Sentenza 15 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2024, proposto da NC De ON e LV TO, rappresentati e difesi dall'avvocato LV TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RR MA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I – n. 682/2024
nonché per l’accertamento della nullità della nota dell’Ufficio Avvocatura prot. n. 0015090 del 05-07-2024 per elusione della sentenza del Tar Campania, Salerno, n. 682/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NI FI e uditi per le parti i difensori TO LV e MA RR;
Premesso che, con il ricorso per ottemperanza notificato al Comune di Castellabate il 22 luglio 2024 e depositato il 29 luglio 2024, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR di Salerno numero 682 del 21 marzo 2024;
Che, con la suddetta sentenza n. 682 del 2024, il TAR aveva accolto il ricorso con cui era stata impugnata la delibera del consiglio comunale numero 29 del 2022, avente ad oggetto il riconoscimento di uso pubblico della viabilità di alcune particelle catastali e del tratto viario denominato via Carlo Alberto dalla Chiesa e, in generale, della viabilità a monte del cosiddetto Lungomare delle Tartarughe, annullando gli atti impugnati;
Che, con la sentenza numero 1877 del 15 ottobre 2024 questo Tribunale ha definito il giudizio di ottemperanza in epigrafe, ritenendo il ricorso parzialmente fondato; in particolare, il TAR ha ritenuto, avendo il Comune provveduto al pagamento delle spese processuali, cessata la materia del contendere limitatamente alle spese; per la restante parte, ha accolto il ricorso ed ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, procedendo al distacco dell’energia elettrica, alla rimozione dei cartelli stradali sulla regolazione del traffico e sulla denominazione delle strade, entro il termine di 30 giorni; inoltre, il TAR ha dichiarato inefficace la nota comunale di cui era stato chiesto l’accertamento di nullità e ha respinto la domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora; infine ha nominato il Commissario ad acta, nella persona del responsabile dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Castellabate;
Con successiva ordinanza numero 345 del 20 febbraio 2025, il TAR ha proceduto alla sostituzione del Commissario ad acta, individuandolo nel dirigente del Genio Civile di Salerno, riservandosi la determinazione del compenso del Commissario ad acta con separato provvedimento, su domanda dello stesso;
Con ulteriore ordinanza numero 938 del 21 maggio 2025, il Tar ha disposto la proroga del termine assegnato al Commissario ad acta;
Quindi il TAR, con ordinanza numero 1333 del 22 luglio 2025, preso atto della relazione definitiva del Commissario ad acta, dell’incidente di esecuzione proposto dalla parte ricorrente e della relazione integrativa del Commissario ad acta, ha ritenuto di confermare l’obbligo del Commissario ad acta di esercitare tutti i poteri sostitutivi, al fine di assicurare l’integrale esecuzione della sentenza, con particolare riferimento alla rimozione dei residui numeri civici e alla rimozione dei pozzetti lungo i tratti di strada interessati dalla sentenza ed ha prorogato ulteriormente l’incarico conferito al Commissario ad acta, assegnando termine fino al 30 settembre 2025 per concludere l’incarico;
Considerato che il Commissario ad acta ha depositato la propria relazione il 1 ottobre 2025, esponendo che le condotte ostruzionistiche del Comune non avrebbero permesso di espletare completamente l’incarico conferito e chiedendo di sanzionare la condotta comunale e valutare la possibilità di procedere alla nomina di un tecnico esterno incaricato della predisposizione e redazione della documentazione necessaria ad una valutazione di incidenza ambientale, così da consentire il completamento dei lavori;
Rilevato che il Commissario ad Acta, con nota prot. n. 24217 del 12/09/2025, aveva formalmente diffidato l’impresa appaltatrice a procedere alla chiusura e sigillatura dei pozzetti di derivazione ubicati nei tratti viari oggetto della Sentenza T.A.R. Campania, Salerno, n. 682/2024, senza subordinare l’esecuzione ad ulteriori condizioni o richieste economiche;
Inoltre, con la Delibera n.4 (prot. n. 24274 del 15/09/2025) in sostituzione della Giunta Comunale di Castellabate, il Commissario ad acta aveva approvato alcune tavole rettificate, allegate al preliminare del PUC, al fine di conformare le stesse alla nominata sentenza del T.A.R. procedendo quindi alla sostituzione ad ogni effetto di legge della Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15/05/2025, limitatamente all’approvazione delle tavole n.14, 15 e 16;
Rilevato, peraltro, che in data 16 settembre 2025, con prot. n. 24387, è stata comunicata da parte del Responsabile dell’Area V del Comune di Castellabate un’ordinanza di sospensione dei lavori; con tale provvedimento è stato eccepito che le attività impartite mediante l’Ordine di Servizio del Commissario ad Acta, emesso in sostituzione del R.U.P. e in prosecuzione del precedente Ordine di Servizio n. 27 dello stesso R.U.P. non avrebbero potuto essere eseguite in mancanza della VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale);
Considerato che, con nota depositata il 2 ottobre 2025 il Commissario ad acta chiede la liquidazione del compenso, per onorario di euro 11.115,70, spese per trasferimenti di euro 182,52, spese generali di euro 1111,57, per un totale pari ad euro 12.409,80, oltre Iva se dovuta e cassa previdenziale al netto dell’aliquota percentuale in detrazione all’importo spettante per ritenuta d’acconto;
Che il Commissario ha esposto di essere intervenuto in tutti i procedimenti formali (Delibere di Giunta, Ordini di Servizio) e nell'attuazione di misure concrete (rimozione numeri civici e della segnaletica stradale, rettifica tabelle P.U.C.), all'attualità restando per la definitiva ed esaustiva conformazione alla sentenza solo i lavori materiali di sigillatura dei pozzetti, i quali sono stati tempestivamente ordinati con la Delibera n. 3 e specificatamente descritti nelle disposizioni tecniche operative di esecuzione materiale del 5 agosto 2025 (prot. n. 20992) ma tali lavori risultano attualmente sospesi, come comunicato dalla società appaltatrice con nota trasmessa via PEC in data 19 settembre 2025;
