CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2025, n. 17536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17536 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da NS UN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/03/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/03/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 27/06/2022, che, nel dichiarare non doversi procedere a carico di NS UN in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 3, d. Igs. 152/2006 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.) aveva ordinato la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17536 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 03/04/2025 2.1. Con il primo motivo vizio della motivazione per travisamento della prova e segnatamente delle evidenziate risultanze attestanti l'estraneità del NS allo sversamento dei rifiuti, essendosi travisato anche il significato della presenza nei luoghi di una pala meccanica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, in riferimento alla pronunziata condanna alla rifusione delle spese del grado di appello, nonostante la parte civile non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che non aveva pronunciato condanna in suo favore. 3. In data 19 marzo 2025, gli Avv. Girolamo Catena del Foro di Napoli e Giuseppe Stellato, per l'imputato, depositavano memoria di replica in cui, nel contestare le conclusioni del P.G., insistevano per l'accoglimento integrale del ricorso. 4. In data 4 marzo 2025, l'Avv. Fulvio Pasanisi, per la parte civile costituita Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, depositava memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese. 5. In data 24 marzo 2025, l'Avv. Giuseppe Stellato, per l'imputato, depositava ulteriore memoria di replica in cui, nel contestare le conclusioni del P.G., insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso o per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sottolineava in particolare come il rinvenimento di rifiuti speciali, in misura assolutamente marginale e senza indicazione specifica di una provenienza da attività dell'attuale ricorrente, avrebbe imposto una più articolata motivazione tesa a stabilire tempi e modi della ritenuta gestione dell'attività di discarica abusiva e, soprattutto, della sua riconducibilità ad un periodo in cui il sito fosse effettivamente della disponibilità dell'attuale ricorrente. In sostanza, non si sarebbe tenuto conto della risalenza nel tempo delle attività di scarico e della dimostrata presenza di precedenti provvedimenti di sequestro in capo a soggetti diversi dal NS. Posta in tali termini, la questione ricostruttiva dell'evoluzione della cava e della utilizzazione della stessa, il quesito centrale cui la Corte d'appello avrebbe dovuto rispondere, per individuare un criterio oggettivo di riferibilità della condotta, è «a quale» delle gestioni dovesse riferirsi l'attività di sversamento ritenuta in ipotesi illecita. L'assenza di una tale individuazione e di qualsiasi motivazione sulla effettiva attività di gestione della discarica da parte del NS in maniera difforme dalle richiamate previsioni contrattuali si riverbera in un difetto assoluto di motivazione. Di fronte a tale dato di fatto, non appare cogliere in segno la deduzione della Procura Generale, secondo cui mancherebbe «l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato che possa consentire al giudice di legittimità, in termini di mera constatazione, il proscioglimento nel merito». 2 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ritiene, con principio che il Collegio intende ribadire, che «in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200 - 01). Si è anche evidenziato che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu °culi, che a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Nel caso in esame, tale «evidenza e incontestabilità», ictu °culi, non sussisteva. Ed infatti, la sentenza di appello, in punto di assenza di elementi da cui dedurre l'innocenza degli imputati, richiama gli accertamenti sul punto eseguiti dalla prima sentenza, secondo cui appare indubbio e incontestato che l'imputato abbia proceduto alla miscelazione, mediante l'utilizzo di una pala meccanica (v. pag. 5 sentenza), di rifiuti - precedentemente smaltiti - con terre e rocce da scavo acquistate da terzi, nonché alla frantumazione, mediante impianto mobile (come accertato nel corso del sopralluogo del 2016), di rifiuti derivanti dalla demolizione della canna fumaria e delle colonne pluviali e fecali dell'edificio centrale. Tanto basta per escludere quella rilevabilità ictu °cui/ della non colpevolezza, alla luce della giurpsrudenza di questa Sezione della Corte (Sez. 3, n. 11599 del 06/03/2024, La Fauci, n.m.), seocndo cui, se non può attribuirsi una condotta concorsuale nella gestione illecita a chi, rinvenuti dei rifiuti abusivamente smaltiti, ometta una attività di rimozione e bonifica (Sez. 3, n. 13606 del 08/02/2019, Liguori, n.m., secondo cui occorre la specificazione del contributo causale consapevolmente fornito dalle imputate all'illecita gestione effettuata da altri, non essendo sufficiente la semplice inerzia del proprietario), diverso è il caso di chi, rinvenuti i rifiuti, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quale quella contestata all'imputato. Va quindi riaffermato il principio secondo cui commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 1, d. Igs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri 3 A) abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quale, per restare al caso in esame, il trattamento degli stessi. Il motivo è pertanto inammissibile. 