CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2024, n. 9425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9425 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria depositata;
udito il difensore avv. ZAMPETTI MANLIO FILIPPO del foro di BERGAMO anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato BOVA ALBERTO, in difesa entrambi di IC IR, che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9425 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 14 gennaio 2022 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti di MI AI, ha assolto l'imputato dal reato di tentato omicidio in danno di KI AN perché il fatto non costituisce reato„ ed ha confermato la condanna per il delitto di tentato omicidio in danno di MA AN e di porto illegale di una pistola, riducendo la pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione e condannandolo al risarcimento in favore solo di quest'ultima parte civile. Il g.u.p. aveva ritenuto il AI colpevole di tutti i delitti, commessi in data 17 maggio 2020, sulla base delle dichiarazioni delle vittime MA e KI AN e di una teste, secondo cui il 13raidich, marito di una loro cugina, si era presentato davanti a casa loro e aveva sparato contro il primo alcuni colpi di arma da fuoco, rimanendo al di là del cancello. L'imputato aveva ammesso di avere sparato un colpo in aria e altri colpi contro il muro dell'abitazione, ma solo dopo essersi assicurato che MA BO fosse rientrato in casa, perché voleva soltanto intimidirlo. Il giudice, invece, aveva ritenuto provata la volontà omicidiaria dell'imputato, in particolare per la pluralità dei colpi esplosi, la posizione dei fori degli spari sul muro dell'abitazione, indicanti che tutti erano stati diretti contro la porta, su cui KI AN si era affacciata e da cui MA AN era uscito, la posizione delle vittime all'esterno dell'abitazione, l'esplosione dei colpi in rapidissima successione, la loro potenzialità offensiva, nonostante la oggettiva imprecisione dell'arma alla distanza da cui era stata usata, il forte risentimento dell'imputato contro il AN e la sua famiglia. La Corte di appello, accogliendo solo in parte l'impugnazione, ha ribadito la sussistenza di una prova sufficiente per la condanna per il reato di omicidio tentato in danno di MA AN. La condotta è stata ritenuta idonea ad uccidere quest'ultimo, perché i colpi sono stati sparati volutamente contro di lui appena era uscito• da casa, chiamato dall'imputato proprio al fine di farlo avvicinare al cancello, e in rapida successione. L'affermazione del consulente balistico, circa la oggettiva imprecisione di tiro di quella pistola alla distanza da cui è stata usata, non esclude l'idoneità dell'atto: l'inidoneità dell'azione rileva solo in quanto assoluta, accertata con valutazione ex ante, e la semplice insufficienza del mezzo non la configura, potendo questo essere ritenuto inidoneo solo quando è tale ab origine. Gli atti, poi, sono stati ritenuti univocamente diretti a colpire detta vittima: secondo il consulente, la distanza rendeva quell'arma priva di una precisione tale da colpire l'obiettivo prescelto, ma gli spari erano idonei a produrre l'evento voluto perché, stante la loro 2 velocità, erano lesivi per il corpo umano, ed inoltre l'imputato ha chiamato la vittima per nome, proprio per farla avvicinare, riducendo così la loro reciproca distanza. Per le stesse ragioni è stata ritenuta provata la sussistenza del necessario dolo, stanti anche le minacce di morte rivolte in precedenza contro la vittima. La Corte ha, invece, escluso che sia provata in modo sufficiente per la condanna una identica volontà omicida
contro
KI AN, rimasta sulla porta e mai fatta diretto bersaglio degli spari. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso MI BR, per mezzo dei suoi difensori avv. Manlio Filippo Zampetti e avv. Alberto Bova, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di tentato omicidio. La sentenza ha tralasciato o non adeguatamente valutato le prove che contrastano con la ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione. La vittima stessa ha riferito che l'imputato ha sparato dapprima un colpo e solo in un secondo momento altri colpi in sequenza, dopo che egli aveva avuto, però, il tempo di tornare indietro e di cercare un riparo dentro casa. Il consulente balistico ha precisato che, alla distanza da cui è stata usata, quell'arma