CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 91/2014 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI GG LA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 91/2014 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10 Pt_11
(C.F. ),
[...] C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._12 Parte_13 ), , (C.F. C.F._13 Parte_14 Parte_15
), rappresentati e difesi per procura in atti dall' avv. Beniamino C.F._14
LA (C.F. ) – pec: C.F._15
Email_1
- appellanti-
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._16 procura in atti dall'avv. Salvatore Attinà (C.F. – pec: C.F._17
Email_2
-appellata-
NONCHE' CONTRO (GIA' ); CP_2 CP_3
-appellata contumace-
OGGETTO: appello in riassunzione a seguito della sentenza n. 26221/2013 della Corte di
Cassazione, emessa il 15.10.2013 e depositata il 22.11.2013;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo il 26.02.2014 gli odierni appellanti riassumevano il giudizio di appello a seguito della sentenza n. 26221/2013 della Corte di
Cassazione con cui si disponeva il rinvio alla Corte in diversa composizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.06.14 si costituiva in giudizio l'appellata
Controparte_1
La società (già ), regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2 CP_3
All'udienza del 06.10.2014 non compariva nessuna delle parti e la Corte rinviava la causa, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 01.12.2014.
Alla successiva udienza del 01.12.2014 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2025, comunicato a tutti i difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto.
E, infatti, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione in epigrafe, proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , E
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 contro (GIA' ), a seguito Controparte_4 CP_3 della sentenza n. 26221/2013 della Corte di Cassazione emessa il 15.10.2013 e depositata il
22.11.2013, nel procedimento recante n. 91/2014, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI GG LA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 91/2014 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10 Pt_11
(C.F. ),
[...] C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._12 Parte_13 ), , (C.F. C.F._13 Parte_14 Parte_15
), rappresentati e difesi per procura in atti dall' avv. Beniamino C.F._14
LA (C.F. ) – pec: C.F._15
Email_1
- appellanti-
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._16 procura in atti dall'avv. Salvatore Attinà (C.F. – pec: C.F._17
Email_2
-appellata-
NONCHE' CONTRO (GIA' ); CP_2 CP_3
-appellata contumace-
OGGETTO: appello in riassunzione a seguito della sentenza n. 26221/2013 della Corte di
Cassazione, emessa il 15.10.2013 e depositata il 22.11.2013;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo il 26.02.2014 gli odierni appellanti riassumevano il giudizio di appello a seguito della sentenza n. 26221/2013 della Corte di
Cassazione con cui si disponeva il rinvio alla Corte in diversa composizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.06.14 si costituiva in giudizio l'appellata
Controparte_1
La società (già ), regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2 CP_3
All'udienza del 06.10.2014 non compariva nessuna delle parti e la Corte rinviava la causa, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 01.12.2014.
Alla successiva udienza del 01.12.2014 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2025, comunicato a tutti i difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto.
E, infatti, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione in epigrafe, proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , E
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 contro (GIA' ), a seguito Controparte_4 CP_3 della sentenza n. 26221/2013 della Corte di Cassazione emessa il 15.10.2013 e depositata il
22.11.2013, nel procedimento recante n. 91/2014, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito