CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1419/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17892/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Via C.a.dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/10/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha notificato a mezzo pec ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 39024 del 22/07/2024, notificato il 27/08/2024, per il recupero dell'IMU per l'anno d'imposta 2019, per complessivi € 508,00.
Parte Ricorrente ha contestato la debenza del tributo in quanto richiesta per un appartamento acquistato come pertinenza della propria abitazione principale, così come dichiarato nello stesso atto di compravendita, con cui è stato successivamente fuso per incorporazione. In subordine, ha contestato l'entità dell'importo richiesto, in quanto calcolato sul possesso del cespite per 12 mesi senza tener conto della variazione catastale per fusione di immobili richiesta e ottenuta dall'istante e approvata nel giugno
2019.
Il 07/01/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino confermando la legittimità dell'imposta richiesta, legata al concetto di residenza anagrafica e dimora abituale non solo del soggetto passivo, ma dell'intero nucleo familiare, le cui agevolazioni spettano solo per un unico immobile nello stesso Comune, la cui pretesa si cristallizza al 01 gennaio di ciascun anno d'imposta.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle argomentazioni sostenute dalle Parti e della documentazione dagli stessi prodotta, questo
Giudice Monocratico rigetta il ricorso in quanto infondato.
Al riguardo, infatti, questo Giudice Monocratico osserva che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale;
inoltre, ai fini della spettanza dell'esenzione IMU per il possesso di un immobile adibito ad abitazione principale i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento oggetto di dichiarazione.
In particolare, l'art. 2 del D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) espressamente stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando l'apposito modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.
Ciò in quanto l'Ente Impositore deve essere portato a conoscenza del verificarsi di quelle situazioni che attestano il possesso da parte del contribuente dei requisiti che attribuiscono l'esenzione dall'imposta, di cui altrimenti non sarebbe a conoscenza.
Orbene, nel caso di specie Parte Ricorrente si è limitata a depositare l'atto di compravendita dell'immobile oggetto di tassazione, ma non ha prodotto alcuna documentazione specifica che dimostri l'avvenuta fusione per incorporazione dell'immobile tassato con la propria abitazione principale, che legittimerebbe il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale, né alcuna altra dichiarazione IMU con la quale il contribuente abbia portato a conoscenza l'Ente Impositore del verificarsi della condizione di sussistenza del diritto all'esenzione.
Al riguardo, si osserva che le norme che introducono delle esenzioni di imposta, essendo norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (Cfr. Cass. Civ., sez. 6°,
n. 37385/2022).
Conseguentemente, questo Giudice Monocratico aderisce al pacifico orientamento della Giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio fiscale, in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge (Cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 5190/2022; Cass. n. 21465/2020).
Inoltre, del pari infondata è l'ulteriore richiesta di determinazione dell'imposta tenendo conto della variazione catastale per fusione di immobili, richiesta e ottenuta dall'istante soltanto nel mese di giugno
2019, in quanto l'imposta in oggetto è annuale e la relativa pretesa si cristallizza il 01 gennaio di ciascun anno d'imposta; pertanto, la variazione catastale intervenuta in corso d'anno potrà essere tenuta in considerazione per il periodo d'imposta successivo.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, questo Giudice Monocratico ritiene non spettante l'esenzione IMU richiesta da Parte Ricorrente, per omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla spettanza dell'esenzione per abitazione principale, in violazione dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) e 2697 c.c. e, conseguentemente, corretta la determinazione dell'imposta relativa, e per l'effetto, rigetta il ricorso di Parte Ricorrente con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 200,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
NA IG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17892/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Via C.a.dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/10/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha notificato a mezzo pec ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 39024 del 22/07/2024, notificato il 27/08/2024, per il recupero dell'IMU per l'anno d'imposta 2019, per complessivi € 508,00.
Parte Ricorrente ha contestato la debenza del tributo in quanto richiesta per un appartamento acquistato come pertinenza della propria abitazione principale, così come dichiarato nello stesso atto di compravendita, con cui è stato successivamente fuso per incorporazione. In subordine, ha contestato l'entità dell'importo richiesto, in quanto calcolato sul possesso del cespite per 12 mesi senza tener conto della variazione catastale per fusione di immobili richiesta e ottenuta dall'istante e approvata nel giugno
2019.
Il 07/01/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino confermando la legittimità dell'imposta richiesta, legata al concetto di residenza anagrafica e dimora abituale non solo del soggetto passivo, ma dell'intero nucleo familiare, le cui agevolazioni spettano solo per un unico immobile nello stesso Comune, la cui pretesa si cristallizza al 01 gennaio di ciascun anno d'imposta.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle argomentazioni sostenute dalle Parti e della documentazione dagli stessi prodotta, questo
Giudice Monocratico rigetta il ricorso in quanto infondato.
Al riguardo, infatti, questo Giudice Monocratico osserva che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale;
inoltre, ai fini della spettanza dell'esenzione IMU per il possesso di un immobile adibito ad abitazione principale i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento oggetto di dichiarazione.
In particolare, l'art. 2 del D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) espressamente stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando l'apposito modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.
Ciò in quanto l'Ente Impositore deve essere portato a conoscenza del verificarsi di quelle situazioni che attestano il possesso da parte del contribuente dei requisiti che attribuiscono l'esenzione dall'imposta, di cui altrimenti non sarebbe a conoscenza.
Orbene, nel caso di specie Parte Ricorrente si è limitata a depositare l'atto di compravendita dell'immobile oggetto di tassazione, ma non ha prodotto alcuna documentazione specifica che dimostri l'avvenuta fusione per incorporazione dell'immobile tassato con la propria abitazione principale, che legittimerebbe il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale, né alcuna altra dichiarazione IMU con la quale il contribuente abbia portato a conoscenza l'Ente Impositore del verificarsi della condizione di sussistenza del diritto all'esenzione.
Al riguardo, si osserva che le norme che introducono delle esenzioni di imposta, essendo norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (Cfr. Cass. Civ., sez. 6°,
n. 37385/2022).
Conseguentemente, questo Giudice Monocratico aderisce al pacifico orientamento della Giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio fiscale, in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge (Cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 5190/2022; Cass. n. 21465/2020).
Inoltre, del pari infondata è l'ulteriore richiesta di determinazione dell'imposta tenendo conto della variazione catastale per fusione di immobili, richiesta e ottenuta dall'istante soltanto nel mese di giugno
2019, in quanto l'imposta in oggetto è annuale e la relativa pretesa si cristallizza il 01 gennaio di ciascun anno d'imposta; pertanto, la variazione catastale intervenuta in corso d'anno potrà essere tenuta in considerazione per il periodo d'imposta successivo.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, questo Giudice Monocratico ritiene non spettante l'esenzione IMU richiesta da Parte Ricorrente, per omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla spettanza dell'esenzione per abitazione principale, in violazione dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) e 2697 c.c. e, conseguentemente, corretta la determinazione dell'imposta relativa, e per l'effetto, rigetta il ricorso di Parte Ricorrente con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 200,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
NA IG