non ha una precisione tale da colpire il bersaglio, ed inoltre l'imputato ha sparato almeno uno dei colpi tenendo l'arma in posizione non canonica. Il giudice per le indagini preliminari, proprio alla luce della consulenza balistic:a, non concesse la misura cautelare, affermando che non era provata la volontà di uccidere in quanto, nonostante l'idoneità dell'arma, non era possibile individuare quali parti del corpo della vittima potevano essere attinte. La sentenza, inoltre, non ha tenuto conto delle dichiarazioni scritte dell'imputato, il quale ha ammesso di avere sparato, ma solo a fini intimidatori e solo dopo essersi accertato che il AN fosse rientrato in casa, fornendo una versione alternativa plausibile. La motivazione è contraddittoria, rispetto a tali prove, nelle parti in cui afferma che i quattro colpi sono stati sparati in rapida successione, essendo provata la soluzione di continuità tra il primo e gli altri tre, e che essi erano diretti contro la vittima, essendo invece diretti contro l'abitazione. Non tiene conto del fatto che il ricorrente, dopo avere chiamato il AN per farlo avvicinare, ha iniziato a sparare mentre questi era ancora lontano, mentre se avesse voluto ucciderlo l'avrebbe fatto avvicinare ancora. Esclude che egli abbia sparato un colpo in aria, ma il AI non lo ha mai detto, avendo solo detto di avere sparato con il braccio alzato. Asserisce una buona visibilità perché il 3 giardino era illuminato, ma tale circostanza non emerge da alcun elemento. Individua una conferma della volontà omicida nei video in cui il AI si esercita con la pistola e pronuncia, a detta del AN, minacce di morte contro di lui, ma quelle frasi non sono state mai tradotte e non se ne conosce, quindi, il contenuto. In definitiva, la condanna è stata pronunciata senza il rispetto del principio del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", essendo stata la versione alternativa proposta dall'imputato scartata nonostante la sua maggiore plausibilità rispetto alla tesi di una volontà onnicidiaria. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod.pen. La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche con una motivazione carente e senza tenere conto degli elementi positivi indicati, quali le ammissioni e la richiesta di scuse contenute nella dichiarazione scritta dell'imputato depositata all'udienza preliminare, la buona condotta processuale, la presenza di un solo precedente penale, risalente nel tempo, la presentazione di un'offerta risa rcitoria 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta il cui contenuto è stato ribadito nell'udienza pubblica, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Non sussistono, infatti, i vizi motivazionali sostenuti dal ricorrente in entrambi i motivi. 2. Il primo motivo è infondato, in quanto sostiene l'omessa o inadeguata valutazione delle prove, per avere la Corte di appello trascurato di esaminare quelle che contrastano con la ricostruzione del fatto proposta dall'accusa. Deve però ricordarsi che, sul punto oggetto di ricorso, la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado, in quanto ne ripete sia le conclusioni sia l'iter argomentativo. Secondo il consolidato principio di questa Corte, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.). La 4 motivazione della sentenza di secondo grado, pertanto, si integra con quella di primo grado, che ha dettagliatamente esaminato le risultanze della consulenza balistica e le dichiarazioni di tutti i testimoni, compresi due vicini di casa estranei allo stato di lite esistente tra l'imputato e la vittima, ricavandone la non compatibilità delle prove con la versione fornita dall'imputato, sia quanto alla modalità degli spari, sia quanto alla loro direzione ed efficacia, cioè gli elementi da cui ha dedotto la volontà omicidiaria del AI. La Corte di appello, pur richiamando la versione alternativa fornita dall'imputato, ha ribadito le medesime conclusioni, circa l'idoneità e univocità degli spari a commettere il delitto contestato in danno di MA AN, fondando la decisione sulle medesime prove, analogamente valutate. 