TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/05/2026, n. 2917
TAR
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Applicazione retroattiva della sanzione pecuniaria

    La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, introdotta nel 2014, non può essere applicata a illeciti commessi prima della sua entrata in vigore o a casi in cui il termine per la demolizione fosse già decorso prima di tale data. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la sanzione non può essere irrogata se il termine di 90 giorni fosse già inutilmente trascorso prima dell'entrata in vigore della legge.

  • Rigettato
    Mancata previa notifica dell'accertamento di inottemperanza

    La notifica del verbale di sopralluogo che accerta l'inottemperanza alla demolizione è avvenuta in data 20.02.2025, mentre il decreto di acquisizione è stato emesso il 27.02.2025. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ritiene che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale sia un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione (effetto traslativo ipso iure), e che il provvedimento di acquisizione abbia natura meramente dichiarativa. Pertanto, la mancata notifica del verbale di accertamento non inficia la legittimità del provvedimento acquisitivo.

  • Rigettato
    Opere oggetto di acquisizione diverse da quelle soggette a demolizione

    L'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprese eventuali aggiunte o modifiche successive, configurandosi come un dovere di 'restitutio in integrum'. Pertanto, l'ordine si estende anche alle opere accessorie, complementari e superfetazioni successive che condividono il carattere abusivo della costruzione originaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Gli abusi edilizi sono illeciti permanenti. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso. La sua applicazione a fronte della permanenza dell'illecito, anche se avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma, non viola il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/05/2026, n. 2917
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2917
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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