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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa RG Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6143/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), in proprio, nonché rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente dall'avv. Raffaele Cioffi, giusta mandato in atti;
appellante
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
;
[...] appellate contumaci
CONCLUSIONI
L'appellato, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa è passata in decisione secondo il rito speciale vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso in appello del 27.7.2017, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
825/2016 del 6.2.2017, con cui il Giudice di Pace di San Severo ha accolto la sua opposizione al verbale di contestazione di violazione al Codice della strada della Polizia Stradale di n. CP_1
1 SCV0003177996 del 17.12.2012, ma, al contempo, ha declinato la propria competenza in relazioni alle opposizioni promosse contro altri sette verbali aventi ad oggetto infrazioni commesse in diversi circondari.
L'appellante ha riferito, in particolare, di avere proposto opposizione ai verbali n.
SCV0003179176 e SCV0003179468 della Polizia Stradale di SCV0003172216 della Po- CP_5 lizia Stradale di Rimini, SCV0003172813 e SCV0003172830 della Polizia Stradale di Pescara,
SCV0003173843 della Polizia Stradale di SCV0003177205 della Polizia Stradale di Isernia CP_3
e SCV0003177996 della Polizia Stradale di con ricorso al Giudice di Pace di Potenza;
che CP_1 quest'ultimo, con ordinanza n. 299/2013, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudi- ce di Pace di San Severo, il quale, a seguito della riassunzione del 19.12.2013, ha deciso la causa annullando il verbale elevato dalla Polizia Stradale di e dichiarando la propria incompetenza CP_1 per tutti gli altri.
La parte ha quindi lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudi- ce ha declinato la propria competenza nonostante la causa fosse stata riassunta a seguito di ordinan- za di incompetenza del Giudice di Pace di Potenza;
ha quindi rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di San Severo e, per l'effetto, che sia riformata la decisione di quest'ultimo disponendo l'annullamento, per le medesime ragioni che hanno portato all'annullamento del verbale della Polizia Stradale di di tutti gli altri verbali CP_1 impugnati;
in subordine, ha chiesto di “ricondurre, ex art. 198 comma 1 C.d.s., tutti i verbali oppo- sti all'annullato verbale di accertamento n. SCV0003177996 […] e per l'effetto ridurre a quanto di diritto la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti sulla patente”; il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.- Con ordinanza del 21.6.2022, rilevato che il ricorso in appello era stato notificato alle
Prefetture anziché all'Avvocatura di Stato territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 R.D.
1611/1933, è stata assegnato un termine all'appellato per rinnovare le notifiche del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica in rinnovazione, nessuno si è costituito per le Prefettu- re appellate, sicché ne va dichiarata la loro contumacia.
In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza.
III.- In premessa, va evidenziato che l'appellante ha rappresentato – con note dell'1.9.2023, del 3.9.2024 e del 19.11.2025 – di aver verificato “lo sgravio delle posizioni relative alle violazioni comminate dalle Prefetture di e ”, esprimendo tuttavia la propria “riserva in esito CP_5 CP_6
2 al presente giudizio” e insistendo per l'accoglimento integrale delle conclusioni, ivi incluse quelle relative ai verbali de quibus; sicché, si ritiene che non sussista alcuna parziale cessazione della materia del contendere in ordine ai predetti verbali, avendo il manifestato la perduranza del Pt_1 proprio interesse a ottenere una pronuncia sul punto.
Ciò detto, è necessario scrutinare il primo motivo di appello, con cui l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace di San Severo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sui verbali SCV0003179176,
SCV0003179468, SCV0003172216, SCV0003172813, SCV0003172830, SCV0003173843 e
SCV0003177205, pur essendo stato il giudizio riassunto a seguito di precedente ordinanza del
Giudice di Pace di Potenza che ha declinato la propria competenza in favore del primo, con riguardo a tutti gli atti opposti, ritenendo che “non potendo conoscere con precisione i luoghi e gli orari in cui sono state commesse le violazioni, si deve intendere, ai fini della competenza, il Giudice del luogo in cui è stata effettuata l'ultima rilevazione del controllo della velocità” e, cioè “quello del Comune di San Severo (FG) 'porta d'uscita'” (cfr. ordinanza del 23.9.2013 del Giudice di Pace di Potenza).
