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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 859/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Novoli - Ufficio Tributi 73051 Novoli LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L2-1206 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2039/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 16.4.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento n. 1206 notificato dal Comune di Novoli per TARI anno 2019.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario non avente qualifica dirigenziale.
Il Comune di Novoli, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 22 D.Lgs 546/1992.
Invero, la Ricorrente_1 ha notificato il ricorso al Comune di Novoli in data 8.1.2025 e si è costituita in giudizio il 16.4.2025, ovvero 98 giorni dopo, mentre l'art. 22 D.Lgs. 546/2992 prevede che il ricorrente debba depositare, a pena d'inammissibilità, l'originale del ricorso notificato nella segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria nel termine di trenta giorni dalla notifica.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, nei confronti del Comune di Novoli ,delle spese processuali liquidate in euro
250/00 oltre eventuali oneri accessori.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 859/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Novoli - Ufficio Tributi 73051 Novoli LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L2-1206 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2039/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 16.4.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento n. 1206 notificato dal Comune di Novoli per TARI anno 2019.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario non avente qualifica dirigenziale.
Il Comune di Novoli, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 22 D.Lgs 546/1992.
Invero, la Ricorrente_1 ha notificato il ricorso al Comune di Novoli in data 8.1.2025 e si è costituita in giudizio il 16.4.2025, ovvero 98 giorni dopo, mentre l'art. 22 D.Lgs. 546/2992 prevede che il ricorrente debba depositare, a pena d'inammissibilità, l'originale del ricorso notificato nella segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria nel termine di trenta giorni dalla notifica.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, nei confronti del Comune di Novoli ,delle spese processuali liquidate in euro
250/00 oltre eventuali oneri accessori.