Art. 47. Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957
Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1 giugno 1957, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.
L'assegno personale corrisposto ai marittimi pensionati gia' imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda - e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183 , hanno subito un declassamento delle loro competenze medie - e' aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49.
La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965 purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.
L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potra' superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.
Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, e' posto a carico della Gestione marittimi ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 56.
Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite alla assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.
Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1 giugno 1957, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.
L'assegno personale corrisposto ai marittimi pensionati gia' imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda - e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183 , hanno subito un declassamento delle loro competenze medie - e' aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49.
La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965 purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.
L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potra' superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.
Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, e' posto a carico della Gestione marittimi ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 56.
Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite alla assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.