Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
L'esclusione dell'applicabilità del capo primo della legge n. 392 del 1978, che concerne la locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, posta dall'art. 26 di tale legge con riferimento alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata , riguarda esclusivamente il rapporto tra l'ente e l'assegnatario; mentre se quest'ultimo conceda in locazione l'alloggio ad un terzo, il rapporto resta soggetto alla disciplina dell'equo canone, essendo il conduttore del tutto estraneo al rapporto tra ente proprietario ed assegnatario.
In tema di edilizia economica e popolare, è valido ed efficace il contratto di sublocazione stipulato con un terzo da un assegnatario, avente per oggetto l'alloggio assegnatogli, purché questi abbia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall'ente concedente; peraltro, in caso di successiva revoca di detta autorizzazione, la sublocazione perde efficacia solo "ex nunc".
Commentario • 1
- 1. Sublocazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11428 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GA FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - rel. Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI GA, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EDOARDO CANNELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI ES, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CUOMO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO MERCOGLIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3523/99 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 19/5/1999, depositata il 27/05/99; rg.946/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LD FR, assegnatario in attesa di riscatto di un alloggio di edilizia pubblica di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli, da lui ceduto in sublocazione a AC AE, conveniva quest'ultimo avanti al pretore di Napoli per la determinazione dell'equo canone e per la condanna del conduttore al pagamento di quanto dovutogli a titolo di differenza tra il canone legale e quello effettivamente corrisposto. Si costituiva il AC che resisteva alla domanda, eccependo la decadenza del LD dall'assegnazione, la prescrizione quinquennale, la revoca dell'autorizzazione alla sublocazione data a suo tempo al LD e la inapplicabilità alla fattispecie delle norme della legge n^. 392/78.
Il pretore, con sentenza 24/11/98, determinava l'equo canone dall'agosto 1978 all'agosto 1995 e condannava il AC al pagamento della differenza tra canone legale e canone corrisposto. Proponeva appello il AC riproponendo le eccezioni di cui sopra.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 27/5/99, in parziale accoglimento dell'appello, condannava il AC al pagamento delle predette somme limitatamente al periodo dall'agosto 1991 all'agosto 1996.
Osservava che il contratto di sublocazione era stato validamente stipulato in forza di autorizzazione dell'IACP; che la revoca di tale autorizzazione aveva effetto ex nunc e quindi dal 5/3/97; che la norma di cui all'art. 26, 1^ comma lett. B, della legge n^. 392/78 riguardava il solo rapporto tra ente e assegnatario;
che dovevasi accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n^. 3 cc, già sollevata in primo grado e riproposta in appello.
AC AE ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.
Resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la carenza di legittimazione del LD per radicale nullità del contratto stante il divieto di sublocazione stabilito dall'art. 26 legge 8/8/1977 n^. 513. Afferma che il contratto è nullo dalla data di entrata in vigore della predetta legge, cosicché il LD non sarebbe legittimato a chiedere l'applicazione della legge dell'equo canone per il periodo dedotto in lite.
La censura non merita accoglimento. Questa Corte si è più volte pronunciata su tale questione e ha ritenuto la validità e l'efficacia della autorizzazione dell'IACP a sublocare l'alloggio (vedi Cass. 4/3/1981 n^. 1263 e Cass. Sez. Un. 27/4/1993 n^. 4913);
autorizzazione che è stata regolarmente rilasciata, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e negli scritti delle parti, in data 20/4/1973.
Deriva da ciò la validità e l'efficacia del contratto di sublocazione sino alla data del decreto 5/3/1997, con il quale fu operata la revoca dell'assegnazione dell'alloggio; revoca che, come esattamente rilevato dal giudice a quo, ha efficacia ex nunc. Con la seconda censura il ricorrente deduce la violazione dell'art. 26, comma 1^, lett. b della legge n^. 392/78, che esclude l'applicabilità delle norme sull'equo canone alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato.
Anche tale censura è infondata. Infatti, come ritenuto da questa Corte, l'esclusione dell'applicabilità del capo primo della legge n^. 392 del 1978, che concerne la locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, posto dall'art. 26 di tale legge con riferimento alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata, riguarda esclusivamente il rapporto tra l'ente e l'assegnatario; mentre, ove quest'ultimo conceda in locazione l'alloggio ad un terzo, il rapporto resta soggetto alla disciplina dell'equo canone, essendo il conduttore del tutto estraneo al rapporto tra ente proprietario ed assegnatario. (Vedi Cass. 3/5/1988 n^. 3312). In conseguenza del rigetto delle censure che precedono deve altresì ritenersi l'infondatezza anche delle due ultime censure, giacché con esse il ricorrente ritorna sul tema, già trattato, della invalidità del contratto e lamenta la mancata condanna del LD alla restituzione delle somme da lui percepite in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, Euro 65,00 oltre gli onorari in favore del resistente, che liquida in euro ottocento.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002