Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11428
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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L'esclusione dell'applicabilità del capo primo della legge n. 392 del 1978, che concerne la locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, posta dall'art. 26 di tale legge con riferimento alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata , riguarda esclusivamente il rapporto tra l'ente e l'assegnatario; mentre se quest'ultimo conceda in locazione l'alloggio ad un terzo, il rapporto resta soggetto alla disciplina dell'equo canone, essendo il conduttore del tutto estraneo al rapporto tra ente proprietario ed assegnatario.

In tema di edilizia economica e popolare, è valido ed efficace il contratto di sublocazione stipulato con un terzo da un assegnatario, avente per oggetto l'alloggio assegnatogli, purché questi abbia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall'ente concedente; peraltro, in caso di successiva revoca di detta autorizzazione, la sublocazione perde efficacia solo "ex nunc".

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  • 1Sublocazione: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11428
Data del deposito : 1 agosto 2002

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