della moglie per diversi anni CP_1
(oggetto di procedimento penale) anche in presenza dei figli, i quali ne sarebbero rimasti traumatizzati, tanto da avere maturato il rifiuto di vedere il padre. Per_2
Le allegazioni della ricorrente hanno invero trovato molteplici riscontri nelle acquisite risultanze istruttorie.
Assume rilievo, in primo luogo, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa il 13.7.2022 all'esito del procedimento penale n. 2873/2021 R.G.N.R., nel quale il era imputato CP_1
Detto procedimento è esitato nella applicazione al della pena di due anni di CP_1 reclusione, con il beneficio della sospensione condizionato alla frequenza dei corsi previsti dall'art. 165, comma 5, c.p., dei quali peraltro non consta l'avvenuto svolgimento da parte del convenuto.
pagina 2 di 8 Giova rammentare che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, non essendo precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (CASS., ord. n. 31010/2023; ord. n. 2897/2024).
Nel caso di specie, l'ammissione di colpevolezza del insita nella predetta sentenza di CP_1 patteggiamento è peraltro supportata da ulteriori elementi di prova, quali, in particolare, i certificati rilasciati dagli psicologi che hanno avuto in cura i figli delle parti (doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso), che non a caso risalgono all'estate del 2021 (essendo datati l'uno 2.8.2021 e l'altro 27.7.2021), dunque al periodo immediatamente successivo ai molteplici episodi di aggressioni fisiche e verbali indicati nel sopra citato capo di imputazione, che il CP_1 avrebbe commesso reiteratamente ai danni della moglie in un limitato arco temporale (quattro episodi in un mese e mezzo, dal 15 maggio 2021 al 3 luglio 2021): infatti, lo psicologo dott.
che seguiva la figlia , attesta come la giovane fosse affetta da distimia, CP_2 Per_1 un disturbo dell'umore in senso depressivo risultato derivato da un vissuto di colpa relativo alla relazione con il padre, a causa del contrasto vissuto da tra la sua idealizzazione Per_1 della figura paterna e la realtà, caratterizzata – secondo quanto descritto dalla ragazza stessa – da “un atteggiamento aggressivo del padre nei suoi confronti che la ferisce profondamente a livello psichico”; d'altro canto, lo psicologo dott. che aveva in cura il Controparte_3 minore certifica un vissuto di grande sofferenza del bambino legato al rapporto con il Per_2 padre, riferito dallo psicologo come patito e sofferto moltissimo da “sia dal punto di Per_2 vista della semplice frequentazione per gli incontri settimanali concordati sia sul piano della stretta relazione affettiva padre figlio”.
Il predetto professionista dott. è stato peraltro escusso come testimone all'udienza del CP_3
10.10.2023; egli ha ricordato di avere avuto in cura nel 2021 per circa un anno il minore che era stato portato dalla madre in quanto “era particolarmente angosciato e Per_2 spaventato nel vedere il padre”, in relazione sia a fatti accaduti con il genitore (non ricordati con esattezza dal dott. che ha tuttavia evocato episodi di aggressività del padre nei CP_3 confronti della madre), che a difficoltà relazionali con il medesimo risalenti anche al periodo precedente la separazione dei genitori, omologata nel febbraio del 2021.
Il teste ha precisato che il minore gli aveva detto più volte che non voleva vedere il padre,
“che stava male quando doveva vederlo, tanto che se sapeva di doverlo vedere non dormiva e si sentiva male anche da giorni prima”, asserendo che “era davvero traumatizzato nel Per_2 rapporto con il padre”, tanto che lo stesso specialista aveva sconsigliato che il bambino potesse vedere il genitore, “perché era particolarmente terrorizzato dalla figura paterna”.
Il dott. ha poi riferito di aver smesso di trattare un anno dopo in quanto “dopo CP_3 Per_2 l'interruzione della frequentazione con il padre il bambino stava meglio”, non aveva più contatti con il padre, nemmeno telefonici, e quindi stava bene.
Appare peraltro significativo il fatto che, come riferito dal teste, il fosse stato più CP_1 volte invitato dal dott. a recarsi in studio da lui, senza alcun esito. CP_3
pagina 3 di 8 Il complesso di tali elementi istruttori avvalora, quindi, le allegazioni svolte dalla ricorrente circa l'indole fortemente aggressiva e violenta del convenuto e supporta l'esito del procedimento penale svolto a carico del medesimo, conclusosi – come detto – nella sentenza di applicazione della pena di due anni per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato perché commesso in presenza di minore.
Si tratta di condotte particolarmente gravi, che di per sé giustificano indubbiamente la deroga al regime di affido condiviso della prole minorenne, in quanto rivelano l'assenza dei requisiti anche minimi di capacità genitoriale, avendo il convenuto direttamente esposto il figlio minore alla violenza commessa ai danni della madre.
Deve a ciò aggiungersi il disinteresse anche economico manifestato dal nei confronti CP_1 del minore, posto che – come si evince dalla documentazione depositata dalla ricorrente – la ha più volte dovuto agire esecutivamente per l'adempimento dell'obbligo del marito di Pt_1 corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli concordato in sede di separazione, tanto da avere ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio del in virtù di ordinanza del CP_1 giudice dell'esecuzione del 23.3.2022.
