Versione
27 maggio 1950
27 maggio 1950
Art. 37.
Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione, puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.
Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.
Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione, puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.
Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 18/07/1973, n. 150Provvedimento: […] la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata avesse conservato inalterato il carattere di rilevanza e di attualità e, "richiamati tutti i motivi esposti" nell'ordinanza del 26 marzo 1969, ha disposto "la restituzione degli atti alla Corte costituzionale già investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950. n. 253, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ferma restando la sospensione del giudizio in corso". […] Stante ciò, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della sopra riportata norma (dell'art. 37 della legge n. 253 del 1950, ed ora) dell'art. 4, comma sesto, […]Leggi di più...
- termine al conduttore per il pagamento delle somme dovute a titolo di pigione·
- sent. 150/73. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- immobili destinati ad uso di abitazione·
- non viola l'art. 3 della costituzione·
- ordinanza del giudice a quo·
- legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 37·
- rilascio per morosita'·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.