Considerato che parte ricorrente, con memoria del 25 novembre 2025, espone che la sentenza 682 del 2024 è passata in giudicato, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato 8267 del 24 ottobre 2025; afferma che l’opera del Commissario non potrebbe dirsi conclusa, chiede l’applicazione di una penalità di mora a carico del Comune e la proroga del mandato del Commissario ad acta, con ratifica dell’attività svolta e autorizzazione a procedere in via sostitutiva all’attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale, anche mediante la nomina di un tecnico esterno, con oneri a carico del Comune inadempiente, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la sigillatura definitiva dei pozzetti e dei fori residui attraverso il riempimento con malta cementizia, secondo le modalità tecnico-operative impartite dal Commissario ad acta, chiede che sia dichiarata la nullità del provvedimento di sospensione dei lavori del 16 settembre 2025 e chiede che sia ordinato al Comune di provvedere alla definitiva e integrale sostituzione delle tavole numero 14, 15, 16 del preliminare del Piano urbanistico comunale, inserendo negli atti ufficiali del Piano le tavole rettificate approvate dal Commissario ad acta con delibera numero 4 del 12 settembre 2025, con condanna del Comune, oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 114 comma 4 lettera e) del codice, nella misura di euro 500 per ogni giorno di ritardo, al pagamento delle spese difensive, da distrarsi al procuratore antistatario;
Ritenuto che, in seguito alla acquisizione dei chiarimenti richiesti con ordinanza istruttoria n. 2182 del 17 dicembre 2025, il TAR debba definire l’incidente di esecuzione provocato dal Commissario ad acta e sviluppato da parte ricorrente;
Ritenuto, al riguardo, che il completamento dei lavori di rimozione dei pozzetti stradali debba essere eseguito conformemente alle prescrizioni impartite dal Commissario ad acta per la sigillatura definitiva dei pozzetti e dei fori residui, senza la necessità di ulteriori adempimenti amministrativi e tantomeno della valutazione di incidenza ambientale; l’ordinanza di sospensione dei lavori adottata al riguardo dal Comune deve essere dichiarata nulla, per carenza di potere, non essendo consentito alla pubblica amministrazione esercitare le proprie competenze amministrative dopo l’insediamento, con poteri sostitutivi, del Commissario ad acta;
Ritenuto, invece, che l’adozione del Piano urbanistico comunale in data 31 dicembre 2025 non costituisce violazione o elusione del giudicato, trattandosi di attività complessa, non coperta dal giudicato e rientrante negli ordinari poteri amministrativi di pianificazione territoriale spettanti al Comune, fermo restando che la definitiva conformazione grafica delle tavole allegate al Piano urbanistico comunale dovrà essere perfettamente corrispondente alla natura privata delle strade di proprietà di parte ricorrente, così come definita dal giudizio di legittimità e dal conseguente giudizio di ottemperanza; la violazione del giudicato non è, allo stato, ravvisabile dal momento che nelle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico comunale, adottato e non ancora approvato, non risulta negata la natura privata delle strade in questione e che l’Amministrazione comunale, con atto in data 15 gennaio 2026 del responsabile dell’Area quinta, demanio e urbanistica, ha dichiarato di recepire il contributo di parte per la modifica delle tavole di piano numero 14, numero 15 e numero 16, classificando le strade della località Ogliastro, oggetto della vertenza con parte ricorrente, non come strade pubbliche e comunali, bensì come strade private;
Ritenuta, pertanto, conclusa l’attività del Commissario ad acta, non essendo necessario attivare alcuna procedura di valutazione di incidenza ambientale e non essendo necessario intervenire direttamente sugli elaborati grafici allegati al Piano urbanistico comunale, per le ragioni precedentemente esposte;
Ritenuto, pertanto, di liquidare il compenso spettante al Commissario ad acta;
Ritenuto che la liquidazione del compenso del commissario ad acta può avvenire in via equitativa, tenendo conto dell'effettiva attività compiuta, anche in applicazione dell'art. 51 del D.P.R. n. 115/2002 che, nel prevedere che nella determinazione dell'onorario "il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita", consente una valutazione sostanzialmente discrezionale di carattere equitativo (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, Ordinanza 06/05/2020, n. 468);
Ritenuto congruo, in applicazione della normativa vigente e dei parametri richiamati, liquidare il compenso di cui trattasi nella misura di euro 11.115,70 per onorario, di euro 182,52 per spese di trasferimenti, di euro 1.111,57 per spese generali, per un totale pari ad euro 12.409,80, oltre Iva se dovuta e cassa previdenziale, con applicazione della ritenuta fiscale d’acconto nella misura dovuta per legge;
Ritenuto di porre a carico della Amministrazione comunale inottemperante il pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta;
Ritenuto, infine, di compensare le spese dell’incidente di esecuzione, per la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza sulle rispettive domande ed eccezioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima):
Definisce l’incidente di esecuzione nei sensi in motivazione.
Liquida in euro 12.409,80 il compenso del Commissario ad acta e lo pone a carico del Comune di Castellabate.
Ordina al Comune di Castellabate di corrispondere al Commissario ad acta il compenso così liquidato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Compensa le spese dell’incidente di esecuzione.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO ME, Presidente
NI FI, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI FI | TO ME |
IL SEGRETARIO