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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI ER Presidente relatrice
SC DI UD
DR MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15391/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DE STEFANO GRIGIS Parte_1 C.F._1
PO MA
e
(C.F. ), con l'Avv. DE STEFANO GRIGIS PO Parte_2 C.F._2
MA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 6 ottobre 2001 in Brescia (BS) tra ed trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Brescia, Atto Num. 455, Parte 2, Serie A, alle seguenti
CONDIZIONI:
1 - i figli sono entrambi maggiorenni e sono residenti presso il padre in Brescia (BS), Via Moretto n.
29;
- ciascun genitore continuerà a concorrere alle esigenze economiche dei figli come da decreto di omologa della separazione, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età di ciascun figlio, salve loro comprovate esigenze di studio e/o professionali
- i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti, e non sussiste più alcuna ragione di debito / credito per i loro pregressi rapporti in costanza di matrimonio;
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda Sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 6.10.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 455, parte II, serie A, anno 2001.
Dall'unione sono nati i figli il 13.5.2003 e l'11.1.2007, entrambi maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
2652/2023 (R.G. 13960/2022) all'esito della camera di consiglio del 20.4.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI ER
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI ER Presidente relatrice
SC DI UD
DR MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15391/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DE STEFANO GRIGIS Parte_1 C.F._1
PO MA
e
(C.F. ), con l'Avv. DE STEFANO GRIGIS PO Parte_2 C.F._2
MA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 6 ottobre 2001 in Brescia (BS) tra ed trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Brescia, Atto Num. 455, Parte 2, Serie A, alle seguenti
CONDIZIONI:
1 - i figli sono entrambi maggiorenni e sono residenti presso il padre in Brescia (BS), Via Moretto n.
29;
- ciascun genitore continuerà a concorrere alle esigenze economiche dei figli come da decreto di omologa della separazione, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età di ciascun figlio, salve loro comprovate esigenze di studio e/o professionali
- i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti, e non sussiste più alcuna ragione di debito / credito per i loro pregressi rapporti in costanza di matrimonio;
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda Sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 6.10.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 455, parte II, serie A, anno 2001.
Dall'unione sono nati i figli il 13.5.2003 e l'11.1.2007, entrambi maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
2652/2023 (R.G. 13960/2022) all'esito della camera di consiglio del 20.4.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI ER
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