2.1. Il ricorrente valorizza le proprie dichiarazioni, e parte di quelle della vittima, per sostenere di avere sparato contro quest'ultima solo quando si era ormai rifugiata in casa, ma trascura di citare le altre testimonianze, richiamate dal giudice di primo grado, secondo cui i colpi furono sparati in rapida successione e senza una significativa soluzione di continuità tra il primo colpo e i successivi, dal momento che KI AN vide chiaramente i lampi di fuoco dei primi tre spari (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado). Né si può dedurre una modalità diversa dalla dichiarazione di MA AN, riportata anche alla pagina 3 della sentenza di appello, in quanto essa conferma, in realtà, la rapida successione dei colpi, iniziati mentre egli si stava muovendo verso l'imputato, che lo aveva chiamato facendolo„ così, avvicinare a lui. Peraltro, che tutti i colpi siano stati esplosi in direzione della casa, e quindi in direzione di MA AN che ne era appena uscito, è stato accertato anche dal consulente balistico, come riferito alla pagina 3 della sentenza di primo grado. Quanto alla efficacia degli spari, la pur corretta affermazione del consulente circa la scarsa precisione dell'arma usata deve essere coniugata con la risultanza oggettiva, del ritrovamento di due fori ad altezza d'uomo in prossimità della porta dell'abitazione, dovuti a colpi di arma da fuoco potenzialmente idonei a colpire in zone vitali chi si fosse trovato nei suoi pressi. La conclusione delle due sentenze di merito, secondo cui la versione del ricorrente non è attendibile perché contrasta con le prove raccolte, è dunque, motivata ampiamente e senza alcuna contraddittorietà, sulla base di tutte le risultanze processuali. 2.2. Le ulteriori obiezioni mosse alla valutazione della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di tentato omicidio, poi, sono state esaminate e respinte puntualmente dalla sentenza impugnata, con motivazione logica e non contraddittoria. Il fatto di avere l'imputato iniziato a sparare senza attendere che il AN si avvicinasse ulteriormente è dipeso da un errore dello 5 stesso, e peraltro se egli avesse voluto solo intimidirlo avrebbe potuto sparare contro la casa, senza chiamarlo per farlo uscire. Il fatto di avere l'imputato detto di avere sparato un colpo in aria è stato dedotto, logicamente, dalla sua affermazione di avere sparato tenendo il braccio alto. Che vi fosse una buona visibilità nel giardino è stato dedotto dalla precisione dei colpi sparati e dal fatto che la vittima ha immediatamente riconosciuto l'imputato. Infine, la mancata traduzione dei messaggi video pubblicati dall'imputato sui sodal media è stata ritenuta irrilevante, risultando la loro portata minatoria evidente «anche solo dalla visione del filmato e dell'atteggiamento assunto dall'imputato», mostratosi mentre impugnava una pistola (vedi pagina 8 della sentenza) 2.3. L'assunto che traspare dal ricorso, secondo cui sussisterebbe il "ragionevole dubbio" che impedisce la condanna perché il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta di misura cautelare a carico dell'imputato, ritenendo che gli elementi acquisiti non provassero l'idoneità della condotta ad uccidere, piuttosto che a minacciare o a ferire, è palesemente infondato. La diversa valutazione di una prova, nelle varie fasi processuali, è fisiologica e non dimostra, in sé, l'insufficienza della stessa a fondare la condanna. Questa Corte, poi, non è chiamata a valutare la maggiore o minore correttezza della valutazione espressa nel corso delle indagini preliminari, che è per sua natura sommaria e provvisoria, rispetto a quella espressa all'esito del dibattimento. Il giudizio di legittimità consiste solo nel controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, ed «è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuno dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente si limita a riproporre i motivi di appello e le ragioni già esposte per la richiesta delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, che ha esaminato gli elementi positivi indicati e ne ha escluso la sussistenza, in particolare quanto alle ammissioni dell'imputato, rese solo dopo l'esito dei primi accertamenti, alla sua asserita resipiscenza, ritenuta non dimostrata, alla presentazione di un'offerta risarcitoria, oggettivamente inidonea a risarcire integralmente il danno, e comunque non conc:retizzatasi in una effettiva riparazione del danno. 6 Devono, pertanto, applicarsi i consolidati principi di questa Corte, secondo cui «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), e «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva;
