Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo che la competenza spetti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sede dell'Agenzia delle Entrate SI, quale soggetto che ha elaborato, redatto e notificato l'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione. La Corte ha richiamato il principio della 'ragion più liquida' e ha sottolineato che l'eccezione di incompetenza territoriale è rilevabile d'ufficio. Ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. 546/1992, la competenza territoriale è determinata dalla sede dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate SI) e non dell'ufficio impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 56
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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