TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16548/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16548/2019 promossa da:
C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO FR AM, giusta procura in atti
ATTORE
contro
, P.I. , IN Controparte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. MARIA GRAZIA
ERBICELLA, giusta procura in atti
CONVENUTO
E contro
, C.F. , , C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, , C.F. , P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 CP_5 C.F. , , C.F. ,
[...] P.IVA_5 Controparte_6 P.IVA_6
, C.F. , , C.F. Controparte_7 P.IVA_7 Controparte_8
, , C.F. , P.IVA_8 Controparte_9 P.IVA_9 CP_10
C.F. , , C.F. ,
[...] P.IVA_10 Controparte_11 P.IVA_11
, C.F. , , C.F. Controparte_12 P.IVA_12 Controparte_13
, , C.F. , tutte P.IVA_13 Controparte_14 P.IVA_14
rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' (già e le CP_1 Controparte_15 [...]
, , , Controparte_16 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , per chiedere l'annullamento CP_10 CP_11 CP_12 CP_17 CP_14
del ruolo e della cartella n. 29320190015256805000, notificata il 02.09.2019.
L'odierno attore proponeva opposizione avverso il ruolo e la cartella n.
29320190015256805000, sostenendo che gli atti presupposti non fossero mai stati notificati;
che la cartella impugnata fosse nulla perché notificata all'indirizzo pec dell'odierno attore da una casella di posta elettronica non riconducibile ad elenchi pubblici;
per intercorsa prescrizione quinquennale e per omessa motivazione nella determinazione dell'aggio non permettendo,
così, di individuare l'esatta pretesa azionata dall'ente creditore. In particolare, l'attore sosteneva che la notifica a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica non riconducibile ad elenchi pubblici fosse da ritenere nulla in quanto violerebbe il diritto di difesa del contribuente.
L'eccezione sollevata riguarderebbe vizi sostanziali e formali della notifica a mezzo pec da parte dell'agente della riscossione (notifica della cartella in formato pdf invece che con firma digitale p7m rendendone incerta l'esistenza della pretesa debitoria).
Si costituiva l la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1
e/o la improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc in quanto tardiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Si costituivano tutte le Prefetture citate in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'ente nonché, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc in quanto tardiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
§§§
L'eccezione preliminare di mancanza di legittimazione passiva degli enti creditori, va rigettata.
Infatti, per quanto attiene la questione relativa alla legittimazione passiva degli Enti creditori, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece,
intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il concessionario per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva degli enti creditori.
§§§
L'eccezione preliminare sollevata dalle convenute di inammissibilità
dell'opposizione ex art. 615 cpc, è fondata limitatamente alle contestazioni formulate da parte attrice in merito alla presunta mancata notifica degli atti presupposti.
L'attore, lamentando che la cartella di pagamento fosse il primo atto con cui era venuto a conoscenza dei verbali di contravvenzione,
deducendone l'omessa notifica, avrebbe dovuto presentare un'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità.
La cartella di pagamento è stata notificata all'attore in data 02.09.2019 mentre la citazione è stata notificata in data 04.11.2019, ben oltre i 30 giorni previsti per legge.
Pertanto, va dichiarata inammissibile l'impugnazione limitatamente alle contestazioni sulla mancata notifica dei verbali presupposti in quanto l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del Codice
della Strada, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 7 d. lgs. 150/2011 (prima ex art. 22
legge 689/1981) entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione
(Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l'ordinanza del 19 novembre 2019
n. 30094).
Ad ogni buon conto, tale contestazione attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento stante che i verbali risultano tutti regolarmente notificati per compiuta giacenza, come emerso dall'analisi della produzione documentale dell'Avvocatura di Stato per conto delle Prefetture citate.
§§§ Le eccezioni sollevate nel merito circa la regolarità della cartella di pagamento, sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, la notifica a mezzo pec è da considerarsi valida a tutti gli effetti di legge.
Il non inserimento dell'indirizzo PEC dell'agente della riscossione in registri come l'INI-PEC non rende, di per sé, nulla la notifica.
Spetta al contribuente che riceve l'atto dimostrare quale danno effettivo al proprio diritto di difesa sia derivato da tale circostanza, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La provenienza dell'atto dall'agente della riscossione era, infatti, certa.
La Corte di Cassazione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15903
Anno 2025) ha ribadito la prevalenza di un principio di sostanza sulla forma:
le irregolarità non invalidano l'atto se questo ha comunque raggiunto il suo scopo e non ha causato un pregiudizio concreto al diritto di difesa del destinatario.
Per la notifica via PEC di una copia informatica di un documento originariamente cartaceo (come la cartella di pagamento in questione), la legge non prescrive obbligatoriamente né la sottoscrizione con firma digitale né l'attestazione di conformità della copia all'originale.