non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria depositata;
udito il difensore avv. ZAMPETTI MANLIO FILIPPO del foro di BERGAMO anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato BOVA ALBERTO, in difesa entrambi di IC IR, che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9425 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 14 gennaio 2022 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti di MI AI, ha assolto l'imputato dal reato di tentato omicidio in danno di KI AN perché il fatto non costituisce reato„ ed ha confermato la condanna per il delitto di tentato omicidio in danno di MA AN e di porto illegale di una pistola, riducendo la pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione e condannandolo al risarcimento in favore solo di quest'ultima parte civile. Il g.u.p. aveva ritenuto il AI colpevole di tutti i delitti, commessi in data 17 maggio 2020, sulla base delle dichiarazioni delle vittime MA e KI AN e di una teste, secondo cui il 13raidich, marito di una loro cugina, si era presentato davanti a casa loro e aveva sparato contro il primo alcuni colpi di arma da fuoco, rimanendo al di là del cancello. L'imputato aveva ammesso di avere sparato un colpo in aria e altri colpi contro il muro dell'abitazione, ma solo dopo essersi assicurato che MA BO fosse rientrato in casa, perché voleva soltanto intimidirlo. Il giudice, invece, aveva ritenuto provata la volontà omicidiaria dell'imputato, in particolare per la pluralità dei colpi esplosi, la posizione dei fori degli spari sul muro dell'abitazione, indicanti che tutti erano stati diretti contro la porta, su cui KI AN si era affacciata e da cui MA AN era uscito, la posizione delle vittime all'esterno dell'abitazione, l'esplosione dei colpi in rapidissima successione, la loro potenzialità offensiva, nonostante la oggettiva imprecisione dell'arma alla distanza da cui era stata usata, il forte risentimento dell'imputato contro il AN e la sua famiglia. La Corte di appello, accogliendo solo in parte l'impugnazione, ha ribadito la sussistenza di una prova sufficiente per la condanna per il reato di omicidio tentato in danno di MA AN. La condotta è stata ritenuta idonea ad uccidere quest'ultimo, perché i colpi sono stati sparati volutamente contro di lui appena era uscito• da casa, chiamato dall'imputato proprio al fine di farlo avvicinare al cancello, e in rapida successione. L'affermazione del consulente balistico, circa la oggettiva imprecisione di tiro di quella pistola alla distanza da cui è stata usata, non esclude l'idoneità dell'atto: l'inidoneità dell'azione rileva solo in quanto assoluta, accertata con valutazione ex ante, e la semplice insufficienza del mezzo non la configura, potendo questo essere ritenuto inidoneo solo quando è tale ab origine. Gli atti, poi, sono stati ritenuti univocamente diretti a colpire detta vittima: secondo il consulente, la distanza rendeva quell'arma priva di una precisione tale da colpire l'obiettivo prescelto, ma gli spari erano idonei a produrre l'evento voluto perché, stante la loro 2 velocità, erano lesivi per il corpo umano, ed inoltre l'imputato ha chiamato la vittima per nome, proprio per farla avvicinare, riducendo così la loro reciproca distanza. Per le stesse ragioni è stata ritenuta provata la sussistenza del necessario dolo, stanti anche le minacce di morte rivolte in precedenza contro la vittima. La Corte ha, invece, escluso che sia provata in modo sufficiente per la condanna una identica volontà omicida
contro
KI AN, rimasta sulla porta e mai fatta diretto bersaglio degli spari. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso MI BR, per mezzo dei suoi difensori avv. Manlio Filippo Zampetti e avv. Alberto Bova, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di tentato omicidio. La sentenza ha tralasciato o non adeguatamente valutato le prove che contrastano con la ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione. La vittima stessa ha riferito che l'imputato ha sparato dapprima un colpo e solo in un secondo momento altri colpi in sequenza, dopo che egli aveva avuto, però, il tempo di tornare indietro e di cercare un riparo dentro casa. Il consulente balistico ha precisato che, alla distanza da cui è stata usata, quell'arma non ha una precisione tale da colpire il bersaglio, ed inoltre l'imputato ha sparato