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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL FORNO ANTONIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Spa - 02241250394
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20231908500052152 CONS BONIFICA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20231908500052152 CONS BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso ritualmente notificato il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20231908500052152 emessa da SORIT Servizi e Riscossioni Italia spa in data 4 febbraio
2025 e ricevuta per raccomandata in data 19 febbraio 2025, mediante la quale il concessionario della riscossione ha nuovamente richiesto al contribuente quanto già contenuto nella ingiunzione di pagamento emessa in data 31 ottobre 2023 ed impugnata con ricorso rubricato al n. 293/2024 RGR riunificato al n.
463/2024 RGR, già deciso con sentenza n. 107/2025, non definitiva;
ha eccepito il ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem in quanto si tratterebbe di una nuova notifica di un precedente atto già tempestivamente impugnato ed il giudizio relativo al quale è ancora in corso .
L'ufficio non si è costituito ed il ricorrente ha depositato nei termini memoria di trattazione con la quale, tra l'altro, ha insistito per l'accoglimento della predetta eccezione .
Alla pubblica udienza in data 17 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento .
Invero, come prevede l'art. 1 comma 3 bis L. 212/2000, le amministrazioni finanziarie, ivi comprese le regioni e gli enti locali, devono rispettare una serie di principi fondamentali enunciati nella norma, tra cui il divieto del ne bis in idem, la cui funzione di garanzia per il contribuente è esplicitata dall'art. 9 bis L. 212 cit., secondo cui, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma la emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che la amministrazione finanziaria eserciti la azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo di imposta .
Ne consegue che, in assenza di alcuna difesa da parte della convenuta SORIT, atteso che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che effettivamente l'atto oggetto della attuale impugnativa
è relativo ai medesimi tributi asseritamente dovuti dal medesimo contribuente con precedente atto oggetto di procedimento giurisdizionale ancora pendente, né risulta che quest'ultimo atto sia stato oggetto di annullamento, eventualmente in sede di autotutela, da parte della amministrazione finanziaria, l'atto impugnato, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida come da motivazione
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL FORNO ANTONIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Spa - 02241250394
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20231908500052152 CONS BONIFICA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20231908500052152 CONS BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso ritualmente notificato il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20231908500052152 emessa da SORIT Servizi e Riscossioni Italia spa in data 4 febbraio
2025 e ricevuta per raccomandata in data 19 febbraio 2025, mediante la quale il concessionario della riscossione ha nuovamente richiesto al contribuente quanto già contenuto nella ingiunzione di pagamento emessa in data 31 ottobre 2023 ed impugnata con ricorso rubricato al n. 293/2024 RGR riunificato al n.
463/2024 RGR, già deciso con sentenza n. 107/2025, non definitiva;
ha eccepito il ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem in quanto si tratterebbe di una nuova notifica di un precedente atto già tempestivamente impugnato ed il giudizio relativo al quale è ancora in corso .
L'ufficio non si è costituito ed il ricorrente ha depositato nei termini memoria di trattazione con la quale, tra l'altro, ha insistito per l'accoglimento della predetta eccezione .
Alla pubblica udienza in data 17 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento .
Invero, come prevede l'art. 1 comma 3 bis L. 212/2000, le amministrazioni finanziarie, ivi comprese le regioni e gli enti locali, devono rispettare una serie di principi fondamentali enunciati nella norma, tra cui il divieto del ne bis in idem, la cui funzione di garanzia per il contribuente è esplicitata dall'art. 9 bis L. 212 cit., secondo cui, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma la emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che la amministrazione finanziaria eserciti la azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo di imposta .
Ne consegue che, in assenza di alcuna difesa da parte della convenuta SORIT, atteso che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che effettivamente l'atto oggetto della attuale impugnativa
è relativo ai medesimi tributi asseritamente dovuti dal medesimo contribuente con precedente atto oggetto di procedimento giurisdizionale ancora pendente, né risulta che quest'ultimo atto sia stato oggetto di annullamento, eventualmente in sede di autotutela, da parte della amministrazione finanziaria, l'atto impugnato, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida come da motivazione