3. Il secondo motivo è infondato. È vero che questa Corte ha più volte ribadito che il giudice dell'appello quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute, che vanno revocate, né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054 - 01; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 - 01; Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726 - 01; Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018, Suraci, Rv. 273502 - 01; cfr., anche Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670 - 01). Tuttavia, le anzidette decisioni riguardavano casi nei quali la sentenza di primo grado era stata di condanna, anche ai fini penali, mentre quella di secondo grado aveva dovuto prendere atto della prescrizione del reato maturata già prima della decisione impugnata;
era perciò avvenuto che il giudice di appello avesse dichiarato la estinzione del reato e, in riforma della sentenza di primo grado, emesso una pronuncia di proscioglimento che, per sua natura, non aveva alcun riflesso sugli interessi civili. Nel caso in esame, invece, l'imputato, di fronte ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione intervenuta già in primo grado, aveva contestato la decisione sollecitando, in appello, la adozione di una sentenza liberatoria nel merito e, per questa ragione, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., destinata ad avere efficacia nel giudizio civile (Sez. 2, n. 15664 del 25/01/2023, Rv. 284487 01; Sez. 2, n. 17102 del 22/03/2011, Rv. 250249 - 01). Di qui, perciò, l'indubbio interesse delle parti civili a resistere, in appello, rispetto alla impugnazione proposta dall'imputato, ed il cui rigetto avrebbe comportato la salvezza degli interessi civili, invece pregiudicati laddove, per l'appunto, l'appello fosse stato accolto. Come correttamente sottolineato dal Procuratore generale, infatti, nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. 4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di giudizio in favore della parte civile. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 03/04/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/03/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 27/06/2022, che, nel dichiarare non doversi procedere a carico di NS UN in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 3, d. Igs. 152/2006 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.) aveva ordinato la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17536 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 03/04/2025 2.1. Con il primo motivo vizio della motivazione per travisamento della prova e segnatamente delle evidenziate risultanze attestanti l'estraneità del NS allo sversamento dei rifiuti, essendosi travisato anche il significato della presenza nei luoghi di una pala meccanica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, in riferimento alla pronunziata condanna alla rifusione delle spese del grado di appello, nonostante la parte civile non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che non aveva pronunciato condanna in suo favore. 3. In data 19 marzo 2025, gli Avv. Girolamo Catena del Foro di Napoli e Giuseppe Stellato, per l'imputato, depositavano memoria di replica in cui, nel contestare le conclusioni del P.G., insistevano per l'accoglimento integrale del ricorso. 4. In data 4 marzo 2025, l'Avv. Fulvio Pasanisi, per la parte civile costituita Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, depositava memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese. 5. In data 24 marzo 2025, l'Avv. Giuseppe Stellato, per l'imputato, depositava ulteriore memoria di replica in cui, nel contestare le conclusioni del P.G., insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso o per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sottolineava in particolare come il rinvenimento di rifiuti speciali, in misura assolutamente marginale e senza indicazione specifica di una provenienza da attività dell'attuale ricorrente, avrebbe imposto una più articolata motivazione tesa a stabilire tempi e modi della ritenuta gestione dell'attività di discarica abusiva e, soprattutto, della sua riconducibilità ad un periodo in cui il sito fosse effettivamente della disponibilità dell'attuale ricorrente. In sostanza, non si sarebbe tenuto conto della risalenza nel tempo delle attività di scarico e della dimostrata presenza di precedenti provvedimenti di sequestro in capo a soggetti diversi dal NS. Posta in tali termini, la questione