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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3833/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di NA - Via Zanella N. 2 04012 Cisterna Di NA LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1587 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 586 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 903/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Avv. Ricorrente_1 (in proprio) propone appello
contro
Comune di Cisterna di NA, avverso a sentenza n. 26/2024 della CGT di primo grado di NA, Sez. 3 (emessa 15/12/2023, depositata 03/01/2024).
Con ricorso cumulativo del 24/04/2023, l'odierna appellante impugnava l'Avviso IMU 2017 n. 1587/2022
(€ 6.976,00) notificato 10/03/2023 e l'Avviso TASI 2017 n. 586/2022 (€ 1.576,00) notificato 24/02/2023.
La CGT di primo grado rigettava il ricorso;
motivazione (in sintesi): le aree sono destinate all'edilizia residenziale secondo gli strumenti urbanistici vigenti;
adottato sia lo strumento urbanistico generale sia il piano attuativo;
la Delib. C.C. n. 55/2012 costituisce base idonea e i valori sono stati aggiornati e ridotti rispetto al 2012; gli argomenti su fosso, edifici, parcheggio non integrano vincoli di inedificabilità né comprovate riduzioni di cubatura;
la cubatura realizzabile ha autonoma rilevanza economica.
Motivi di appello:
Errores in iudicando: la sentenza sarebbe illegittima per contrasto con giudicati esterni su medesime aree e vizi motivazionali già riconosciuti per annualità 2012, 2014–2015 e 2016, con efficacia espansiva oltre l'autonomia dei periodi d'imposta.
L'appello richiama, varia giurisprudenza con parziale intervento sulla determinazione del valore.
L'appellante illustra l'identità dell'area e del vizio motivazionale degli atti impositivi (omessa/carente motivazione sui criteri di stima) che, in base a giurisprudenza di legittimità (Cass. 8226/2023, 16688/2018,
SS.UU. 13916/2006, 4832/2015), esplicherebbe giudicato esterno vincolante anche per il 2017.
La stessa chiede la riforma integrale della sentenza, nullità/annullamento degli avvisi, spese di entrambi i gradi, richiesta di pubblica udienza ex art. 33 d.lgs. 546/1992.
Il Comune ricostruisce il contenzioso pluriannuale: dodici ricorsi (2006–2010) respinti dalla CT NA (nn.
256/02/2012 – 268/02/2012); per le annualità 2012–2014–2015 vi sono decisioni favorevoli al contribuente che non escludono l'imponibilità ma censurano la stima per mancata considerazione di criticità specifiche
(fosso “zona 1”, vicinanza ad edifici, parcheggio pubblico) richiamando la disciplina normativa.
Zonizzazione/strumenti: aree ricadenti nel P.P.E. “zona 2”, art. 10 PII a prevalente residenziale;
cubatura di rilievo economico autonomamente circolante;
categoria “aree da urbanizzare/intervento indiretto” con valore standard € 168/mq.
Riduzione applicata: in esito alle pregresse pronunce, per il 2017 l'Ufficio ha ridotto del 15% il valore standard, utilizzando € 142,89/mq (inferiore anche ai € 224/mq delle aree urbanizzate a intervento diretto).
Eccezione al giudicato esterno: le decisioni richiamate avrebbero inciso solo sul valore venale (elemento variabile), non sull'imponibilità/edificabilità; richiamo a Cass. 25595/2024 (giudicato su elementi tendenzialmente permanenti, non su base imponibile ex art. 5, c. 5, d.lgs. 504/1992) e a Cass. 5822/2024
(assenza di stare decisis;
la lettura giuridica non vincola altri giudici).
Il Comune richiede il rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con attribuzione delle spese di giudizio a carico dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'eccezione di giudicato esterno
L'appellante invoca la formazione di giudicato esterno sulle pregresse annualità (2012; 2014–2015; 2016), affermando identità dell'area e del vizio motivazionale degli atti, con conseguente efficacia espansiva anche per il 2017. L'eccezione non è fondata. Dalla ricostruzione storica dei precedenti giudizi, come esposta nei rispettivi atti, risulta che le decisioni favorevoli alla contribuente hanno censurato la stima comunale perché non teneva adeguatamente conto di specifiche criticità del sito (fosso, edifici, area a parcheggio), senza però escludere l'imponibilità né la potenzialità edificatoria delle aree. Trattasi dunque di pronunce che incidono sulla determinazione del valore venale ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, elemento per sua natura variabile nel tempo.
