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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MESSINA FRANCO, Presidente
ANTONELLI CLAUDIO, Relatore
BARBERA FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via F. Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229014134482000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229014134482000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229014134482000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.02.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29620229014134483/000 - nonché la propedeutica cartella n.296201100106684250000 ivi riportata - notificate il 14 ottobre 2022 su impulso della "Agenzia delle Entrate - SI Via Emanuele Morselli 2
90143 Palermo", domandandone l'annullamento e deducendo:
- l'inesistenza giuridica/nullità della notifica dell'intimazione;
- l'omessa notifica degli atti presupposti;
·la decadenza del potere impositivo dell'ente creditore;
- la prescrizione delle pretese creditorie e delle sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio con un'unica memoria l'Agenzia delle Entrate SI (già SI
Sicilia s.p.a.) e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 25.06.2025 il rappresentante dell'Ufficio impositore ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Palermo.
Concesso alla difesa del ricorrente un termine per note di replica alla predetta eccezione, la causa, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. ord. n.363/2019) - deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questa
Commissione Tributaria Provinciale rientrando l'odierna controversia nella competenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo, sede dell'Agenzia delle Entrate SI, quale soggetto che ha
-
elaborato, redatto e notificato l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione.
Trattandosi di un'eccezione rilevabile d'ufficio - per effetto del disposto dell'art.5, comma 2, D.lgs. 546/1992- irrilevante è la dedotta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - SI
"per la radicale assenza del potere rappresentativo in capo al funzionario Nominativo_1" (cfr. memorie illustrative del Ricorrente 1 depositate il 13.02.2025), così come inconferente è la rilevata tardività dell'eccezione in parola.
In proposito la Corte di Cassazione (ord. 28064/2019) ha affermato il principio per cui qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'intimazione di pagamento), facendo valere vizi propri dell'atto presupposto (nell'odierna vicenda dell'avviso di accertamento e del relativo ruolo) assertivamente non notificato precedentemente, "è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo,
a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo
2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore".
-Opzione interpretativa che – fondata su una lettura combinata del disposto dell'art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3 e 21, comma 1, del D.lgs. n.546/1992 - a fronte di un contestuale impugnazione dell'atto di riscossione, del propedeutico provvedimento impositivo e del ruolo, esclude da un lato il frazionamento delle cause tra giudici diversi e dall'altro sottrae al ricorrente la possibilità di scelta del giudice territorialmente competente (in tal senso Cass. n.15829/2016; n.20671/2014; n.7635/20179).
In altri termini la funzione "recuperatoria" dell'impugnazione dell'atto dell'Agenzia della SI, volta a contestare la legittimità anche dell'atto presupposto (nella fattispecie di causa perché assertivamente mai notificato ovvero per mancata sottoscrizione del relativo ruolo esattoriale o ancora per prescrizione dei crediti ingiunti), non determina alcuna alterazione delle regole codicistiche in tema di individuazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sia in ordine all'impugnazione dell'atto notificato (l'intimazione di pagamento) che, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati
(avviso di accertamento, ruolo esattoriale), potenzialmente impugnabili autonomamente, anche nelle ipotesi in cui questi siano formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Preme infatti evidenziare, come l'Agenzia delle Entrate-SI (Ente Pubblico economico istituito ai sensi dell'art. 1 D.L. n.193/2016 - subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e di SI Sicilia SpA) - sia un soggetto distinto dall'Agenzia delle Entrate (sebbene sottoposto al suo indirizzo operativo e al suo controllo) perché dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Ne consegue, pertanto, l'operativa nell'odierna vicenda processuale delle regole dettate dalla prima parte ("Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione") e non dalla seconda parte
("Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso") dell'art.4, comma 1, d.lgs.546/1992.