ricostruttiva dell'evoluzione della cava e della utilizzazione della stessa, il quesito centrale cui la Corte d'appello avrebbe dovuto rispondere, per individuare un criterio oggettivo di riferibilità della condotta, è «a quale» delle gestioni dovesse riferirsi l'attività di sversamento ritenuta in ipotesi illecita. L'assenza di una tale individuazione e di qualsiasi motivazione sulla effettiva attività di gestione della discarica da parte del NS in maniera difforme dalle richiamate previsioni contrattuali si riverbera in un difetto assoluto di motivazione. Di fronte a tale dato di fatto, non appare cogliere in segno la deduzione della Procura Generale, secondo cui mancherebbe «l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato che possa consentire al giudice di legittimità, in termini di mera constatazione, il proscioglimento nel merito». 2 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ritiene, con principio che il Collegio intende ribadire, che «in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200 - 01). Si è anche evidenziato che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu °culi, che a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Nel caso in esame, tale «evidenza e incontestabilità», ictu °culi, non sussisteva. Ed infatti, la sentenza di appello, in punto di assenza di elementi da cui dedurre l'innocenza degli imputati, richiama gli accertamenti sul punto eseguiti dalla prima sentenza, secondo cui appare indubbio e incontestato che l'imputato abbia proceduto alla miscelazione, mediante l'utilizzo di una pala meccanica (v. pag. 5 sentenza), di rifiuti - precedentemente smaltiti - con terre e rocce da scavo acquistate da terzi, nonché alla frantumazione, mediante impianto mobile (come accertato nel corso del sopralluogo del 2016), di rifiuti derivanti dalla demolizione della canna fumaria e delle colonne pluviali e fecali dell'edificio centrale. Tanto basta per escludere quella rilevabilità ictu °cui/ della non colpevolezza, alla luce della giurpsrudenza di questa Sezione della Corte (Sez. 3, n. 11599 del 06/03/2024, La Fauci, n.m.), seocndo cui, se non può attribuirsi una condotta concorsuale nella gestione illecita a chi, rinvenuti dei rifiuti abusivamente smaltiti, ometta una attività di rimozione e bonifica (Sez. 3, n. 13606 del 08/02/2019, Liguori, n.m., secondo cui occorre la specificazione del contributo causale consapevolmente fornito dalle imputate all'illecita gestione effettuata da altri, non essendo sufficiente la semplice inerzia del proprietario), diverso è il caso di chi, rinvenuti i rifiuti, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quale quella contestata all'imputato. Va quindi riaffermato il principio secondo cui commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 1, d. Igs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri 3 A) abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quale, per restare al caso in esame, il trattamento degli stessi. Il motivo è pertanto inammissibile. 3. Il secondo motivo è infondato. È vero che questa Corte ha più volte ribadito che il giudice dell'appello quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute, che vanno revocate, né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054 - 01; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 - 01; Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726 - 01; Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018, Suraci, Rv. 273502 - 01; cfr., anche Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670 - 01). Tuttavia, le anzidette decisioni riguardavano casi nei quali la sentenza di primo grado era stata di condanna, anche ai fini penali, mentre quella di secondo grado aveva dovuto prendere atto della prescrizione del reato maturata già prima della decisione impugnata;
era perciò avvenuto che il giudice di appello avesse dichiarato la estinzione del reato e, in riforma della sentenza di primo grado, emesso una pronuncia di proscioglimento che, per sua natura, non aveva alcun riflesso sugli interessi civili. Nel caso in esame, invece, l'imputato, di fronte ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione intervenuta già in primo grado, aveva contestato la decisione sollecitando, in appello, la adozione di una sentenza liberatoria nel merito e, per questa ragione, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., destinata ad avere efficacia nel giudizio civile (Sez. 2, n. 15664 del 25/01/2023, Rv. 284487 01; Sez. 2, n. 17102 del 22/03/2011, Rv. 250249 - 01). Di qui, perciò, l'indubbio interesse delle parti civili a resistere, in appello, rispetto alla impugnazione proposta dall'imputato, ed il cui rigetto avrebbe comportato la salvezza degli interessi civili, invece pregiudicati laddove, per l'appunto, l'appello fosse stato accolto. Come correttamente sottolineato dal Procuratore generale, infatti, nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. 4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di giudizio in favore della parte civile. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 03/04/2025.