In tale prospettiva, le stesse controdeduzioni richiamano il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudicato esterno fa stato solo per gli elementi tendenzialmente permanenti del rapporto (es. categoria, rendita o agevolazioni pluriennali), non per la base imponibile determinata sulla scorta del valore venale ex art. 5, co. 5, d.lgs. 504/1992, che per definizione è destinato a mutare;
viene altresì ricordato che nell'ordinamento processuale non vige il principio dello stare decisis (la precedente interpretazione del giudice non vincola altro giudice). Tali argomenti, puntualmente dedotti dall'appellato, sono condivisibili nel caso di specie.
D'altra parte, la stessa amministrazione – anche in ragione dell'esito delle pregresse controversie – ha modulato la stima 2017 con una riduzione del 15% rispetto al valore standard, segnalando un intervento valutativo aggiornato rispetto al passato: ciò esclude che si versi nella identica situazione di fatto e di diritto decisa in precedenza e conferma la variabilità del dato valutativo oggetto di accertamento.
2) Sulla sufficienza/motivazione degli avvisi 2017
Gli avvisi impugnati richiamano la Delib. C.C. n. 55/2012, adottata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. g), d.lgs.
446/1997, che determina i valori venali per zone omogenee;
individuano la zona e lo strumento urbanistico di riferimento;
danno conto della riduzione applicata al valore standard. Per gli atti regolamentari soggetti a pubblicazione è sufficiente il richiamo nell'avviso, senza necessità di allegazione materiale;
tale principio, evocato dall'amministrazione nelle difese, è coerente con l'orientamento di legittimità citato in atti.
Alla luce di tali elementi, la motivazione degli avvisi 2017 è congrua sia formale sia sostanziale, in quanto rende conoscibili al contribuente i criteri seguiti (valori per zone, inquadramento urbanistico, adattamento in diminuzione), consentendogli una compiuta difesa.
3) Sulle dedotte limitazioni fisiche (fosso, edifici, parcheggio)
Le circostanze fattuali addotte dall'appellante non integrano vincoli di inedificabilità assoluta o relativa né risultano comprovate riduzioni di cubatura;
tale impostazione è già stata valorizzata in primo grado e non trova smentita nel fascicolo d'appello. La cubatura potenziale rimane bene giuridicamente autonomo e commerciabile, con rilievo economico proprio.
In assenza di prova puntuale su una diversa e più incisiva incidenza deprezzativa di tali fattori nel 2017, rispetto alla stima già ridotta dall'ente, la pretesa di ulteriore abbattimento della base imponibile non può essere accolta.
4) Sulla quantificazione del valore venale
L'ente ha valorizzato la categoria “aree da urbanizzare/intervento indiretto” a € 168/mq, applicando per il
2017 una riduzione del 15% sino a € 142,89/mq, anche in considerazione degli esiti dei precedenti giudizi;
risulta altresì che il valore così determinato è inferiore a quello di mercato delle aree urbanizzate a intervento diretto (€ 224/mq), a conferma della prudenza della stima.
In mancanza di contraria dimostrazione tecnica idonea a sovvertire i parametri assunti (e tenuto conto della richiamata Delib. 55/2012), la base imponibile determinata dall'ente per l'anno in esame appare ragionevole e non illogica.
In definitiva, le censure d'appello non scalfiscono la tenuta motivazionale della decisione di primo grado né dimostrano l'operatività di un giudicato esterno idoneo a vincolare la determinazione del valore venale per il 2017.
La Corte così provvede rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese di lite, tenuto conto dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come novellato, e dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte cost. n. 77/2018, avuto riguardo alla oggettiva controvertibilità delle questioni trattate
(in particolare, ai profili relativi al dedotto giudicato esterno su annualità diverse e alla natura variabile del valore venale ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992), nonché al carattere valutativo e aggiornato della stima applicata per il 2017.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3833/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di NA - Via Zanella N. 2 04012 Cisterna Di NA LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1587 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 586 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 903/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Avv. Ricorrente_1 (in proprio) propone appello
contro
Comune di Cisterna di NA, avverso a sentenza n. 26/2024 della CGT di primo grado di NA, Sez. 3 (emessa 15/12/2023, depositata 03/01/2024).