La natura della pronuncia induce a compensare fra le parti spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza per territorio, indicando come competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo, dinanzi alla quale dovrà essere riassunto il processo entro 60 giorni dalla comunicazione della presente.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, il 21 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MESSINA FRANCO, Presidente
ANTONELLI CLAUDIO, Relatore
BARBERA FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via F. Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229014134482000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229014134482000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229014134482000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.02.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29620229014134483/000 - nonché la propedeutica cartella n.296201100106684250000 ivi riportata - notificate il 14 ottobre 2022 su impulso della "Agenzia delle Entrate - SI Via Emanuele Morselli 2
90143 Palermo", domandandone l'annullamento e deducendo:
- l'inesistenza giuridica/nullità della notifica dell'intimazione;
- l'omessa notifica degli atti presupposti;
·la decadenza del potere impositivo dell'ente creditore;
- la prescrizione delle pretese creditorie e delle sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio con un'unica memoria l'Agenzia delle Entrate SI (già SI
Sicilia s.p.a.) e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 25.06.2025 il rappresentante dell'Ufficio impositore ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Palermo.
Concesso alla difesa del ricorrente un termine per note di replica alla predetta eccezione, la causa, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. ord. n.363/2019) - deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questa
Commissione Tributaria Provinciale rientrando l'odierna controversia nella competenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo, sede dell'Agenzia delle Entrate SI, quale soggetto che ha
-
elaborato, redatto e notificato l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione.
Trattandosi di un'eccezione rilevabile d'ufficio - per effetto del disposto dell'art.5, comma 2, D.lgs. 546/1992- irrilevante è la dedotta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - SI
"per la radicale assenza del potere rappresentativo in capo al funzionario Nominativo_1" (cfr. memorie illustrative del Ricorrente 1 depositate il 13.02.2025), così come inconferente è la rilevata tardività dell'eccezione in parola.
In proposito la Corte di Cassazione (ord. 28064/2019) ha affermato il principio per cui qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'intimazione di pagamento), facendo valere vizi propri dell'atto presupposto (nell'odierna vicenda dell'avviso di accertamento e del relativo ruolo) assertivamente non notificato precedentemente, "è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo,
a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo
2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore".
-Opzione interpretativa che – fondata su una lettura combinata del disposto dell'art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3 e 21, comma 1, del D.lgs. n.546/1992 - a fronte di un contestuale impugnazione dell'atto di riscossione, del propedeutico provvedimento impositivo e del ruolo, esclude da un lato il frazionamento delle cause tra giudici diversi e dall'altro sottrae al ricorrente la possibilità di scelta del giudice territorialmente competente (in tal senso Cass. n.15829/2016; n.20671/2014; n.7635/20179).
In altri termini la funzione "recuperatoria" dell'impugnazione dell'atto dell'Agenzia della SI, volta a contestare la legittimità anche dell'atto presupposto (nella fattispecie di causa perché assertivamente mai notificato ovvero per mancata sottoscrizione del relativo ruolo esattoriale o ancora per prescrizione dei crediti ingiunti), non determina alcuna alterazione delle regole codicistiche in tema di individuazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sia in ordine all'impugnazione dell'atto notificato (l'intimazione di pagamento) che, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati
(avviso di accertamento, ruolo esattoriale), potenzialmente impugnabili autonomamente, anche nelle ipotesi in cui questi siano formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Preme infatti evidenziare, come l'Agenzia delle Entrate-SI (Ente Pubblico economico istituito ai sensi dell'art. 1 D.L. n.193/2016 - subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e di SI Sicilia SpA) - sia un soggetto distinto dall'Agenzia delle Entrate (sebbene sottoposto al suo indirizzo operativo e al suo controllo) perché dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Ne consegue, pertanto, l'operativa nell'odierna vicenda processuale delle regole dettate dalla prima parte ("Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione") e non dalla seconda parte
("Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso") dell'art.4, comma 1, d.lgs.546/1992.
La natura della pronuncia induce a compensare fra le parti spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza per territorio, indicando come competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo, dinanzi alla quale dovrà essere riassunto il processo entro 60 giorni dalla comunicazione della presente.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, il 21 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente