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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9215 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39200/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 VIA RENZO DEL CHICCA, 1/A 43100 PARMA presso l'Avvocato SANTELLA LORENZA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
Controparte_1 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via P. Sottocorno 52 20129 MILANO presso P.IVA_1 l'Avvocato BARILE RUGGERO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1 accertare che il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo oggi opposti dovevano essere emessi nei confronti di e di conseguenza dichiarare la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo ai sensi dell'articolo 125 c.p.c.
Per Controparte_1
in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e pagina 1 di 3 condannare in proprio e quale titolare firmatario dell'omonima impresa Parte_1 individuale , a pagare a Parte_1 [...]
Parte_2
, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come
[...] previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
Motivi di fatto e di diritto della decisione quale titolare dell'impresa individuale CH ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 10.9.24 con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18. 435, 06 oltre interessi moratori e spese della procedura su istanza di
[...]
in Parte_2 relazione alla polizza fideiussoria n. 2362064 prestata a favore della Parte_3
volta a garantire l'obbligo di restituzione totale o parziale del contributo
[...] concesso all'impresa individuale Parte_1
A seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale e dell'escussione della garanzia da parte del beneficiario, la si è surrogata così chiedendo la restituzione di quanto versato. Controparte_1
L'opponente ha censurato la legittimità del decreto ingiuntivo per violazione dell'articolo 125 c.p.c. per essere l'ingiunzione affetta da errore formale – conseguente a quello presente nel ricorso monitorio – in quanto emessa nei confronti di e non già dell'impresa individuale CH di Parte_1
MO RC .
Ha quindi concluso per la revoca del decreto previa declaratoria della sua nullità.
L'opposta si è costituita contestando il fondamento della censura e concludendo per il rigetto dell'opposizione; in ogni caso ha chiesto la condanna di in proprio e quale titolare CP_2 firmatario dell'omonima impresa individuale a pagare la Parte_1 somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma ritenuta.
La causa è stata istruita in via documentale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di una nota difensiva.
La stessa viene decisa nei termini che si riportano di seguito.
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 3 La censura dell'opponente attiene alla pretesa violazione dell'articolo 125 c.p.c. poichè il decreto ingiuntivo doveva essere emesso a carico di e non di . Parte_1 Parte_1
E' bene evidenziare che l'opponente non contesta la propria legittimazione passiva riconoscendo di essere - pur sempre - titolare dell'impresa individuale CH, ma assume che l'omesso riferimento al ruolo di imprenditore inficerebbe la validità del provvedimento.
Premesso che la narrativa del ricorso menziona espressamente nel primo capoverso il ruolo dell'opponente laddove è indicato che la polizza è stata emessa nell'interesse del signor Parte_1 titolare firmatario della , si rileva come l'impresa individuale non è
[...] Parte_1 un ente distinto dal titolare, ma si identifica con la persona fisica dell'imprenditore.
Pertanto la domanda monitoria proposta nei confronti di un'impresa individuale – come accaduto – non può che intendersi indirizzata alla persona fisica del suo titolare, che è il soggetto passivamente legittimato. L'errore materiale presente nel dispositivo – per l'omessa indicazione dell'impresa - non incide sull' individuazione del debitore sì da risultare valido il decreto ingiuntivo.
Consegue la conferma del decreto che va dichiarato definitivo.
Le spese di giudizio - liquidate come in dispositivo nei valori minimi dello scaglione di riferimento essendo la delibazione circoscritta ad un'unica censura - seguono la soccombenza.
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, nella composizione sopra riportata, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 10.9.24 su istanza di Parte_2
che dichiara definitivo;
[...]
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di giudizio liquidate in Parte_1
€ 2.540 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché accessori di legge.
Milano, 1 dicembre 2025
Il giudice Carmela Gallina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39200/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 VIA RENZO DEL CHICCA, 1/A 43100 PARMA presso l'Avvocato SANTELLA LORENZA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
Controparte_1 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via P. Sottocorno 52 20129 MILANO presso P.IVA_1 l'Avvocato BARILE RUGGERO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1 accertare che il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo oggi opposti dovevano essere emessi nei confronti di e di conseguenza dichiarare la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo ai sensi dell'articolo 125 c.p.c.
Per Controparte_1
in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e pagina 1 di 3 condannare in proprio e quale titolare firmatario dell'omonima impresa Parte_1 individuale , a pagare a Parte_1 [...]
Parte_2
, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come
[...] previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
Motivi di fatto e di diritto della decisione quale titolare dell'impresa individuale CH ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 10.9.24 con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18. 435, 06 oltre interessi moratori e spese della procedura su istanza di
[...]
in Parte_2 relazione alla polizza fideiussoria n. 2362064 prestata a favore della Parte_3
volta a garantire l'obbligo di restituzione totale o parziale del contributo
[...] concesso all'impresa individuale Parte_1
A seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale e dell'escussione della garanzia da parte del beneficiario, la si è surrogata così chiedendo la restituzione di quanto versato. Controparte_1
L'opponente ha censurato la legittimità del decreto ingiuntivo per violazione dell'articolo 125 c.p.c. per essere l'ingiunzione affetta da errore formale – conseguente a quello presente nel ricorso monitorio – in quanto emessa nei confronti di e non già dell'impresa individuale CH di Parte_1
MO RC .
Ha quindi concluso per la revoca del decreto previa declaratoria della sua nullità.
L'opposta si è costituita contestando il fondamento della censura e concludendo per il rigetto dell'opposizione; in ogni caso ha chiesto la condanna di in proprio e quale titolare CP_2 firmatario dell'omonima impresa individuale a pagare la Parte_1 somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma ritenuta.
La causa è stata istruita in via documentale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di una nota difensiva.
La stessa viene decisa nei termini che si riportano di seguito.
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 3 La censura dell'opponente attiene alla pretesa violazione dell'articolo 125 c.p.c. poichè il decreto ingiuntivo doveva essere emesso a carico di e non di . Parte_1 Parte_1
E' bene evidenziare che l'opponente non contesta la propria legittimazione passiva riconoscendo di essere - pur sempre - titolare dell'impresa individuale CH, ma assume che l'omesso riferimento al ruolo di imprenditore inficerebbe la validità del provvedimento.
Premesso che la narrativa del ricorso menziona espressamente nel primo capoverso il ruolo dell'opponente laddove è indicato che la polizza è stata emessa nell'interesse del signor Parte_1 titolare firmatario della , si rileva come l'impresa individuale non è
[...] Parte_1 un ente distinto dal titolare, ma si identifica con la persona fisica dell'imprenditore.
Pertanto la domanda monitoria proposta nei confronti di un'impresa individuale – come accaduto – non può che intendersi indirizzata alla persona fisica del suo titolare, che è il soggetto passivamente legittimato. L'errore materiale presente nel dispositivo – per l'omessa indicazione dell'impresa - non incide sull' individuazione del debitore sì da risultare valido il decreto ingiuntivo.
Consegue la conferma del decreto che va dichiarato definitivo.
Le spese di giudizio - liquidate come in dispositivo nei valori minimi dello scaglione di riferimento essendo la delibazione circoscritta ad un'unica censura - seguono la soccombenza.
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, nella composizione sopra riportata, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 10.9.24 su istanza di Parte_2
che dichiara definitivo;
[...]
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di giudizio liquidate in Parte_1
€ 2.540 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché accessori di legge.
Milano, 1 dicembre 2025
Il giudice Carmela Gallina
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