Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21073 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07002/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7002 del 2021, proposto da
N.B.M. Tech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cecchetti e Fabrizio Cecchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Marcello Cecchetti in Roma, Piazza Barberini 12;
contro
il GSE S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Cesare San Mauro in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. GSEWEB/P20210068204 del 5 febbraio 2021 adottata dal G.S.E. – Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili, con la quale è stata comunicata alla società N.B.M. TECH S.R.L. « l'esclusione dalla graduatoria, pubblicata il 26 gennaio 2021, dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore, sito nel Comune di Firenzuola (FI), identificato con il codice FER202042 »;
- della graduatoria pubblicata il 26 gennaio 2021 di cui al « Quarto Bando pubblico per l'iscrizione al Registro informatico del Gruppo A per impianti eolici on-shore e fotovoltaici, di cui all'art. 8, comma 1, del DM 4 luglio 2019 » e, segnatamente, dell'elenco degli impianti esclusi dal Registro del Gruppo A, Codice identificativo del Registro RG_A_2020_4;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, “ancorché non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del GSE S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la dott.ssa GI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento;
Considerato che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso;
Visto che, con atto del 14 aprile 2025, il GSE ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione del 16 maggio 2025, al fine di valutare l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, con cui era stato richiesto l’annullamento in autotutela del sopra menzionato provvedimento di esclusione del 5 febbraio 2021;
Rilevato che il GSE, in data 1 ottobre 2025 ha depositato in atti documentazione atta a dimostrare che: “ Con comunicazione del 26 aprile 2021, prot. GSE/A20210069061, il Soggetto Responsabile ha trasmesso un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento prot. GSEWEB/P20210068204 del 5 febbraio 2021 e la riammissione dell’impianto in posizione utile alla graduatoria del registro RG_A_2020_4. In base a quanto rappresentato nella suddetta istanza di annullamento in autotutela e in esito ad ulteriori accertamenti condotti dal GSE, le società N.B.M. Tech e N.B.M. Wind, rispettivamente Soggetti Responsabili degli impianti di cui alle richieste FER202042 e FER104522 alla data di iscrizione al Registro della richiesta FER202042, risultavano riconducibili alla data di entrata in esercizio degli impianti ma a tale data l’impianto in oggetto era nella disponibilità di un’altra società, non riconducibile con la N.B.M. Wind. Inoltre, nelle ulteriori date in cui si prevede di effettuare le verifiche di riconducibilità, come previsto dal paragrafo 1.2.2.2 del Regolamento Operativo, non sono stati rilevati collegamenti tra le società. Di conseguenza viene meno una delle condizioni per l’accertamento dell’artato frazionamento della potenza degli impianti introdotto dagli articoli 5 e 29 del DM2016. Tutto ciò premesso e considerato, il GSE COMUNICA l’ammissione in posizione utile dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore, sito nel Comune di FIRENZUOLA (FIRENZE), identificato dal codice FER202042, nella graduatoria del registro RG_A_2020_4, pubblicata il 26 gennaio 2021 ”;
Visto che con memoria depositata il 13 ottobre 2025 parte resistente ha domandato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che all’udienza del 14 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, atteso il permanente interesse all’annullamento del provvedimento impugnato al fine della proposizione di un successivo giudizio risarcitorio;
Ritenuto che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo abbia soddisfatto l’interesse di parte ricorrente che, alla luce di ciò, è stata ammessa in posizione utile nella graduatoria del registro RG_A_2020_4, pubblicata il 26 gennaio 2021;
Ritenuto che l’inserimento nella graduatoria in oggetto non garantisce al ricorrente l’ottenimento degli incentivi, essendo questo rimesso ad una successiva e discrezionale fase valutativa non ancora espletata dall’Amministrazione competente;
Ritenuto che il danno lamentato da parte ricorrente causato dal ritardo nell’ammissione in graduatoria sia quindi, allo stato, meramente eventuale e non provato nel suo ammontare;
Ritenuto, pertanto, di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante la soddisfazione della pretesa di cui al ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, ad ogni modo, che le spese processuali debbano essere poste a carico dell’Amministrazione, in qualità di soccombente virtuale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi complessivamente in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
SC MA, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
GI AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AT | SC MA |
IL SEGRETARIO