almeno uno dei colpi tenendo l'arma in posizione non canonica. Il giudice per le indagini preliminari, proprio alla luce della consulenza balistic:a, non concesse la misura cautelare, affermando che non era provata la volontà di uccidere in quanto, nonostante l'idoneità dell'arma, non era possibile individuare quali parti del corpo della vittima potevano essere attinte. La sentenza, inoltre, non ha tenuto conto delle dichiarazioni scritte dell'imputato, il quale ha ammesso di avere sparato, ma solo a fini intimidatori e solo dopo essersi accertato che il AN fosse rientrato in casa, fornendo una versione alternativa plausibile. La motivazione è contraddittoria, rispetto a tali prove, nelle parti in cui afferma che i quattro colpi sono stati sparati in rapida successione, essendo provata la soluzione di continuità tra il primo e gli altri tre, e che essi erano diretti contro la vittima, essendo invece diretti contro l'abitazione. Non tiene conto del fatto che il ricorrente, dopo avere chiamato il AN per farlo avvicinare, ha iniziato a sparare mentre questi era ancora lontano, mentre se avesse voluto ucciderlo l'avrebbe fatto avvicinare ancora. Esclude che egli abbia sparato un colpo in aria, ma il AI non lo ha mai detto, avendo solo detto di avere sparato con il braccio alzato. Asserisce una buona visibilità perché il 3 giardino era illuminato, ma tale circostanza non emerge da alcun elemento. Individua una conferma della volontà omicida nei video in cui il AI si esercita con la pistola e pronuncia, a detta del AN, minacce di morte contro di lui, ma quelle frasi non sono state mai tradotte e non se ne conosce, quindi, il contenuto. In definitiva, la condanna è stata pronunciata senza il rispetto del principio del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", essendo stata la versione alternativa proposta dall'imputato scartata nonostante la sua maggiore plausibilità rispetto alla tesi di una volontà onnicidiaria. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod.pen. La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche con una motivazione carente e senza tenere conto degli elementi positivi indicati, quali le ammissioni e la richiesta di scuse contenute nella dichiarazione scritta dell'imputato depositata all'udienza preliminare, la buona condotta processuale, la presenza di un solo precedente penale, risalente nel tempo, la presentazione di un'offerta risa rcitoria 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta il cui contenuto è stato ribadito nell'udienza pubblica, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Non sussistono, infatti, i vizi motivazionali sostenuti dal ricorrente in entrambi i motivi. 2. Il primo motivo è infondato, in quanto sostiene l'omessa o inadeguata valutazione delle prove, per avere la Corte di appello trascurato di esaminare quelle che contrastano con la ricostruzione del fatto proposta dall'accusa. Deve però ricordarsi che, sul punto oggetto di ricorso, la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado, in quanto ne ripete sia le conclusioni sia l'iter argomentativo. Secondo il consolidato principio di questa Corte, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.). La 4 motivazione della sentenza di secondo grado, pertanto, si integra con quella di primo grado, che ha dettagliatamente esaminato le risultanze della consulenza balistica e le dichiarazioni di tutti i testimoni, compresi due vicini di casa estranei allo stato di lite esistente tra l'imputato e la vittima, ricavandone la non compatibilità delle prove con la versione fornita dall'imputato, sia quanto alla modalità degli spari, sia quanto alla loro direzione ed efficacia, cioè gli elementi da cui ha dedotto la volontà omicidiaria del AI. La Corte di appello, pur richiamando la versione alternativa fornita dall'imputato, ha ribadito le medesime conclusioni, circa l'idoneità e univocità degli spari a commettere il delitto contestato in danno di MA AN, fondando la decisione sulle medesime prove, analogamente valutate. 