Con ricorso cumulativo del 24/04/2023, l'odierna appellante impugnava l'Avviso IMU 2017 n. 1587/2022
(€ 6.976,00) notificato 10/03/2023 e l'Avviso TASI 2017 n. 586/2022 (€ 1.576,00) notificato 24/02/2023.
La CGT di primo grado rigettava il ricorso;
motivazione (in sintesi): le aree sono destinate all'edilizia residenziale secondo gli strumenti urbanistici vigenti;
adottato sia lo strumento urbanistico generale sia il piano attuativo;
la Delib. C.C. n. 55/2012 costituisce base idonea e i valori sono stati aggiornati e ridotti rispetto al 2012; gli argomenti su fosso, edifici, parcheggio non integrano vincoli di inedificabilità né comprovate riduzioni di cubatura;
la cubatura realizzabile ha autonoma rilevanza economica.
Motivi di appello:
Errores in iudicando: la sentenza sarebbe illegittima per contrasto con giudicati esterni su medesime aree e vizi motivazionali già riconosciuti per annualità 2012, 2014–2015 e 2016, con efficacia espansiva oltre l'autonomia dei periodi d'imposta.
L'appello richiama, varia giurisprudenza con parziale intervento sulla determinazione del valore.
L'appellante illustra l'identità dell'area e del vizio motivazionale degli atti impositivi (omessa/carente motivazione sui criteri di stima) che, in base a giurisprudenza di legittimità (Cass. 8226/2023, 16688/2018,
SS.UU. 13916/2006, 4832/2015), esplicherebbe giudicato esterno vincolante anche per il 2017.
La stessa chiede la riforma integrale della sentenza, nullità/annullamento degli avvisi, spese di entrambi i gradi, richiesta di pubblica udienza ex art. 33 d.lgs. 546/1992.
Il Comune ricostruisce il contenzioso pluriannuale: dodici ricorsi (2006–2010) respinti dalla CT NA (nn.
256/02/2012 – 268/02/2012); per le annualità 2012–2014–2015 vi sono decisioni favorevoli al contribuente che non escludono l'imponibilità ma censurano la stima per mancata considerazione di criticità specifiche
(fosso “zona 1”, vicinanza ad edifici, parcheggio pubblico) richiamando la disciplina normativa.
Zonizzazione/strumenti: aree ricadenti nel P.P.E. “zona 2”, art. 10 PII a prevalente residenziale;
cubatura di rilievo economico autonomamente circolante;
categoria “aree da urbanizzare/intervento indiretto” con valore standard € 168/mq.
Riduzione applicata: in esito alle pregresse pronunce, per il 2017 l'Ufficio ha ridotto del 15% il valore standard, utilizzando € 142,89/mq (inferiore anche ai € 224/mq delle aree urbanizzate a intervento diretto).
Eccezione al giudicato esterno: le decisioni richiamate avrebbero inciso solo sul valore venale (elemento variabile), non sull'imponibilità/edificabilità; richiamo a Cass. 25595/2024 (giudicato su elementi tendenzialmente permanenti, non su base imponibile ex art. 5, c. 5, d.lgs. 504/1992) e a Cass. 5822/2024
(assenza di stare decisis;
la lettura giuridica non vincola altri giudici).
Il Comune richiede il rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con attribuzione delle spese di giudizio a carico dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'eccezione di giudicato esterno
L'appellante invoca la formazione di giudicato esterno sulle pregresse annualità (2012; 2014–2015; 2016), affermando identità dell'area e del vizio motivazionale degli atti, con conseguente efficacia espansiva anche per il 2017. L'eccezione non è fondata. Dalla ricostruzione storica dei precedenti giudizi, come esposta nei rispettivi atti, risulta che le decisioni favorevoli alla contribuente hanno censurato la stima comunale perché non teneva adeguatamente conto di specifiche criticità del sito (fosso, edifici, area a parcheggio), senza però escludere l'imponibilità né la potenzialità edificatoria delle aree. Trattasi dunque di pronunce che incidono sulla determinazione del valore venale ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, elemento per sua natura variabile nel tempo.