Si tratta di formalità non previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, e la loro assenza non è quindi sufficiente a determinare la nullità della notifica. Se un atto di notifica, pur con qualche imperfezione formale, raggiunge il suo scopo legale (cioè portare a conoscenza del destinatario una pretesa fiscale) e permette al destinatario di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, le irregolarità formali diventano irrilevanti.
L'onere di provare un pregiudizio reale e concreto, come un'incertezza sulla provenienza dell'atto o sull'identità del mittente, ricade sul contribuente.
In assenza di tale prova, l'eccezione di nullità non può essere accolta.
Pertanto, non è sufficiente appellarsi a vizi puramente formali per invalidare una cartella di pagamento ricevuta via PEC ma è necessario dimostrare che l'irregolarità ha effettivamente compromesso la possibilità di difendersi in giudizio, cosa che non è avvenuta nell'odierna impugnazione.
Infine, è da rigettare anche il motivo di impugnazione riguardo l'incertezza della modalità di calcolo di aggio e interessi nella cartella di pagamento.
Sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge
212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 18385 del 16 settembre 2005, ha disposto che l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale le ragioni dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio
2000, n. 212, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nell'odierna impugnazione la cartella di pagamento segue all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta;
gli interessi relativi al tributo si ritengono congruamente motivati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990,
attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n.
22281).
Infatti, quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo precedente che ha già determinato in modo definitivo il quantum del debito d'imposta, la motivazione della cartella di pagamento può essere soddisfatta attraverso il semplice richiamo a quell'atto.
Per quanto riguarda gli accessori maturati successivamente, come gli interessi,
è sufficiente la quantificazione dell'importo e l'indicazione della base normativa, che può essere anche implicita, senza la necessità di specificare i singoli tassi applicati o le modalità di calcolo.
Nel caso di specie, la cartella derivava da avvisi di accertamento che erano divenuti definitivi (le sanzioni amministrative), pertanto la pretesa era già nota e consolidata.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile il giudizio nel punto di impugnazione per i vizi degli atti presupposti;
- rigetta, per il resto, l'opposizione ex art. 615 cpc avanzata da
[...]
; Parte_1
- condanna a rifondere ad ed alle Prefetture di Parte_1 CP_1
, , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e le spese del presente CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
procedimento, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi per ciascuna parte, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 05/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16548/2019 promossa da:
C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO FR AM, giusta procura in atti
ATTORE
contro
, P.I. , IN Controparte_1 P.IVA_1
PERSONA DEL RAPP. LEGALE P.T., RAPP. E DIFESA DALL'AVV. MARIA GRAZIA
ERBICELLA, giusta procura in atti
CONVENUTO
E contro
, C.F. , , C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, , C.F. , P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 CP_5 C.F. , , C.F. ,
[...] P.IVA_5 Controparte_6 P.IVA_6
, C.F. , , C.F. Controparte_7 P.IVA_7 Controparte_8
, , C.F. , P.IVA_8 Controparte_9 P.IVA_9 CP_10
C.F. , , C.F. ,
[...] P.IVA_10 Controparte_11 P.IVA_11
, C.F. , , C.F. Controparte_12 P.IVA_12 Controparte_13
, , C.F. , tutte P.IVA_13 Controparte_14 P.IVA_14
rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' (già e le CP_1 Controparte_15 [...]
, , , Controparte_16 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , per chiedere l'annullamento CP_10 CP_11 CP_12 CP_17 CP_14
del ruolo e della cartella n. 29320190015256805000, notificata il 02.09.2019.
L'odierno attore proponeva opposizione avverso il ruolo e la cartella n.
29320190015256805000, sostenendo che gli atti presupposti non fossero mai stati notificati;
che la cartella impugnata fosse nulla perché notificata all'indirizzo pec dell'odierno attore da una casella di posta elettronica non riconducibile ad elenchi pubblici;
per intercorsa prescrizione quinquennale e per omessa motivazione nella determinazione dell'aggio non permettendo,
così, di individuare l'esatta pretesa azionata dall'ente creditore. In particolare, l'attore sosteneva che la notifica a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica non riconducibile ad elenchi pubblici fosse da ritenere nulla in quanto violerebbe il diritto di difesa del contribuente.
L'eccezione sollevata riguarderebbe vizi sostanziali e formali della notifica a mezzo pec da parte dell'agente della riscossione (notifica della cartella in formato pdf invece che con firma digitale p7m rendendone incerta l'esistenza della pretesa debitoria).
Si costituiva l la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1
e/o la improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc in quanto tardiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Si costituivano tutte le Prefetture citate in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'ente nonché, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc in quanto tardiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
§§§
L'eccezione preliminare di mancanza di legittimazione passiva degli enti creditori, va rigettata.