E' quindi indubbio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per disporre (come già statuito con i provvedimenti presidenziali) l'affido esclusivo del minore alla madre, la Per_2 cui capacità genitoriale non risulta presentare elementi di criticità.
Appare peraltro opportuno rafforzare tale modalità di affido, prevedendo che la ricorrente possa assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per il minore inerente l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta del luogo di residenza, tenuto conto della totale assenza del padre dalla vita del figlio ormai da epoca risalente, il che rende priva di senso la condivisione con il delle scelte più importanti relative al minore, essendo invero CP_1 coerente adeguare la realtà giuridica alla situazione di fatto esistente, che vede la madre quale unico centro decisionale e punto di riferimento affettivo e materiale per il figlio Per_2
Non va peraltro stabilita alcuna disciplina del diritto di visita paterno, apparendo necessario ed opportuno subordinare alla volontà del minore, che è prossimo al compimento dei quattordici anni, la possibilità di incontrare il padre, tenuto conto del vissuto di forte sofferenza che ha avuto nel rapporto con la figura paterna, come descritto dallo psicologo che lo ha Per_2 avuto in cura, sfociato in un malessere profondo che è venuto meno soltanto quando il minore ha interrotto ogni rapporto con il padre.
Va, infatti, ricordato che il diritto dei minori alla bigenitorialità, quindi ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori ed a ricevere da entrambi cura ed educazione, non è assoluto, ma incontra dei limiti dati dall'interesse del minore e dalla sua volontà, non potendosi tale diritto spingersi oltre al rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, laddove esso appaia – come nel caso di specie – motivato, radicato e consolidato, insuscettibile, allo stato, di essere scalfito: essendo il diritto alla bigenitorialità posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori, il minore, laddove capace di discernimento, ha anche diritto di “non mantenere” un rapporto continuativo con un genitore;
come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti, dovendosi, se del caso, adottare tutti gli strumenti per favorirne il più possibile una normalizzazione ed un recupero (CASS., ord. n. 11170/2019; sent. n. 20107/2016).
pagina 4 di 8 Poiché, quindi, nel caso di specie il rifiuto manifestato dal minore nei confronti del Per_2 padre appare non già frutto di un impulso estemporaneo o di una fase di vita transitoria, bensì motivato su fatti obiettivi e condotte violente tenute dal nei confronti della moglie e CP_1 del figlio (in forma di violenza assistita), esso non può essere superato e merita di essere rispettato, apparendo rispondente all'interesse del minore (come già dimostrato dal fatto che la sua condizione psicofisica è migliorata con l'interruzione dei rapporti con il padre) rimettere alla sua esclusiva volontà la futura possibilità di vedere il padre.
Sul piano patrimoniale, deve rilevarsi che rispetto all'epoca della separazione (quando l'assegno dovuto dal per il mantenimento di ciascun figlio era stato fissato in € CP_1 150,00 finché egli non avesse reperito un'attività remunerativa) la condizione del convenuto appare migliorata, posto che dalle dichiarazioni rese dal terzo datore di lavoro a seguito dei vari pignoramenti presso terzi eseguiti dalla si evince come il disponga di Pt_1 CP_1 un'attività lavorativa che, sebbene a tempo determinato, risulta essere stata mantenuta nel tempo, percependo una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili al lordo e non essendo gravato da alcun onere abitativo (vivendo con la madre, come si evince dalla notifica del ricorso), di tal ché, considerato anche che risultano nelle more incrementate le esigenze di vita del minore (che all'epoca della separazione aveva quasi 10 anni ed ora ne ha quasi 14, Per_2 essendo entrato nell'età adolescenziale, notoriamente portatrice di esigenze di vita accresciute), appare opportuno elevare ad € 250,00 mensili l'importo del contributo mensile dovuto dal convenuto per il mantenimento ordinario del figlio minore.
Va, invece, confermato l'importo di € 300,00 stabilito in sede presidenziale quale contributo per il mantenimento di , la cui situazione di vita non è cambiata, posto che ella è anche Per_1 attualmente (come all'epoca della separazione e dell'adozione dei provvedimenti presidenziali) studentessa universitaria.
L'assegno, complessivamente pari ad € 550,00, dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Appare opportuno, stante l'assenza di un ingente squilibrio nella condizione economica delle parti, che entrambi i genitori concorrano in pari quota al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, per la cui disciplina deve farsi riferimento al protocollo in vigore nel distretto di Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato in dispositivo.
L'esito del giudizio (vittorioso per la ricorrente) comporta la condanna del convenuto alla rifusione in favore della delle spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, in Pt_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi, tenuto conto della natura contumaciale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 527/2022, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- disciplina lo scioglimento del matrimonio contratto a Macerata il 27.10.2001 da
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Pt_1 Controparte_1 secondo le seguenti statuizioni:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la Per_2 medesima, la quale potrà adottare le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della sua residenza abituale senza il consenso e l'accordo dell'altro genitore;
pagina 5 di 8 2) il padre potrà vedere il figlio soltanto previo consenso del medesimo minore;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia e l'importo di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore tali Per_1 Per_2 importi dovranno essere annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
4) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per i due figli, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: pagina 6 di 8 - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
pagina 7 di 8 - pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1 98,00 per esborsi ed in € 4.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, nella Camera di Consiglio del20.2.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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