Articolo 37 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 maggio 1950
Art. 37.
Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione, puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.
Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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