Il motivo è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
In tema di difetto di competenza, l'art. 44 c.p.c. prevede espressamente che “l'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28”; la norma, chiaramente ispirata dal principio di economia processuale di cui all'art. 111 Cost., ha, dunque, come effetto precipuo quello di determinare il radicamento di una nuova competenza funzionale in assenza di istanza di regolamento ex art. 47 c.p.c. e a patto che il giudizio sia stato riassunto entro i tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c., in capo al giudice individuato nell'ordinanza di incompetenza.
Sicché, facendo applicazione di tale regola al caso di specie, risulta che la competenza territoriale a decidere sulle opposizioni promosse dall'appellante appartenga funzionalmente al
Giudice di Pace di San Severo, per effetto della mancata proposizione di istanza di regolamento contro l'ordinanza n. 299/2013 del 23.9.2013 del Giudice di Pace di Potenza e della tempestiva riassunzione del giudizio da parte del con ricorso del 19.12.2013. Pt_1
Pertanto, la decisione di primo grado deve essere riformata nella parte in cui il Giudice ha erroneamente dichiarato la propria incompetenza, violando l'art. 44 c.p.c., in relazione alle
3 opposizioni proposte contro i verbali n. SCV0003179176, SCV0003179468, SCV0003172216,
SCV0003172813, SCV0003172830, SCV0003173843 e SCV0003177205.
Atteso il radicamento della competenza del Giudice di Pace di San Severo ai sensi dell'art. 44 c.p.c. con riguardo a tutti i verbali opposti in primo grado, deve essere esaminato anche il secondo motivo di appello proposto dal il quale ha chiesto che, accolto il primo motivo, la Pt_1 sentenza sia riformata nel merito disponendo l'annullamento di tutti gli altri verbali per le stesse ragioni che hanno condotto all'annullamento di quello della Polizia Stradale di n. CP_1
SCV0003177996 (e, cioè, per la mancanza di prova “della periodicità della taratura e funzionalità dell'apparecchio”, cfr. pag. 2 della sentenza).
A tal fine, è indispensabile muovere dalla considerazione che, nei giudizi in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del Codice della strada grava sull'Amministrazione, in quanto attrice in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) dell'illecito, in ossequio all'ordinario riparto probatorio stabilito dall'art. 2967 c.c.; sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ribadire che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”
(Cass. civ. n. 1921/2019).
Con particolare riguardo all'onere probatorio in caso di contestazione della violazione al
Codice della strada rilevata mediante strumenti elettronici del tipo Autovelox o Tutor (SCIVE), la giurisprudenza di legittimità ha subìto, ormai da oltre un decennio, un revirement determinato dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45, comma 6 C.d.S., “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Tale declaratoria di incostituzionalità deriva dal fatto che, in ordine alla predetta norma si è venuto a creare un costante orientamento giurisprudenziale, divenuto diritto vivente, secondo cui non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa. Invero, una siffatta
4 interpretazione collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, ovvero del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. È, infatti, evidente che l'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare irragionevole, atteso che i fenomeni di obsolescenza e deterioramento, cui le apparecchiature in parola sono soggette, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle stesse, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Del resto, solo la custodia e la conservazione dell'affidabilità dell'omologazione e della taratura di tali strumentazioni consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici” (Corte cost.
113/2015).
A seguito di tale pronuncia, la Cassazione ha uniformemente riconosciuto “l'obbligo, […] di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità 'SICVE-Tutor'”, dal quale deriva che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata” (Cass. civ. n. 6579/2023;
Cass. civ. n. 21327/2022; Cass. civ. n. 3538/2021; Cass. civ. n. 18354/2018; Cass. civ. n. 533/2018;
Cass. civ. n. 9645/2016;).
Nel caso di specie, risulta che il ha effettivamente contestato – fin dal primo grado Pt_1
– il funzionamento degli apparecchi con cui sono state effettuate le rilevazioni delle violazioni asseritamente commesse dallo stesso sull'autostrada A14 Bologna – Bari in data 17.12.2012 (cfr. ricorso sub 8), tanto che il Giudice di Pace di San Severo, ritenuta la mancanza di prova della periodicità della taratura e funzionalità dell'apparecchio, ha disposto l'annullamento dell'unico verbale per cui ha ritenuto di essere competente, cioè quello redatto dalla Polizia Stradale di CP_1 sicché, in primo grado, le Prefetture avrebbero dovuto fornire prova, in applicazione della richiamata giurisprudenza, della periodica taratura e funzionalità degli apparecchi coinvolti nelle misurazioni relative a ciascun verbale.