Infatti, per quanto attiene la questione relativa alla legittimazione passiva degli Enti creditori, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece,
intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il concessionario per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva degli enti creditori.
§§§
L'eccezione preliminare sollevata dalle convenute di inammissibilità
dell'opposizione ex art. 615 cpc, è fondata limitatamente alle contestazioni formulate da parte attrice in merito alla presunta mancata notifica degli atti presupposti.
L'attore, lamentando che la cartella di pagamento fosse il primo atto con cui era venuto a conoscenza dei verbali di contravvenzione,
deducendone l'omessa notifica, avrebbe dovuto presentare un'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità.
La cartella di pagamento è stata notificata all'attore in data 02.09.2019 mentre la citazione è stata notificata in data 04.11.2019, ben oltre i 30 giorni previsti per legge.
Pertanto, va dichiarata inammissibile l'impugnazione limitatamente alle contestazioni sulla mancata notifica dei verbali presupposti in quanto l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del Codice
della Strada, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 7 d. lgs. 150/2011 (prima ex art. 22
legge 689/1981) entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione
(Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l'ordinanza del 19 novembre 2019
n. 30094).
Ad ogni buon conto, tale contestazione attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento stante che i verbali risultano tutti regolarmente notificati per compiuta giacenza, come emerso dall'analisi della produzione documentale dell'Avvocatura di Stato per conto delle Prefetture citate.
§§§ Le eccezioni sollevate nel merito circa la regolarità della cartella di pagamento, sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, la notifica a mezzo pec è da considerarsi valida a tutti gli effetti di legge.
Il non inserimento dell'indirizzo PEC dell'agente della riscossione in registri come l'INI-PEC non rende, di per sé, nulla la notifica.
Spetta al contribuente che riceve l'atto dimostrare quale danno effettivo al proprio diritto di difesa sia derivato da tale circostanza, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La provenienza dell'atto dall'agente della riscossione era, infatti, certa.
La Corte di Cassazione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15903
Anno 2025) ha ribadito la prevalenza di un principio di sostanza sulla forma:
le irregolarità non invalidano l'atto se questo ha comunque raggiunto il suo scopo e non ha causato un pregiudizio concreto al diritto di difesa del destinatario.
Per la notifica via PEC di una copia informatica di un documento originariamente cartaceo (come la cartella di pagamento in questione), la legge non prescrive obbligatoriamente né la sottoscrizione con firma digitale né l'attestazione di conformità della copia all'originale.
Si tratta di formalità non previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, e la loro assenza non è quindi sufficiente a determinare la nullità della notifica. Se un atto di notifica, pur con qualche imperfezione formale, raggiunge il suo scopo legale (cioè portare a conoscenza del destinatario una pretesa fiscale) e permette al destinatario di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, le irregolarità formali diventano irrilevanti.
L'onere di provare un pregiudizio reale e concreto, come un'incertezza sulla provenienza dell'atto o sull'identità del mittente, ricade sul contribuente.
In assenza di tale prova, l'eccezione di nullità non può essere accolta.
Pertanto, non è sufficiente appellarsi a vizi puramente formali per invalidare una cartella di pagamento ricevuta via PEC ma è necessario dimostrare che l'irregolarità ha effettivamente compromesso la possibilità di difendersi in giudizio, cosa che non è avvenuta nell'odierna impugnazione.
Infine, è da rigettare anche il motivo di impugnazione riguardo l'incertezza della modalità di calcolo di aggio e interessi nella cartella di pagamento.
Sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge
212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 18385 del 16 settembre 2005, ha disposto che l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale le ragioni dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio
2000, n. 212, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nell'odierna impugnazione la cartella di pagamento segue all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta;
gli interessi relativi al tributo si ritengono congruamente motivati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990,
attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n.
22281).
Infatti, quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo precedente che ha già determinato in modo definitivo il quantum del debito d'imposta, la motivazione della cartella di pagamento può essere soddisfatta attraverso il semplice richiamo a quell'atto.
Per quanto riguarda gli accessori maturati successivamente, come gli interessi,
è sufficiente la quantificazione dell'importo e l'indicazione della base normativa, che può essere anche implicita, senza la necessità di specificare i singoli tassi applicati o le modalità di calcolo.
Nel caso di specie, la cartella derivava da avvisi di accertamento che erano divenuti definitivi (le sanzioni amministrative), pertanto la pretesa era già nota e consolidata.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile il giudizio nel punto di impugnazione per i vizi degli atti presupposti;
- rigetta, per il resto, l'opposizione ex art. 615 cpc avanzata da
[...]
; Parte_1
- condanna a rifondere ad ed alle Prefetture di Parte_1 CP_1
, , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e le spese del presente CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
procedimento, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi per ciascuna parte, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 05/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa