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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1032/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa IA AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
MA TE NO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Laura Barone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000652269000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180001488736000 e n. 33020180002841175000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229000652269000, notificata a mezzo p.e.c. in data 19.04.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180001488736000 e n. 33020180002841175000, aventi ad oggetto contributi previdenziali richiesti dall' , deducendo: a) la nullità e/o inesistenza della notifica CP_1 dell'intimazione di pagamento opposta in quanto effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi;
b) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
c) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, nonché la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, oltre che la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui è causa.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui era titolare l'opponente tratto dal Registro INI-PEC.
3. Costituendosi in giudizio l' deduceva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_3 tardivamente proposta;
b) la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo p.e.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della notifica di atti interruttivi della prescrizione;
e) l'infondatezza dell'eccezione di omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
4. Con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
22.09.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 19.04.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono ai presunti vizi formali dell'atto impugnato.
6. Per completezza di motivazione, si precisa che parte opponente ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'intimazione opposta eseguita dall'ente della riscossione, motivando che l'atto impugnato sarebbe stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata
( t) non risultante dai pubblici registri. Email_1
Orbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491). Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza
e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai giudici di legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2
Luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione del contribuente, quest'ultimo non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come CP_3 E presente nei pubblici registri ), ma da uno diverso Email_2
( t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_3 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
7. Devono, poi, essere rigettate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti il presunto difetto di mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
8. Per quanto riguarda il merito della controversia contributiva, occorre evidenziare, innanzitutto, che l'ente previdenziale ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito in questione, avendo prodotto sia gli atti notificati che la prova del ricevimento da parte della società.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020180001488736000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 2/2017- 12/2017, è stato notificato il 5.08.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare il ricorrente , tratto dal registro INI-PEC; Email_4
b) l'avviso di addebito n. 333020180002841175000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 2/2017-
12/2017, è stato notificato il 21.12.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare il ricorrente , tratto dal registro INI-PEC. Email_4
8.1 Per completezza di motivazione si specifica che dall'estratto del Registro INI-PEC afferente alla ditta di individuale ”, nonché dalla visura camerale prodotta dall'ente previdenziale, Parte_1 emerge che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove sono state effettuate le notifiche degli avvisi di addebito sopraindicati risulta essere il domicilio digitale della predetta ditta individuale.
Giova, poi, osservare che la somma originariamente dovuta in relazione a ciascuno dei suddetti avvisi di addebito risulta oggi ridotta a seguito di versamenti parziali effettuati presso fino all'anno CP_3
2019; tale circostanza costituisce ulteriore conferma della regolarità della notifica degli AVA.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione degli avvisi sopracitati), il credito contributivo ivi portato è divenuto irretrattabile.
10. Tenuto conto del fatto che l'opponente non ha eccepito ulteriori questioni attinenti al merito della questione contributiva, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c. per quanto di competenza dell' CP_3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere nella misura della metà a favore di ciascuna parte resistente e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice costituita per quanto di competenza dell' CP_3
Lamezia Terme, 17.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa IA AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa IA AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
MA TE NO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Laura Barone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000652269000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180001488736000 e n. 33020180002841175000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229000652269000, notificata a mezzo p.e.c. in data 19.04.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180001488736000 e n. 33020180002841175000, aventi ad oggetto contributi previdenziali richiesti dall' , deducendo: a) la nullità e/o inesistenza della notifica CP_1 dell'intimazione di pagamento opposta in quanto effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi;
b) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
c) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, nonché la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, oltre che la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui è causa.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui era titolare l'opponente tratto dal Registro INI-PEC.
3. Costituendosi in giudizio l' deduceva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_3 tardivamente proposta;
b) la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo p.e.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della notifica di atti interruttivi della prescrizione;
e) l'infondatezza dell'eccezione di omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
4. Con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
22.09.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 19.04.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono ai presunti vizi formali dell'atto impugnato.
6. Per completezza di motivazione, si precisa che parte opponente ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'intimazione opposta eseguita dall'ente della riscossione, motivando che l'atto impugnato sarebbe stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata
( t) non risultante dai pubblici registri. Email_1
Orbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491). Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza
e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai giudici di legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2
Luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione del contribuente, quest'ultimo non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come CP_3 E presente nei pubblici registri ), ma da uno diverso Email_2
( t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_3 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
7. Devono, poi, essere rigettate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti il presunto difetto di mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
8. Per quanto riguarda il merito della controversia contributiva, occorre evidenziare, innanzitutto, che l'ente previdenziale ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito in questione, avendo prodotto sia gli atti notificati che la prova del ricevimento da parte della società.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020180001488736000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 2/2017- 12/2017, è stato notificato il 5.08.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare il ricorrente , tratto dal registro INI-PEC; Email_4
b) l'avviso di addebito n. 333020180002841175000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 2/2017-
12/2017, è stato notificato il 21.12.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare il ricorrente , tratto dal registro INI-PEC. Email_4
8.1 Per completezza di motivazione si specifica che dall'estratto del Registro INI-PEC afferente alla ditta di individuale ”, nonché dalla visura camerale prodotta dall'ente previdenziale, Parte_1 emerge che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove sono state effettuate le notifiche degli avvisi di addebito sopraindicati risulta essere il domicilio digitale della predetta ditta individuale.
Giova, poi, osservare che la somma originariamente dovuta in relazione a ciascuno dei suddetti avvisi di addebito risulta oggi ridotta a seguito di versamenti parziali effettuati presso fino all'anno CP_3
2019; tale circostanza costituisce ulteriore conferma della regolarità della notifica degli AVA.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione degli avvisi sopracitati), il credito contributivo ivi portato è divenuto irretrattabile.
10. Tenuto conto del fatto che l'opponente non ha eccepito ulteriori questioni attinenti al merito della questione contributiva, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c. per quanto di competenza dell' CP_3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere nella misura della metà a favore di ciascuna parte resistente e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice costituita per quanto di competenza dell' CP_3
Lamezia Terme, 17.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa IA AT