Ciò posto, dagli atti del giudizio di primo grado, risulta che:
- con riguardo al verbale SCV0003179176, avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di Solarolo (RA), sono stati prodotti il “Rapporto di verifica dell'installazione” del 2008, il
5 “Rapporto di attivazione” del 2008, il “Report di verifica Sincronismo Orologi GPS” del
21/12/2011 (con data taratura 11/7/2011), la “Scheda Cartello” del 2008, i “Report di verifica letture targhe” con data collaudo del 19.3.2012, i “Report di verifica classificazione del veicolo” con data collaudo del 19.3.2012, il “Rapporto di verifica dell'installazione” e il “Rapporto di attivazione” del 2009; “Report di misurazione del tratto autostradale” e un certificato di taratura del Laboratorio Metrologico Nemko del 27.2.2008;
- con riguardo al verbale SCV0003179468, avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di non è stata prodotta alcuna documentazione;
CP_4
- con riguardo al verbale SCV0003172216, avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di Cesena, è stata prodotta la “Scheda Cartello”, i “Report di verifica lettura targhe” del
19.3.2012, i “Report di verifica classificazione veicoli” del 19.3.2012;
- con riguardo al verbale SCV0003172813, avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di Silvi (TE), non è stata prodotta agli atti del giudizio di primo grado alcuna documentazione;
- con riguardo al verbale SCV0003172830, avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di Rocca San Giovanni (CH), e al verbale SCV0003173843, avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di Casalbordino (CH), non è stata prodotta agli atti del giudizio di primo grado alcuna documentazione;
- con riguardo al verbale SCV0003177205 avente a oggetto l'infrazione commessa nel Comune di Termoli (CB), non è stata prodotta agli atti del giudizio di primo grado alcuna documentazione;
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che le Prefetture opposte non abbiano fornito la prova della taratura periodica dei sistemi Tutor/SCIVE, a mezzo dei quali sono state effettuate le rilevazioni delle infrazioni contestate al dal momento che – con riferimento al Pt_1 verbale SCV0003179176 – è stato prodotto un certificato risalente al 2009 e, quindi, non aggiornato, mentre – con riferimento agli altri verbali – non è stato prodotto alcun certificato di taratura.
Da ultimo, mette conto precisare che i generici “Report di verifica” prodotti in relazione al
(unico) verbale SCV0003179176, non possono sostituire la prova della periodica taratura dello strumento, non solo perché non provengono da ente terzo certificatore (come, invece, è quello del
Laboratorio Nemko, che però risale a svariati anni prima), ma anche perché presentano campi non compilati proprio nella sezione dedicata al “certificato di taratura”.
Di conseguenza, non essendovi prova che la taratura delle apparecchiature di misurazione sia stata periodicamente effettuata, le sanzioni comminate al ex art. 142 del d.lgs. n. 285 Pt_1
6 del 1992 devono ritenersi illegittime e, per l'effetto, i verbali n. SCV0003179176 e
SCV0003179468 della Polizia Stradale di SCV0003172216 della Polizia Stradale di CP_5
Rimini, SCV0003172813 e SCV0003172830 della Polizia Stradale di Pescara, SCV0003173843 della Polizia Stradale di ed SCV0003177205 della Polizia Stradale di Isernia, vanno CP_3 annullati.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, quanto alle spettanze del primo grado, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, considerando come valore della causa lo scaglione per i giudizi davanti al Giudice di Pace fino a € 5.200, in ra- gione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi, nonché, quanto alle spettanze del se- condo grado, ai sensi del D.M. cit., considerando lo stesso scaglione di valore per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valo- ri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attivi- tà difensiva espletata.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte, infatti, “in caso di riforma della decisione, il giu- dice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, at- teso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. civ. n. 31884/2018).
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 825/2016 emessa dal
Giudice di Pace di San Severo in data 6.2.2017, ACCOGLIE l'opposizione spiegata da ed i verbali di contestazione di violazione al Codice della Parte_1 Pt_2 strada n. SCV0003179176 e n. SCV0003179468 della Polizia Stradale di n. CP_5
SCV0003172216 della Polizia Stradale di Rimini, n. SCV0003172813 e n. SCV0003172830 della Polizia Stradale di Pescara, n. SCV0003173843 della Polizia Stradale di n. CP_3
SCV0003177205 della Polizia Stradale di Isernia;
2. ON le appellate alla rifusione, in favore di , CP_7 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.358, di cui € 93 per
7 esborsi ed € 1.265 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 1793,50, di cui €
91,50 per esborsi ed € 1.702 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Foggia, 21 Novembre 2025
Il Giudice – RG Valeriani
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