In tale prospettiva, le stesse controdeduzioni richiamano il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudicato esterno fa stato solo per gli elementi tendenzialmente permanenti del rapporto (es. categoria, rendita o agevolazioni pluriennali), non per la base imponibile determinata sulla scorta del valore venale ex art. 5, co. 5, d.lgs. 504/1992, che per definizione è destinato a mutare;
viene altresì ricordato che nell'ordinamento processuale non vige il principio dello stare decisis (la precedente interpretazione del giudice non vincola altro giudice). Tali argomenti, puntualmente dedotti dall'appellato, sono condivisibili nel caso di specie.
D'altra parte, la stessa amministrazione – anche in ragione dell'esito delle pregresse controversie – ha modulato la stima 2017 con una riduzione del 15% rispetto al valore standard, segnalando un intervento valutativo aggiornato rispetto al passato: ciò esclude che si versi nella identica situazione di fatto e di diritto decisa in precedenza e conferma la variabilità del dato valutativo oggetto di accertamento.
2) Sulla sufficienza/motivazione degli avvisi 2017
Gli avvisi impugnati richiamano la Delib. C.C. n. 55/2012, adottata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. g), d.lgs.
446/1997, che determina i valori venali per zone omogenee;
individuano la zona e lo strumento urbanistico di riferimento;
danno conto della riduzione applicata al valore standard. Per gli atti regolamentari soggetti a pubblicazione è sufficiente il richiamo nell'avviso, senza necessità di allegazione materiale;
tale principio, evocato dall'amministrazione nelle difese, è coerente con l'orientamento di legittimità citato in atti.
Alla luce di tali elementi, la motivazione degli avvisi 2017 è congrua sia formale sia sostanziale, in quanto rende conoscibili al contribuente i criteri seguiti (valori per zone, inquadramento urbanistico, adattamento in diminuzione), consentendogli una compiuta difesa.
3) Sulle dedotte limitazioni fisiche (fosso, edifici, parcheggio)
Le circostanze fattuali addotte dall'appellante non integrano vincoli di inedificabilità assoluta o relativa né risultano comprovate riduzioni di cubatura;
tale impostazione è già stata valorizzata in primo grado e non trova smentita nel fascicolo d'appello. La cubatura potenziale rimane bene giuridicamente autonomo e commerciabile, con rilievo economico proprio.
In assenza di prova puntuale su una diversa e più incisiva incidenza deprezzativa di tali fattori nel 2017, rispetto alla stima già ridotta dall'ente, la pretesa di ulteriore abbattimento della base imponibile non può essere accolta.
4) Sulla quantificazione del valore venale
L'ente ha valorizzato la categoria “aree da urbanizzare/intervento indiretto” a € 168/mq, applicando per il
2017 una riduzione del 15% sino a € 142,89/mq, anche in considerazione degli esiti dei precedenti giudizi;
risulta altresì che il valore così determinato è inferiore a quello di mercato delle aree urbanizzate a intervento diretto (€ 224/mq), a conferma della prudenza della stima.
In mancanza di contraria dimostrazione tecnica idonea a sovvertire i parametri assunti (e tenuto conto della richiamata Delib. 55/2012), la base imponibile determinata dall'ente per l'anno in esame appare ragionevole e non illogica.
In definitiva, le censure d'appello non scalfiscono la tenuta motivazionale della decisione di primo grado né dimostrano l'operatività di un giudicato esterno idoneo a vincolare la determinazione del valore venale per il 2017.
La Corte così provvede rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese di lite, tenuto conto dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come novellato, e dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte cost. n. 77/2018, avuto riguardo alla oggettiva controvertibilità delle questioni trattate
(in particolare, ai profili relativi al dedotto giudicato esterno su annualità diverse e alla natura variabile del valore venale ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992), nonché al carattere valutativo e aggiornato della stima applicata per il 2017.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.