2.1. Il ricorrente valorizza le proprie dichiarazioni, e parte di quelle della vittima, per sostenere di avere sparato contro quest'ultima solo quando si era ormai rifugiata in casa, ma trascura di citare le altre testimonianze, richiamate dal giudice di primo grado, secondo cui i colpi furono sparati in rapida successione e senza una significativa soluzione di continuità tra il primo colpo e i successivi, dal momento che KI AN vide chiaramente i lampi di fuoco dei primi tre spari (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado). Né si può dedurre una modalità diversa dalla dichiarazione di MA AN, riportata anche alla pagina 3 della sentenza di appello, in quanto essa conferma, in realtà, la rapida successione dei colpi, iniziati mentre egli si stava muovendo verso l'imputato, che lo aveva chiamato facendolo„ così, avvicinare a lui. Peraltro, che tutti i colpi siano stati esplosi in direzione della casa, e quindi in direzione di MA AN che ne era appena uscito, è stato accertato anche dal consulente balistico, come riferito alla pagina 3 della sentenza di primo grado. Quanto alla efficacia degli spari, la pur corretta affermazione del consulente circa la scarsa precisione dell'arma usata deve essere coniugata con la risultanza oggettiva, del ritrovamento di due fori ad altezza d'uomo in prossimità della porta dell'abitazione, dovuti a colpi di arma da fuoco potenzialmente idonei a colpire in zone vitali chi si fosse trovato nei suoi pressi. La conclusione delle due sentenze di merito, secondo cui la versione del ricorrente non è attendibile perché contrasta con le prove raccolte, è dunque, motivata ampiamente e senza alcuna contraddittorietà, sulla base di tutte le risultanze processuali. 2.2. Le ulteriori obiezioni mosse alla valutazione della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di tentato omicidio, poi, sono state esaminate e respinte puntualmente dalla sentenza impugnata, con motivazione logica e non contraddittoria. Il fatto di avere l'imputato iniziato a sparare senza attendere che il AN si avvicinasse ulteriormente è dipeso da un errore dello 5 stesso, e peraltro se egli avesse voluto solo intimidirlo avrebbe potuto sparare contro la casa, senza chiamarlo per farlo uscire. Il fatto di avere l'imputato detto di avere sparato un colpo in aria è stato dedotto, logicamente, dalla sua affermazione di avere sparato tenendo il braccio alto. Che vi fosse una buona visibilità nel giardino è stato dedotto dalla precisione dei colpi sparati e dal fatto che la vittima ha immediatamente riconosciuto l'imputato. Infine, la mancata traduzione dei messaggi video pubblicati dall'imputato sui sodal media è stata ritenuta irrilevante, risultando la loro portata minatoria evidente «anche solo dalla visione del filmato e dell'atteggiamento assunto dall'imputato», mostratosi mentre impugnava una pistola (vedi pagina 8 della sentenza) 2.3. L'assunto che traspare dal ricorso, secondo cui sussisterebbe il "ragionevole dubbio" che impedisce la condanna perché il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta di misura cautelare a carico dell'imputato, ritenendo che gli elementi acquisiti non provassero l'idoneità della condotta ad uccidere, piuttosto che a minacciare o a ferire, è palesemente infondato. La diversa valutazione di una prova, nelle varie fasi processuali, è fisiologica e non dimostra, in sé, l'insufficienza della stessa a fondare la condanna. Questa Corte, poi, non è chiamata a valutare la maggiore o minore correttezza della valutazione espressa nel corso delle indagini preliminari, che è per sua natura sommaria e provvisoria, rispetto a quella espressa all'esito del dibattimento. Il giudizio di legittimità consiste solo nel controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, ed «è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuno dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente si limita a riproporre i motivi di appello e le ragioni già esposte per la richiesta delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, che ha esaminato gli elementi positivi indicati e ne ha escluso la sussistenza, in particolare quanto alle ammissioni dell'imputato, rese solo dopo l'esito dei primi accertamenti, alla sua asserita resipiscenza, ritenuta non dimostrata, alla presentazione di un'offerta risarcitoria, oggettivamente inidonea a risarcire integralmente il danno, e comunque non conc:retizzatasi in una effettiva riparazione del danno. 6 Devono, pertanto, applicarsi i consolidati principi di questa Corte, secondo cui «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), e «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva;
non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente